Art. 1. Articolo unico
Le unita' navali in dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.
I piani delle unita' sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina, che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari appresentamenti militari compatibili con il normale impiego d'istituto.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le modalita' per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano.
Le unita' navali in dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.
I piani delle unita' sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina, che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari appresentamenti militari compatibili con il normale impiego d'istituto.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le modalita' per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano.