Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 21
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Sentenza 10 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, con la sentenza n. V.G. 9882/2024, riguarda la richiesta di separazione personale di due coniugi. Le parti hanno chiesto al giudice di pronunciare la separazione, evidenziando un accordo economico e la necessità di stabilire le modalità di gestione delle spese per la figlia, ormai maggiorenne. La questione centrale verteva sull'assegnazione dell'abitazione e sull'eventuale obbligo di mantenimento, dato il precario stato economico di uno dei coniugi.

Il giudice ha accolto la domanda di separazione, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c., e ha omologato gli accordi tra le parti. Ha disposto l'assegnazione dell'abitazione alla moglie e ha stabilito che, in considerazione delle difficoltà economiche del marito, non vi fosse obbligo di versamento di un assegno di mantenimento per la figlia. Le spese straordinarie sono state poste a carico della moglie fino a quando il marito non avrà trovato un'occupazione stabile. La decisione si fonda su considerazioni di equità e sulla necessità di garantire il benessere della figlia, tenendo conto delle attuali condizioni economiche delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 21
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 21
    Data del deposito : 10 gennaio 2025

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