TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi giudice dott.ssa Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1693/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Bugada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giuliano Mil.se – via
Turati n. 25;
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito: 1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati con rito concordatario nel Comune di San Giuliano Milanese (MI) in data
[...]
27.09.1987 (atto n. 107 parte II serie A anno 1987);
1 2) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che la casa coniugale in assenza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti non è oggetto di assegnazione, essendo oltretutto di proprietà esclusiva della signora . Pt_1
In ogni caso: in caso id opposizione, con il favore delle spese, competenza ed onorari di causa.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione personale proposta da
[...]
nei confronti di i quali in data 27 settembre Parte_1 Controparte_1
1987, nel Comune di San Giuliano Milanese, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 107, parte II, serie A, anno 1987.
Parte ricorrente ha dedotto:
- in data in data 27 settembre 1987 e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in San Giuliano Milanese;
- dall'unione coniugale sono nati i figli il 18.03.1989 e il 2.11.1992, entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- i coniugi hanno localizzato la loro casa coniugale presso l'abitazione sita in San Giuliano
Milanese via Massimo Gorki n. 16/B è di proprietà esclusiva di;
Parte_1
- i coniugi hanno vissuto insieme presso la casa coniugale di San Giuliano Milanese – ultima residenza comune – sino al gennaio 2008 allorchè ha abbandonato la famiglia Controparte_1
e dapprima si è trasferito in Castel San Giovanni, poi a Panama;
- da allora i coniugi non si sono più riconciliati.
All'udienza presidenziale del 09.02.2023, verificata la regolarità della notifica del ricorso al resistente, interrogata la ricorrente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha fissato udienza dinnanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Disposti dal giudice relatore plurimi rinvii d'udienza, necessitati dalle difficoltà connesse alla notifica degli atti del giudizio al resistente in Panama, per via Consolare, all'udienza del 28.02.2025
– verificata la regolarità dell'ultimo tentativo di notifica effettuato in data 23.12.2024 – il giudice relatore ha dichiarato la contumacia del resistente e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta.
2 I coniugi hanno contratto matrimonio in data 27 settembre 1987, nel Comune di San Giuliano
Milanese, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 107, parte II, serie A, anno 1987.
Deve rilevarsi che dagli atti, oltre che dalla contumacia della resistente, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile allo stato la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto ad un solo coniuge deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.civ.sez.1, sent.30.1.2013 n.2183).
Orbene, il fatto che nel caso di specie le parti già da tempo vivano separate, e che una di esse si sia allontanata dal domicilio coniugale e viva in altro Stato, lascia emergere la volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta dall'odierna ricorrente.
Nessuna statuizione in punto di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa coniugale può, infine, essere assunta attesa l'allegata indipendenza economica degli stessi.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite, tenuto conto della natura del contenzioso e della mancata opposizione del resistente alla domanda giudiziale, vengono dichiarate non ripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
quali, in data 27 settembre 1987 nel Comune di San Giuliano Controparte_1
Milanese, hanno contratto matrimonio concordatario, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 107, parte II, serie A, anno 1987;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3 3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Lodi, 28.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi giudice dott.ssa Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1693/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Bugada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giuliano Mil.se – via
Turati n. 25;
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito: 1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati con rito concordatario nel Comune di San Giuliano Milanese (MI) in data
[...]
27.09.1987 (atto n. 107 parte II serie A anno 1987);
1 2) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che la casa coniugale in assenza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti non è oggetto di assegnazione, essendo oltretutto di proprietà esclusiva della signora . Pt_1
In ogni caso: in caso id opposizione, con il favore delle spese, competenza ed onorari di causa.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione personale proposta da
[...]
nei confronti di i quali in data 27 settembre Parte_1 Controparte_1
1987, nel Comune di San Giuliano Milanese, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 107, parte II, serie A, anno 1987.
Parte ricorrente ha dedotto:
- in data in data 27 settembre 1987 e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in San Giuliano Milanese;
- dall'unione coniugale sono nati i figli il 18.03.1989 e il 2.11.1992, entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- i coniugi hanno localizzato la loro casa coniugale presso l'abitazione sita in San Giuliano
Milanese via Massimo Gorki n. 16/B è di proprietà esclusiva di;
Parte_1
- i coniugi hanno vissuto insieme presso la casa coniugale di San Giuliano Milanese – ultima residenza comune – sino al gennaio 2008 allorchè ha abbandonato la famiglia Controparte_1
e dapprima si è trasferito in Castel San Giovanni, poi a Panama;
- da allora i coniugi non si sono più riconciliati.
All'udienza presidenziale del 09.02.2023, verificata la regolarità della notifica del ricorso al resistente, interrogata la ricorrente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha fissato udienza dinnanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Disposti dal giudice relatore plurimi rinvii d'udienza, necessitati dalle difficoltà connesse alla notifica degli atti del giudizio al resistente in Panama, per via Consolare, all'udienza del 28.02.2025
– verificata la regolarità dell'ultimo tentativo di notifica effettuato in data 23.12.2024 – il giudice relatore ha dichiarato la contumacia del resistente e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta.
2 I coniugi hanno contratto matrimonio in data 27 settembre 1987, nel Comune di San Giuliano
Milanese, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 107, parte II, serie A, anno 1987.
Deve rilevarsi che dagli atti, oltre che dalla contumacia della resistente, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile allo stato la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto ad un solo coniuge deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.civ.sez.1, sent.30.1.2013 n.2183).
Orbene, il fatto che nel caso di specie le parti già da tempo vivano separate, e che una di esse si sia allontanata dal domicilio coniugale e viva in altro Stato, lascia emergere la volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta dall'odierna ricorrente.
Nessuna statuizione in punto di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa coniugale può, infine, essere assunta attesa l'allegata indipendenza economica degli stessi.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite, tenuto conto della natura del contenzioso e della mancata opposizione del resistente alla domanda giudiziale, vengono dichiarate non ripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
quali, in data 27 settembre 1987 nel Comune di San Giuliano Controparte_1
Milanese, hanno contratto matrimonio concordatario, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 107, parte II, serie A, anno 1987;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3 3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Lodi, 28.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
4