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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/09/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 859/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 02/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARONE Parte_1 C.F._1
GUIDO e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PUNTI SARA e dell'avv.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Il ricorrente , rappresentato e difeso come in Parte_1 epigrafe, ricorre innanzi a codesto on.le Tribunale, affinché, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_2 dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_2 triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.”.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (docc. sub 14,
15, 16 fascicolo parte ricorrente).
È documentato che il ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente sub note di udienza)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015
Pag. 2 di 5 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo
Pag. 3 di 5 quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
Quanto all'eccezione di parte resistente relativa all'a.s. 2022/2023 si osserva che in ogni caso la parte non ha documentato l'avvenuto pagamento della somma richiesta, di modo che la domanda deve essere accolta anche con riferimento alla annualità indicata.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio
Pag. 4 di 5 della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 1.500.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente”, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 657 per compenso professionale oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
03/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 859/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 02/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARONE Parte_1 C.F._1
GUIDO e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PUNTI SARA e dell'avv.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Il ricorrente , rappresentato e difeso come in Parte_1 epigrafe, ricorre innanzi a codesto on.le Tribunale, affinché, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_2 dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_2 triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.”.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (docc. sub 14,
15, 16 fascicolo parte ricorrente).
È documentato che il ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente sub note di udienza)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015
Pag. 2 di 5 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo
Pag. 3 di 5 quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
Quanto all'eccezione di parte resistente relativa all'a.s. 2022/2023 si osserva che in ogni caso la parte non ha documentato l'avvenuto pagamento della somma richiesta, di modo che la domanda deve essere accolta anche con riferimento alla annualità indicata.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio
Pag. 4 di 5 della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 1.500.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente”, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 657 per compenso professionale oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
03/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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