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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 7 gennaio 2025
Causa iscritta al n. 4075/2023 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Rocco Santoro per l'opponente, il quale si riporta ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio;
la dott.ssa per l' la quale si Controparte_1 Controparte_2 riporta alla comparsa di costituzione, e chiede il rigetto dell'opposizione per i motivi ivi dedotti;
il giudice
dato atto, all'esito della discussione, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4075 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
in qualità di titolare del Bar Moka, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1
Santoro, presso il cui studio, in Rocca di Neto (KR), via S. Quasimodo n. 1, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
, in persona del Controparte_3
Direttore e legale rappresentante pro tempore, difesa dal funzionario delegato dott.ssa
Mariacristina Medaglia, e domiciliata presso la propria sede di Cosenza, via Montesanto n. 116; opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 31730 del 17.11.2023;
conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia Codesto Ill.mo Giudicante, disattesa ogni contraria richiesta, accogliere il presente Ricorso e così decidere: In via principale e nel merito: attesa l'assoluta carenza di prove sufficienti a ritenere la sussistenza della responsabilità dell'opponente ed in
1 considerazione della violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 21-septies L. 241/1990 da parte dell' , Controparte_4 accertare i fatti di causa per come sopra descritti e per l'effetto pronunciare l'immediata declaratoria di nullità, ovvero annullare la Ordinanza di Ingiunzione Prot. N. 31730 del
17.11.2023 notificata in data 21.11.2023 con conseguente revoca ed annullamento del provvedimento di confisca dell'apparecchio sequestrato;
sempre nel merito: considerare il vizio strutturale che inficia gli atti impugnati, consistente in una motivazione contenutisticamente deficitaria, tale da considerarla addirittura inesistente alla luce del paradigma legale (art. 3, comma 1, L. n. 241/1990), in quanto, una simile motivazione c.d. “di stile”, appare non sussumibile all'interno del tipo astratto e dunque non rileva quale motivazione, e per l'effetto dichiarare il provvedimento amministrativo impugnato carente di uno degli elementi essenziali ex lege contemplati, con declaratoria di sua irrimediabile nullità ex art. 21 septies L.241/1990, con conseguente revoca ed annullamento del provvedimento di confisca dell'apparecchio sequestrato;
in via subordinata: qualora l'odierno Giudicante non dovesse nell'immediatezza sposare tale indirizzo, accertare in ogni caso l'errore incolpevole sul fatto ex art. 3 L. 681/1981, e per l'effetto della scriminante annullare la sanzione pecuniaria irrogata, con conseguente revoca ed annullamento del provvedimento di confisca dell'apparecchio sequestrato;
in via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi che venga dichiarata la validità della ridetta ordinanza di ingiunzione Prot. n. 31730 del 17.11.2023, riconoscere in ogni caso la buona fede del Sig. e Parte_1 rideterminare nel quantum la predetta sanzione, al minimo edittale;
spese e competenze di causa rifuse come per legge”; per l'opposta: “Voglia questo l'On. le Tribunale adito decidere di: - rigettare le richieste istruttorie avanzate da controparte in quanto totalmente superflue e dilatorie;
- ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, Pt_1
titolare del Bar Moka, impugnava l'ordinanza ingiunzione in oggetto, portante la
[...] sanzione di € 20 mila, oltre spese, notificatagli il 20.11.2023, emessa in seguito al controllo effettuato dalla Questura di Crotone il 04.12.2018 presso il predetto esercizio commerciale, sito in Rocca di Neto (KR), e la conseguente contestazione della violazione dell'art. 7, comma 3 quater d.l. n. 158/2012, sanzionata dall'art. 1, comma 923, l. n. 208/2015, in ragione della presenza di n. 1 postazione internet completa che, mediante connessione alla rete telematica, consentiva il gioco su piattaforme on line, di cui disposto anche sequestro finalizzato alla confisca, eccependo la mera assertività della contestazione, fondata sul solo dato visivo della presenza della postazione, senza alcun ulteriore accertamento, segnatamente in relazione alla affermata connessione a siti di gioco on line, oltre che alla messa a disposizione della clientela;
lamentava, quindi, l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, a dispetto della più volte compulsata perizia di verifica, ed in palese violazione del diritto di esercizio di compiuta difesa, ai sensi degli artt. 3 e 21 septies l. n. 241/1990, invocando, in mero subordine, l'esimente della buona fede, instando nondimeno per l'immediata cautela sospensiva, e rassegnando altresì le suestese conclusioni. Costituitasi in giudizio a mezzo funzionario, l' produceva tutta la Controparte_2 documentazione relativa all'ordinanza ingiunzione opposta, propugnando, in ragione del
2 complessivo quadro normativo applicabile, la correttezza della violazione contestata, siccome l'art. 7, comma 3, d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012, norma volutamente generica ed omnicomprensiva, finalizzata alla repressione anche della sola messa a disposizione della clientela, nei locali pubblici e senza autorizzazione, di apparecchiature collegate a server esterni, atti quindi a consentire, tramite collegamento telematico, il gioco on line; evidenziava come, nel caso di specie, fosse stata acclarata proprio la messa a disposizione dei clienti, nel bar, della postazione collegata alla rete internet, rimanendo irrilevante il generico richiamo alla buona fede, ed inconferenti le violazioni degli artt. 3, siccome la motivazione per relationem, e comunque irrilevante ai fini della validità dell'ordinanza ingiunzione, e 21 septies l. n. 241/1990; si opponeva quindi alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte. All'udienza del 5 marzo 2024, delibandosi favorevolmente i motivi di opposizione, veniva di conseguenza accordata all'opponente la cautela sospensiva richiesta, con giudizio di irrilevanza, ai fini della decisione, della prova per testi capitolata, e fissazione della odierna udienza, alla quale, previa discussione, la causa è stata decisa, con lettura del presente provvedimento, allegato e depositato in uno con il verbale. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome fondata, va di conseguenza accolta. L'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, prevede che, “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità, se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. n. 17615/2007; Cass. SSUU n. 20930/2009, che impone alla P.A. sanzionatrice l'onere di provare “la fattispecie tipica dell'illecito”; conf. Cass. n. 27225/2013). Del resto, anche in relazione all'ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, per crediti di natura privatistica, l'iniziale indirizzo interpretativo, a mente del quale “il relativo giudizio di opposizione rimane(va) un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – l'opponente assume(va) la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava(va) l'onere della prova, atteggiandosi con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza ingiunzione” (Cass. nn. 3341/2009, 14905/2009), è stato successivamente ripensato, affermandosi invece che “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione …, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi” (Cass. nn. 9989/2016, 9381/2021, 23346/2022).
La posizione giurisprudenziale è conforme ad una regola immanente nel processo civile, che è quella della inammissibilità della prova formulata in termini negativi (“vero che non”): laddove si accedesse alla configurazione di un giudizio di accertamento negativo, assegnando alla verbalizzazione dell'infrazione valore probatorio pregiudiziale, l'opponente sarebbe giocoforza costretto a quella prova inammissibile. L'onere probatorio della P.A. sanzionatrice, peraltro, è avvantaggiato dalla fidefacenza fino a querela di falso delle verbalizzazioni di circostanze oggetto di diretta percezione degli agenti. Su tali premesse, nel caso di specie non è chi non veda l'assoluta assertività della contestazione mossa al dagli agenti della Questura di Crotone, che si sono limitati al Pt_1
3 richiamo apodittico della messa a disposizione dei clienti, formulato sulla sola constatazione della presenza, nel bar, di una postazione internet completa, composta da n. 1 case, n. 1 monitor LCD, n. 1 tastiera e n. 1 mouse, senza premurarsi neppure di verificarne l'effettivo funzionamento, oltre che il collegamento alla rete telematica, ossia i presupposti necessari per affermarne la messa a disposizione della clientela per il gioco on line. Asseverare l'esistenza della condotta illecita contestata sulla base del solo riscontro di una postazione potenzialmente funzionante e collegata alla rete telematica, significherebbe accedere fideisticamente alle ragioni della P.A. sanzionatrice, obliterandone in toto il prefato onere di prova della fattispecie tipica dell'illecito, pur imposto dalla citata giurisprudenza di legittimità, ed utilizzando presunzione non certo grave, precisa e concordante. Ed invece, l'assenza totale di quella prova impone, per diretta e logica conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con ogni conseguenza in ordine al governo, in dispositivo, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata, Prot. n. 31730, emessa il 17 novembre 2023 dall' Controparte_4
;
[...]
- condanna la ridetta opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Cosi deciso in Cosenza all'udienza del 7 gennaio 2025.
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato telematicamente.
Il cancelliere
Francesco Raffaele Costabile
4
Causa iscritta al n. 4075/2023 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Rocco Santoro per l'opponente, il quale si riporta ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio;
la dott.ssa per l' la quale si Controparte_1 Controparte_2 riporta alla comparsa di costituzione, e chiede il rigetto dell'opposizione per i motivi ivi dedotti;
il giudice
dato atto, all'esito della discussione, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4075 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
in qualità di titolare del Bar Moka, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1
Santoro, presso il cui studio, in Rocca di Neto (KR), via S. Quasimodo n. 1, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
, in persona del Controparte_3
Direttore e legale rappresentante pro tempore, difesa dal funzionario delegato dott.ssa
Mariacristina Medaglia, e domiciliata presso la propria sede di Cosenza, via Montesanto n. 116; opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 31730 del 17.11.2023;
conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia Codesto Ill.mo Giudicante, disattesa ogni contraria richiesta, accogliere il presente Ricorso e così decidere: In via principale e nel merito: attesa l'assoluta carenza di prove sufficienti a ritenere la sussistenza della responsabilità dell'opponente ed in
1 considerazione della violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 21-septies L. 241/1990 da parte dell' , Controparte_4 accertare i fatti di causa per come sopra descritti e per l'effetto pronunciare l'immediata declaratoria di nullità, ovvero annullare la Ordinanza di Ingiunzione Prot. N. 31730 del
17.11.2023 notificata in data 21.11.2023 con conseguente revoca ed annullamento del provvedimento di confisca dell'apparecchio sequestrato;
sempre nel merito: considerare il vizio strutturale che inficia gli atti impugnati, consistente in una motivazione contenutisticamente deficitaria, tale da considerarla addirittura inesistente alla luce del paradigma legale (art. 3, comma 1, L. n. 241/1990), in quanto, una simile motivazione c.d. “di stile”, appare non sussumibile all'interno del tipo astratto e dunque non rileva quale motivazione, e per l'effetto dichiarare il provvedimento amministrativo impugnato carente di uno degli elementi essenziali ex lege contemplati, con declaratoria di sua irrimediabile nullità ex art. 21 septies L.241/1990, con conseguente revoca ed annullamento del provvedimento di confisca dell'apparecchio sequestrato;
in via subordinata: qualora l'odierno Giudicante non dovesse nell'immediatezza sposare tale indirizzo, accertare in ogni caso l'errore incolpevole sul fatto ex art. 3 L. 681/1981, e per l'effetto della scriminante annullare la sanzione pecuniaria irrogata, con conseguente revoca ed annullamento del provvedimento di confisca dell'apparecchio sequestrato;
in via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi che venga dichiarata la validità della ridetta ordinanza di ingiunzione Prot. n. 31730 del 17.11.2023, riconoscere in ogni caso la buona fede del Sig. e Parte_1 rideterminare nel quantum la predetta sanzione, al minimo edittale;
spese e competenze di causa rifuse come per legge”; per l'opposta: “Voglia questo l'On. le Tribunale adito decidere di: - rigettare le richieste istruttorie avanzate da controparte in quanto totalmente superflue e dilatorie;
- ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, Pt_1
titolare del Bar Moka, impugnava l'ordinanza ingiunzione in oggetto, portante la
[...] sanzione di € 20 mila, oltre spese, notificatagli il 20.11.2023, emessa in seguito al controllo effettuato dalla Questura di Crotone il 04.12.2018 presso il predetto esercizio commerciale, sito in Rocca di Neto (KR), e la conseguente contestazione della violazione dell'art. 7, comma 3 quater d.l. n. 158/2012, sanzionata dall'art. 1, comma 923, l. n. 208/2015, in ragione della presenza di n. 1 postazione internet completa che, mediante connessione alla rete telematica, consentiva il gioco su piattaforme on line, di cui disposto anche sequestro finalizzato alla confisca, eccependo la mera assertività della contestazione, fondata sul solo dato visivo della presenza della postazione, senza alcun ulteriore accertamento, segnatamente in relazione alla affermata connessione a siti di gioco on line, oltre che alla messa a disposizione della clientela;
lamentava, quindi, l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, a dispetto della più volte compulsata perizia di verifica, ed in palese violazione del diritto di esercizio di compiuta difesa, ai sensi degli artt. 3 e 21 septies l. n. 241/1990, invocando, in mero subordine, l'esimente della buona fede, instando nondimeno per l'immediata cautela sospensiva, e rassegnando altresì le suestese conclusioni. Costituitasi in giudizio a mezzo funzionario, l' produceva tutta la Controparte_2 documentazione relativa all'ordinanza ingiunzione opposta, propugnando, in ragione del
2 complessivo quadro normativo applicabile, la correttezza della violazione contestata, siccome l'art. 7, comma 3, d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012, norma volutamente generica ed omnicomprensiva, finalizzata alla repressione anche della sola messa a disposizione della clientela, nei locali pubblici e senza autorizzazione, di apparecchiature collegate a server esterni, atti quindi a consentire, tramite collegamento telematico, il gioco on line; evidenziava come, nel caso di specie, fosse stata acclarata proprio la messa a disposizione dei clienti, nel bar, della postazione collegata alla rete internet, rimanendo irrilevante il generico richiamo alla buona fede, ed inconferenti le violazioni degli artt. 3, siccome la motivazione per relationem, e comunque irrilevante ai fini della validità dell'ordinanza ingiunzione, e 21 septies l. n. 241/1990; si opponeva quindi alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte. All'udienza del 5 marzo 2024, delibandosi favorevolmente i motivi di opposizione, veniva di conseguenza accordata all'opponente la cautela sospensiva richiesta, con giudizio di irrilevanza, ai fini della decisione, della prova per testi capitolata, e fissazione della odierna udienza, alla quale, previa discussione, la causa è stata decisa, con lettura del presente provvedimento, allegato e depositato in uno con il verbale. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome fondata, va di conseguenza accolta. L'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, prevede che, “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità, se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. n. 17615/2007; Cass. SSUU n. 20930/2009, che impone alla P.A. sanzionatrice l'onere di provare “la fattispecie tipica dell'illecito”; conf. Cass. n. 27225/2013). Del resto, anche in relazione all'ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, per crediti di natura privatistica, l'iniziale indirizzo interpretativo, a mente del quale “il relativo giudizio di opposizione rimane(va) un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – l'opponente assume(va) la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava(va) l'onere della prova, atteggiandosi con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza ingiunzione” (Cass. nn. 3341/2009, 14905/2009), è stato successivamente ripensato, affermandosi invece che “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione …, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi” (Cass. nn. 9989/2016, 9381/2021, 23346/2022).
La posizione giurisprudenziale è conforme ad una regola immanente nel processo civile, che è quella della inammissibilità della prova formulata in termini negativi (“vero che non”): laddove si accedesse alla configurazione di un giudizio di accertamento negativo, assegnando alla verbalizzazione dell'infrazione valore probatorio pregiudiziale, l'opponente sarebbe giocoforza costretto a quella prova inammissibile. L'onere probatorio della P.A. sanzionatrice, peraltro, è avvantaggiato dalla fidefacenza fino a querela di falso delle verbalizzazioni di circostanze oggetto di diretta percezione degli agenti. Su tali premesse, nel caso di specie non è chi non veda l'assoluta assertività della contestazione mossa al dagli agenti della Questura di Crotone, che si sono limitati al Pt_1
3 richiamo apodittico della messa a disposizione dei clienti, formulato sulla sola constatazione della presenza, nel bar, di una postazione internet completa, composta da n. 1 case, n. 1 monitor LCD, n. 1 tastiera e n. 1 mouse, senza premurarsi neppure di verificarne l'effettivo funzionamento, oltre che il collegamento alla rete telematica, ossia i presupposti necessari per affermarne la messa a disposizione della clientela per il gioco on line. Asseverare l'esistenza della condotta illecita contestata sulla base del solo riscontro di una postazione potenzialmente funzionante e collegata alla rete telematica, significherebbe accedere fideisticamente alle ragioni della P.A. sanzionatrice, obliterandone in toto il prefato onere di prova della fattispecie tipica dell'illecito, pur imposto dalla citata giurisprudenza di legittimità, ed utilizzando presunzione non certo grave, precisa e concordante. Ed invece, l'assenza totale di quella prova impone, per diretta e logica conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con ogni conseguenza in ordine al governo, in dispositivo, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata, Prot. n. 31730, emessa il 17 novembre 2023 dall' Controparte_4
;
[...]
- condanna la ridetta opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Cosi deciso in Cosenza all'udienza del 7 gennaio 2025.
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato telematicamente.
Il cancelliere
Francesco Raffaele Costabile
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