Sentenza 25 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00839/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2017, proposto da
NC AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Maria Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 186 (prot. n. 38404) del 29.12.2016, notificata il 12.01.2017, con cui il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino ha ordinato al Sig. NC AN l’immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione della sua civile abitazione entro novanta giorni dal ricevimento della predetta ordinanza;
- dell’ordinanza n. 150 (prot. n.31805) del 27.10.2016, notificata il 31.10.2016, con la quale il Dirigente del predetto Settore ha ordinato al Sig. NC AN l’immediata sospensione dei lavori della costruzione della sua civile abitazione;
- ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento (prot. n.18125) del 22.06.2016, notificata il 27.06.2017;
- nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il Sig. NC AN adiva questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 186 del 29 dicembre 2016, con la quale gli veniva ordinata la riduzione in pristino di opere abusive consistenti nella realizzazione di una civile abitazione, nonché del presupposto ordine di sospensione dei lavori di che trattasi.
1.1. A sostegno del ricorso, il ricorrente adduceva i seguenti motivi: I) Violazione dell’art. 3 L. 241/90 – Eccesso di potere – Carenza di istruttoria – Illogicità manifesta – Violazione del giusto procedimento ; II) Violazione e falsa applicazione d.P.R. 380/01 – Violazione art.3 L. 241/90 – Eccesso di potere sotto altro aspetto – Irrazionalità manifesta
1.2. Il Comune di Copertino non si costituiva in giudizio.
2. All’udienza di smaltimento del 19 maggio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che il provvedimento gravato sarebbe carente delle indicazioni necessarie in ordine alle ragioni giuridiche e fattuali dello stesso, contenendo un generico richiamo al d.P.R. n.380/2001, senza evidenziare le effettive ragioni poste a suo fondamento.
3.1. Il motivo non è positivamente apprezzabile.
3.2. Dalle evidenze documentali in atti, emerge che nei provvedimenti impugnati sono chiaramente indicati i fatti storici e gli abusi perpetrati ed è specificamente indicata la normativa di riferimento,
3.3. Inoltre, deve in questa sede ribadirsi che l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi ( ex multis , T.A.R. Salerno, Sez. II, 22 aprile 2010, n. 4415; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 19 gennaio 2010, n. 195).
3.4. Conseguentemente, stante la natura chiaramente abusiva dell’immobile de quo , il provvedimento gravato non necessitava di alcuna particolare motivazione, ma della semplice analitica descrizione - puntualmente contenuta nel provvedimento gravato - degli abusi rilevati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2823; Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2292).
4. Con il secondo ordine di censure, parte ricorrente deduce che l’intervento edilizio sull’immobile in parola non sarebbe sussumibile nelle previsioni degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001, ma esclusivamente nell’ipotesi di cui all’art. 34, comma 1, del medesimo d.P.R.
4.1. Anche tale motivo non merita accoglimento.
4.2. Osserva il Collegio che le opere per cui vi è causa – di cui è pacifica in atti l’abusività – sono analiticamente ed esattamente individuate nel provvedimento gravato (oltreché nel presupposto ordine di sospensione dei lavori) nei seguenti termini: “ costruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione dell’estensione di circa mq 150, in muratura portante e solaio latero-cementizio per una altezza di circa mt. 4,00 dal piano di campagna. Si compone di n. 6 vani (salone, cucinino, n.3 stanze da letto, garage), doppio bagno, corridoio, completo di pavimentato, intonacato e pitturato, privo di infissi esterni, completa di recinzione… ”.
4.3. Trattasi all’evidenza di interventi edilizi che, per entità e consistenza, sono assoggettati alla disciplina autorizzativa del permesso di costruire ex art. 10 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzano una trasformazione urbanistica ed alterano in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio; essi, conseguentemente, risultano correttamente qualificati nell’ambito del concetto di “ nuova costruzione ”, come tali suscettibili – in assenza di provvedimento autorizzatorio – del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 cit.
5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
6. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO