TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16447 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, all'esito di cassazione con rinvio, iscritta al n. 44174/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 18.11.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc, e vertente
TRA
Avv. UR IS, in giudizio in proprio ex art. 86 cpc oltre che con il patrocinio dell'avv. Claudio
Rea
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO contumace
Oggetto: riassunzione, a seguito di Cassazione, del giudizio di appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di n. 4614/2019 CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atto introduttivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del giudizio
In primo grado, dinnanzi al Giudice di Pace di UR IS ha proposto opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione 00091180024006, adottata all'esito di ricorso qualificato ai sensi dell'art. 203 D. Lgs n.285/1992 (c. Codice della Strada) in relazione al verbale di accertamento n.13171856381, emesso per violazione dell'articolo 7, commi 1 e 14, del Codice della Strada in quanto, in data 29.09.2017, alle h 10,43, con l'autovettura di sua proprietà targata DZ052KS aveva circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici in su via di Portonaccio, senza la prescritta CP_1 autorizzazione.
Con la sentenza n. 4614/2019 il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che la sig.ra IS non avrebbe potuto presentare opposizione per il principio “ne bis in idem” in
1 quanto il verbale sotteso all'ingiunzione di pagamento era già stato opposto sempre di fronte al
Giudice Pace di ed il procedimento si era concluso con sentenza n. 10303/2018. CP_1
UR IS ha appellato la sentenza, ed il giudice del Tribunale, con la sentenza n. 9200/2021, pur riconosciuta l'illegittima applicazione del principio del ne bis in idem (in assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 10303/2018), ha comunque respinto il gravane, in quanto la parte “non ha provato in alcun modo la dichiarata circostanza che la persona disabile fosse trasportata, nel giorno, ora e luogo dell'accertamento, a bordo del veicolo” (circostanza sulla quale, tra gli altri motivi, la sig.ra IS aveva fondato le sue deduzioni in ordine all'illegittimità del v.a.v.).
La sig.ra IS ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 9200/2021, e la Corte di
Legittimità, con ordinanza n. 19690/2024, disattesi i primi due motivi, ed ha accolto il terzo.
In ordine al citato terzo motivo la Corte ha premesso che “Con tale motivo, in merito all'esibizione del tagliando invalidi - che può essere utilizzato su qualsiasi veicolo - contenente la dichiarazione del genitore invalido di trovarsi a bordo del veicolo guidato dalla figlia UR IS, la ricorrente censura la sentenza per vizio motivazionale (motivazione del tutto apparente) in quanto il giudice
d'appello non avrebbe preso in alcun modo in esame i documenti prodotti in giudizio già in primo grado e allegati all'istanza in autotutela, limitandosi ad asserire che parte ricorrente non avrebbe provato nulla”.
La Corte ha quindi affermato che “Dall'esame degli atti risulta, in effetti, prodotto già in primo grado il contrassegno invalidi, munito di dichiarazione del suo beneficiario riguardo la sua presenza nell'auto della figlia;
il Tribunale, invece, ha ritenuto infondato il motivo di appello dedotto dalla
IS affermando che «… la parte ricorrente non ha provato in alcun modo la dichiarata circostanza che la persona disabile fosse trasportata nel giorno ora e luogo dell'accertamento a bordo del veicolo». La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata, spettando al giudice del rinvio il completo esame delle risultanze probatorie disponibili”. Su tali presupposti la Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio.
La sig.ra IS, con citazione notificata in data 14.10.2024, ha riassunto il giudizio, deducendo che:
“La Suprema Corte precisava, altresì, che: la sentenza era erronea in quanto aveva ritenuto che non fosse stata provata la presenza del disabile a bordo del veicolo mentre era stata regolarmente prodotta la dichiarazione del disabile che attestava tale circostanza”.
Ha quindi concluso chiedendo di “riformare l'appellata sentenza n. 9200/2021 dep. 26/05/2021 emessa dal Tribunale di Roma Giudice Dott.ssa Paola Larosa a definizione del giudizio rubricato al rg. n. 57915/2019 e depositata il 25.05.2021 e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione
00091180024006”.
2 Rimasta contumace la , concessi i termini ex art. 352 cpc, la causa è stata rimessa alla fase CP_2 decisoria.
2. Sui limiti di cognizione del presente giudizio di rinvio
Orbene, è noto che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.” (cfr Cass. civ., 7 agosto 2014, n. 17790).
Nel caso di specie, la Corte di Legittimità ha accolto il motivo di ricorso in ragione dell'insufficiente motivazione, e ciò a fronte della circostanza della produzione in giudizio del contrassegno invalidi, munito di dichiarazione del suo beneficiario, sig. padre della sig.ra UR IS, Persona_1 riguardo la sua presenza nell'auto della figlia, documentazione sulla quale il Giudice della sentenza n. 9200/2021 nulla aveva motivato, limitandosi ad affermare che “la parte ricorrente non ha provato in alcun modo la dichiarata circostanza che la persona disabile fosse trasportata nel giorno ora e luogo dell'accertamento a bordo del veicolo”.
Essendo stato accolto il ricorso per cassazione per vizio della motivazione, compete a questo giudice, in sede di rinvio, una nuova valutazione sui fatti posti a fondamento delle domande, così da rendere una nuova statuizione, in sostituzione di quella cassata, previo “completo esame delle risultanze probatorie disponibili”, come richiesto dalla Corte nell'ordinanza n. 19690/2024.
Orbene, la sig.ra IS deduce l'illegittimità della sanzione, e ciò in quanto l''autovettura, al momento della presunta infrazione, circolava al servizio di persona invalida, signor Persona_1 provvisto di regolare contrassegno per disabili rilasciato dal Comune di Frascati (RM). Con conseguente applicazione dell'art. 11, comma 4, del dpr 16/09/1996 n. 503 che stabilisce che sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi” la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12”.
3 Premesso che è in atti copia del contrassegno invadi del sig. è stata poi depositata la Persona_1 seguente dichiarazione, a firma del predetto, ove si legge: “dichiaro che in data 29.9.2017 mi trovavo in qualità di trasportato sul veicolo di proprietà di mia figlia UR che era in quel momento al mio servizio tg DZ052KS esponendo il contrassegno ed abbiamo percorso via di Portonaccio con direzione Tiburtina”.
Ciò posto, deve rilevarsi che:
- “Gli scritti provenienti da un terzo, i quali, invero, pur non potendo produrre gli effetti di piena prova e non essendo soggetti al regime sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. né a quello processuale previsto dall'art. 214 c.p.c., possono solo essere liberamente apprezzati dal giudice nel loro valore meramente indiziario, ragion per cui il loro contenuto deve essere supportato da ulteriori elementi che ne confortino l'attendibilità e la verosimiglianza e, quindi, supportino la possibilità per il giudice di merito di conferire a essi il valore di prova effettivamente convincente” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.792);
- la necessità di verificare la sussistenza di ulteriori elementi di riscontro è tanto più pressante quando
– come nel caso sub judice – lo scritto sia stato manifestamente redatto allo scopo di essere utilizzato in giudizio;
- la dichiarazione in parola, tuttavia, oltre ad esser priva di riscontri probatori, è, da un lato, priva di data, e, dall'altro, generica, in quanto nemmeno viene indicata l'ora in cui il sig. si Persona_1 sarebbe trovato a bordo del veicolo della figlia su via di Portonaccio - ciò che porta a rendere equivoca la riconducibilità della dichiarazione al momento dell'infrazione, siccome rilevata alle h 10.43 – né viene esplicitato dove i due si stessero recando.
Tale dichiarazione non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova che, al momento della infrazione rilevata, il veicolo fosse a servizio del sig. Persona_1
L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione non può pertanto essere accolta.
3. Sul regime delle spese
Le spese di tutti i gradi di giudizio devo essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia della
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto all'esito di cassazione con rinvio della sentenza n. 9200/2021 emessa in sede di appello da questo Tribunale, così provvede:
1) respinge l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 00091180024006;
2) dichiara irripetibili le spese.
4 Roma, 22.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
5