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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 257/2024 R.G
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
SPITALI presso il cui studio in Sanremo alla via A. Manzoni n. 61 è eletto domicilio
– parte ricorrente– contro
(CF: , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 contumace
– parte resistente –
Motivi in fatto e in diritto della decisione Il GE, nell'ambito del procedimento di opposizione ex art. 617 Cpc (RG 338/2020–1), dato atto che «… l'opponente ha tuttavia omesso la predetta richiesta di sospensiva – che pure connota indefettibilmente la fase sommario-cautelare, riconosciuta dalla giurisprudenza come
“necessaria” (v. Cass. 2018, n. 25170) affidata alla competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione – al punto che all'udienza del 30.1.2024 il ha ammesso (tramite il procuratore costituito) di non Pt_1 volerla affatto formulare…..» (ordinanza 01.02.2024), ritenuto che «la manifesta pretestuosità della domanda nella fase cautelare implica l'applicazione dell'art. 136 del DPR n.115/2022 (TUSG) e la conseguente revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a Spese dello Stato» (ordinanza 01.02.2024), con separato decreto del 1.2.2024, rilevato che «parte ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia riunione del 15.12.2023 (istanza n.365 del 2023 protocollata il 10.11.2023)», visto «il rigetto dell'opposizione proposta per l'assenza di domanda di sospensione ex art. 624 cpc e dunque per la sua pretestuosità», ritenuta la sussistenza dei «presupposti di cui all'art. 136 DM 30.05.2022 per disporre la revoca dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato a cagione della proposizione di domanda temeraria», revocava l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
L'art. 136, co.2, DPR n.115/2022 (TU spese giustizia), stabilisce che «Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati […..] se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave». Ai sensi del richiamato articolo, non si deve valutare il comportamento in corso di causa, ma quello iniziale, ovvero, nella specie, al momento della proposizione
1 dott. Pasquale LONGARINI dell'opposizione ex art. 617 Cpc, tempestivamente introdotta dal creditore opponente e volta a censurare l'ordinanza di assegnazione somme emessa in suo Parte_1 favore il 31.10.2023. Ebbene, dalla lettura del ricorso introduttivo non emergono profili di mala fede o colpa grave nel proporlo. Vieppiù, l'opposizione all'esecuzione, pur avendo natura bifasica, è un giudizio unico con la conseguenza che sarebbe spettato al giudice del merito, e non a quello della sola fase cautelare, decidere, all'esito del giudizio, in merito alla revoca o meno del patrocinio. Qualora non fosse stata incardinata la fase di merito, in quanto eventuale, il GE avrebbe potuto esercitare il potere di revoca al momento della richiesta a lui fatta di liquidazione del compenso. In ogni caso, vertendosi in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, con applicazione dell'art. 618 Cpc, che non prescrive che in fase cautelare si debba necessariamente chiedere la sospensione del processo esecutivo (“all'udienza dà con ordinanza I provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura”), cosa che nella il creditore procedente non aveva interesse a chiedere, e non anche dell'art. 624 Cpc, la mancata richiesta di sospensiva all'udienza cautelare non costituiva atto integrante mala fede o colpa grave. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto del GE recante data 1.2.2024, depositato il 2.2.2024, va revocato e, per l'effetto, deve ritenersi Parte_1 ammesso al patrocinio a carico dello Stato stabilito nella procedura RGE 338/2020, in via anticipata e provvisoria, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia n. 365/2023. Spese di giudizio irripetibili in ragione della mancata costituzione in giudizio del
. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando
1) revoca il decreto del GE recante data 1.2.2024, depositato il 2.2.2024, e, per l'effetto, dichiara che deve ritenersi ammesso al patrocinio a carico dello Stato Parte_1 stabilito nella procedura RGE 338/2020, in via anticipata e provvisoria, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia n. 365/2023
2) spese processuali irripetibili Così deciso in Imperia, 09.01.2024
