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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9882/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DIONESALVI SALVATORE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2
09/06/2007.
Dall'unione è nata una figlia: , il 31/08/2006, divenuta maggiorenne in data 31/08/2024. Per_1
Con ricorso depositato il 17/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla si dispone in punto affidamento della figlia , collocazione, determinazione del regime di Per_1 visita padre / madre – figlia, posto che quest'ultima, nelle more del presente procedimento, segnatamente in data 31/08/2006, ha raggiunto la maggiore età.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'abitazione ubicata in Giaveno (To) alla Borgata Bergeretti n 50, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla IG.ra Parte_2
DISPONE che , essendo da tempo in precarie condizioni economiche non verserà alla Parte_1
IG.ra , nessuna somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento per la figlia Parte_2 Per_2
, fattispecie che sarà riveduta appena avrà la possibilità di essere assorbito dal mondo del lavoro
[...]
e produrre reddito
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico della IG.ra
[...]
nella misura del 100% così fin tanto che non avrà reperito una stabile Parte_2 Parte_1 occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico.
In tal caso la spesa complessiva sarà divisa nella misura del 50% e riguarderanno
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore
DA' che, in considerazione delle attuali condizioni economico reddituali del IG. Pt_3 Pt_1
che non lavora e non produce alcun reddito dal 2009, il medesimo non verserà alla IG.ra
[...]
alcun contributo al suo mantenimento, così come il rinuncia a richiedere alla Parte_2 Pt_1 moglie che lavora alcun contributo al proprio mantenimento, pur potendo avanzare specifica istanza ad rem, essendo privo dell'autosostentamento economico.
NULLA SULLE SPESE DI LITE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9882/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DIONESALVI SALVATORE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2
09/06/2007.
Dall'unione è nata una figlia: , il 31/08/2006, divenuta maggiorenne in data 31/08/2024. Per_1
Con ricorso depositato il 17/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla si dispone in punto affidamento della figlia , collocazione, determinazione del regime di Per_1 visita padre / madre – figlia, posto che quest'ultima, nelle more del presente procedimento, segnatamente in data 31/08/2006, ha raggiunto la maggiore età.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'abitazione ubicata in Giaveno (To) alla Borgata Bergeretti n 50, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla IG.ra Parte_2
DISPONE che , essendo da tempo in precarie condizioni economiche non verserà alla Parte_1
IG.ra , nessuna somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento per la figlia Parte_2 Per_2
, fattispecie che sarà riveduta appena avrà la possibilità di essere assorbito dal mondo del lavoro
[...]
e produrre reddito
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico della IG.ra
[...]
nella misura del 100% così fin tanto che non avrà reperito una stabile Parte_2 Parte_1 occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico.
In tal caso la spesa complessiva sarà divisa nella misura del 50% e riguarderanno
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore
DA' che, in considerazione delle attuali condizioni economico reddituali del IG. Pt_3 Pt_1
che non lavora e non produce alcun reddito dal 2009, il medesimo non verserà alla IG.ra
[...]
alcun contributo al suo mantenimento, così come il rinuncia a richiedere alla Parte_2 Pt_1 moglie che lavora alcun contributo al proprio mantenimento, pur potendo avanzare specifica istanza ad rem, essendo privo dell'autosostentamento economico.
NULLA SULLE SPESE DI LITE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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