Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2026REG.PROV.COLL.
N. 05573/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5573 del 2023, proposto da CE UL e IN UL, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 156;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7536/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. AN Di LO e udito l’avvocato Antonio Maria Di Leva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della ingiunzione di demolizione n. 37 del 12.02.2018, di cui al prot. n. 12170 – 3727 (pratica n. 2017/01317), del Comune di Massa Lubrense, notificata alle parti ricorrenti in data 14.02.2018.
Più in particolare, veniva intimata la demolizione delle opere “ … meglio specificate nel richiamato rapporto del tecnico accertatore ed il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi nel termine di 90 (novanta) giorni ”.
Le suddette opere sono così descritte nel rapporto tecnico del 12.5.2017: “ completamento del manufatto realizzato in sopraelevazione di un preesistente fabbricato oggetto d’accertamento della Polizia Municipale di cui alla comunicazione in atti prot. 20709 del 04.10.01 ed in ultimo d’accertamento di cui alla comunicazione in atti prot. 23499 del 13.11.2001, esternamente ed internamente, nelle finiture e nella pavimentazione impianto elettrico, idrico e sanitari, arredato ed in uso. Tale manufatto si compone di disimpegno, n.ro 3 camere da letto, ciascuna con balcone e accessori ”.
2.- Il ricorso lamentava violazione e falsa applicazione di legge (l. 28.02.1985 n. 47 art. 38; l. 07.08.1990 n. 241 art. 3; d.P.R. 06.06.2001 n. 380 artt. 27 e 31); difetto di istruttoria; falsità dei presupposti; mancata considerazione del pubblico interesse alla demolizione.
In particolare, si sosteneva che le opere, ricadenti in un ambito di tutela ove non sono preclusi in via assoluta interventi edilizi, sarebbero oggetto di due istanze di definizione di illecito edilizio presentate ai sensi della l. 326/2003 (prot. n. 6323 in data 8.3.2004 e prot. 29832 del 10.12.2004), relative alla realizzazione di una sopraelevazione della superficie di mq 81.
Il provvedimento gravato sarebbe quindi illegittimo in quanto l’art. 38 della l. 47/85 dispone la sospensione del procedimento di repressione degli abusi edilizi in pendenza di istanza di condono. Parimenti illegittimo sarebbe l’avviso che preannuncia l’acquisizione delle opere abusive al patrimonio del Comune nel caso di inottemperanza.
3.- L’adito Tribunale ha respinto il ricorso, nulla disponendo sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del comune intimato.
4.- L’appello lamenta:
I) errores in iudicando – violazione e falsa applicazione di legge (l. 28.02.1985 n. 47 art. 38; l. 07.08.1990 n. 241 art. 3; d.p.r. 06.06.2001 n. 380 artt. 27 e 31) - difetto di istruttoria - falsità dei presupposti - mancata considerazione del pubblico interesse alla demolizione.
La sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto che “ … non risulta provato che per le opere di completamento oggetto dell’ordine di demolizione – delle quali non è contestata la natura abusiva - fosse pendente un’istanza di condono alla data dell’adozione di detto ordine … ”.
II) La sentenza sarebbe illegittima anche nella parte in cui ha affermato che “ … Quanto all’effetto traslativo della proprietà delle opere abusive conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione - che i ricorrenti ritengono non opponibile ai proprietari ma solo al responsabile dell’abuso - va precisato che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente che gli stessi proprietari delle opere così realizzate rinnovano de die in diem se non provvedono a rimuoverlo, pur essendo consapevoli che esse sono prive di un titolo edilizio … ”.
5.- Ha resistito il comune appellato.
6.- Alla udienza straordinaria del 3 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
7.- L’appello è infondato.
8.- In fatto, la vicenda è chiara.