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 257/2024 R.G
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
SPITALI presso il cui studio in Sanremo alla via A. Manzoni n. 61 è eletto domicilio
– parte ricorrente– contro
(CF: , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 contumace
– parte resistente –
Motivi in fatto e in diritto della decisione Il GE, nell'ambito del procedimento di opposizione ex art. 617 Cpc (RG 338/2020–1), dato atto che «… l'opponente ha tuttavia omesso la predetta richiesta di sospensiva – che pure connota indefettibilmente la fase sommario-cautelare, riconosciuta dalla giurisprudenza come
“necessaria” (v. Cass. 2018, n. 25170) affidata alla competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione – al punto che all'udienza del 30.1.2024 il ha ammesso (tramite il procuratore costituito) di non Pt_1 volerla affatto formulare…..» (ordinanza 01.02.2024), ritenuto che «la manifesta pretestuosità della domanda nella fase cautelare implica l'applicazione dell'art. 136 del DPR n.115/2022 (TUSG) e la conseguente revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a Spese dello Stato» (ordinanza 01.02.2024), con separato decreto del 1.2.2024, rilevato che «parte ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia riunione del 15.12.2023 (istanza n.365 del 2023 protocollata il 10.11.2023)», visto «il rigetto dell'opposizione proposta per l'assenza di domanda di sospensione ex art. 624 cpc e dunque per la sua pretestuosità», ritenuta la sussistenza dei «presupposti di cui all'art. 136 DM 30.05.2022 per disporre la revoca dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato a cagione della proposizione di domanda temeraria», revocava l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
L'art. 136, co.2, DPR n.115/2022 (TU spese giustizia), stabilisce che «Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati […..] se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave». Ai sensi del richiamato articolo, non si deve valutare il comportamento in corso di causa, ma quello iniziale, ovvero, nella specie, al momento della proposizione
1 dott. Pasquale LONGARINI dell'opposizione ex art. 617 Cpc, tempestivamente introdotta dal creditore opponente e volta a censurare l'ordinanza di assegnazione somme emessa in suo Parte_1 favore il 31.10.2023. Ebbene, dalla lettura del ricorso introduttivo non emergono profili di mala fede o colpa grave nel proporlo. Vieppiù, l'opposizione all'esecuzione, pur avendo natura bifasica, è un giudizio unico con la conseguenza che sarebbe spettato al giudice del merito, e non a quello della sola fase cautelare, decidere, all'esito del giudizio, in merito alla revoca o meno del patrocinio. Qualora non fosse stata incardinata la fase di merito, in quanto eventuale, il GE avrebbe potuto esercitare il potere di revoca al momento della richiesta a lui fatta di liquidazione del compenso. In ogni caso, vertendosi in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, con applicazione dell'art. 618 Cpc, che non prescrive che in fase cautelare si debba necessariamente chiedere la sospensione del processo esecutivo (“all'udienza dà con ordinanza I provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura”), cosa che nella il creditore procedente non aveva interesse a chiedere, e non anche dell'art. 624 Cpc, la mancata richiesta di sospensiva all'udienza cautelare non costituiva atto integrante mala fede o colpa grave. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto del GE recante data 1.2.2024, depositato il 2.2.2024, va revocato e, per l'effetto, deve ritenersi Parte_1 ammesso al patrocinio a carico dello Stato stabilito nella procedura RGE 338/2020, in via anticipata e provvisoria, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia n. 365/2023. Spese di giudizio irripetibili in ragione della mancata costituzione in giudizio del
. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando
1) revoca il decreto del GE recante data 1.2.2024, depositato il 2.2.2024, e, per l'effetto, dichiara che deve ritenersi ammesso al patrocinio a carico dello Stato Parte_1 stabilito nella procedura RGE 338/2020, in via anticipata e provvisoria, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia n. 365/2023
2) spese processuali irripetibili Così deciso in Imperia, 09.01.2024
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI