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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3745 /2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 3745 /2024 V.G. promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZAMENGO SILVIA, elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio della stessa in Mirano (VE), via Gramsci n. 26;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia esponendo: che avevano contratto matrimonio in Cuba, in data 21.02.2014, poi trascritto nel registro pagina 1 di 3 atti di matrimonio del Comune di Mirano al n. 13, parte II, serie C, anno 2014; che dalla loro unione non erano nati figli;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“-autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa,
-dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e , matrimonio contratto in data Parte_1 Parte_2
21.02.2014 in Playa (CUBA) ATTO trascritto al Comune di Mirano (VE) atto n°13 parte II serie c anno 2014,
- il sig. ha già lasciato la casa coniugale nel mese di febbraio 2024 ed è andato a vivere in altro immobile Parte_2
a Mestre (VE),
-che la casa sita in Mirano (VE) Via Gramsci n° 72/5 , acquistata dalla signora è di sua esclusiva Parte_1
proprietà, avendola acquistata quale bene personale della stessa ai sensi dell'art. 179 c.c., l'immobile viene quindi escluso dalla comunione legale,
-i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento”.
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
All'udienza del 17.12.2024, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 09.04.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
****
Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 3745/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
pagina 2 di 3 - omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 22.04.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott. Alessandro Cabianca
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