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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 30409/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1
via Valdinievole 11, presso lo studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 4.3.2025 (sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che è invalida nella misura del 100% con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 23.9.2021; rigetta, per il resto, la domanda;
spese del giudizio interamente compensate;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico di entrambe le parti, in solido.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.8.2024 - esponendo di aver Parte_2
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (domanda del
23.9.2021), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1
richiesta fin dalla domanda amministrativa con la condanna dell' al pagamento CP_1
dei ratei arretrati.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
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Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di Per_1
infermità (specificate alla pag. 11 della relazione peritale) che non integrano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, le condizioni sanitarie per ottenere la prestazione richiesta (invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento va pertanto disattesa.
Va invece dichiarato, come da risultanze della Ctu effettuata nel giudizio di atp (risultanze non contestate da alcuna delle parti e rispetto alle quali il giudice dell'atp non ha provveduto ad alcuna omologa) che la parte ricorrente è invalida nella misura del 100% dalla data della domanda amministrativa del 23.9.2021.
Visto l'esito del giudizio di opposizione e visto il parziale accoglimento della domanda proposta con l'atp, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu della presente fase, già liquidate con separato decreto e poste a provvisorio carico dell' sono poste a definitivo carico di entrambe le parti, CP_1
in solido (la parte ricorrente non può beneficiare dell'esonero dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono oltre il limite stabilito per ottenere detto beneficio).
2 Roma, 5.3.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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