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile posto in comune di Massa Lubrense alla Via Partenope n. 26, località Villazzano, avente destinazione alberghiera, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 1 part.lla 316. Esso risulta ricadere in zona “D2” del vigente PRG “Insediamenti produttivi per attività turistico produttive esistenti”, nonché in zona “1b” del P.U.T. ex L. reg. Camp. n. 35/1987 “Tutela dell’ambiente naturale di 2° grado”.
Stante l’avvenuta realizzazione, da parte di soggetto diverso dagli attuali proprietari, di un corpo di fabbrica in sopraelevazione, sono state presentante due separate istanze, tuttora pendenti, di definizione dell’illecito edilizio ex L. 326/2003 (prot. n. 6323 del 08.03.2004 e prot. 29832 del 10.12.2004).
Su iniziativa del Comando di Polizia Municipale e su disposizione del Responsabile del Servizio 8° - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Massa Lubrense, veniva quindi svolto apposito accertamento, dal quale scaturiva il rapporto prot. n. 12170 del 15.05.2017, diretto alla verifica dello stato dei luoghi, posto poi a base dell’atto impugnato al fine di meglio descrivere le opere abusive da demolire.
9.- Il primo motivo di appello è infondato in quanto le istanze di condono prodotte, la prima datata 8.3.2004 e la seconda 10.12.2004, riguardano lavori abusivi consistenti in una sopraelevazione di un preesistente fabbricato allo stato rustico, come espressamente riferito nella prima istanza e confermato nella seconda che rinvia, a tal fine, alla documentazione fotografica allegata alla prima istanza.
È quindi corretta la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto quanto meno non dimostrata la circostanza, sulla quale i ricorrenti fondano le proprie censure, che le opere a completamento della sopraelevazione, delle quali viene ordinata la rimozione, siano state realizzate prima della presentazione delle istanze di condono e ne siano dunque specifico oggetto. Solo in tale ultima, allo stato non dimostrata eventualità, infatti, potrebbe applicarsi la sospensione del procedimento sanzionatorio prevista dall’art. 38 l. 47/1985.
Tale prova, stante il principio di prossimità, sarebbe stato onere dei ricorrenti allegare: invece, i medesimi, anche con l’odierno appello, si sono limitati a riversare sull’amministrazione il suddetto onere, sostenendo, per un verso, che l’oggetto della intimazione di demolizione era generico, non comprendendosi se l’ordine era rivolto alla sole opere di completamento ovvero all’intero immobile, e poi, per un altro verso, contraddittoriamente, che ad ogni modo l’Amministrazione avrebbe dovuto, anziché ingiungerne la demolizione, dapprima verificare la sussistenza dei presupposti di condonabilità delle opere originariamente realizzate. Nemmeno in questo grado, tuttavia, tali opere sono state meglio specificate.
10.- Anche il secondo motivo di appello è infondato, in quanto, in base al consolidato indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, l’effetto traslativo della proprietà delle opere abusive conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione opera, ed è opponibile, sia nei confronti del responsabile dell’abuso, sia nei confronti di coloro che sono divenuti proprietari del bene in via successiva, qualora, come nel caso che ricorre, detti soggetti non si siano attivamente adoperati per rimuovere le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso.
L’abuso edilizio, va infatti rammentato, costituisce un illecito permanente che i proprietari attuali delle opere, indipendentemente da chi le abbia materialmente realizzate, contribuiscono a perpetuare nel tempo, ove non si adoperino fattivamente per la loro completa rimozione, essendo per di più perfettamente consapevoli della loro natura abusiva, insistendo essi per la favorevole definizione delle pratiche di condono già attivate.
Va quindi condivisa la motivazione del Tribunale secondo cui “ L’acquisizione gratuita al patrimonio dell'Amministrazione di un immobile abusivo, come sanzione autonoma conseguente all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, non esclude la responsabilità del proprietario dell'area, nel caso in cui risulti che egli abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, oppure emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto ” (fra le tante: Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2020, n. 4070).
11.- In definitiva, l’appello va respinto.
12.- