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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2025, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
contro
Alltea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5196/2024, resa tra le parti,
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alltea s.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Sergio Siracusa e Andrea Ippoliti.;
Considerato che, quanto al periculum in mora , nel bilanciamento fra gli interessi, prevale l’interesse pubblico alla sicurezza stradale nell’area interessata dal provvedimento impugnato;
Rilevata, quanto al fumus boni iuris , la giurisprudenza della Sezione e i fondamenti normativi della classificazione di Via Fabio Massimo effettuata da Roma Capitale;
Ritenuto pertanto di:
- accogliere l’appello cautelare e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respingere l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente;
- compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 831/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO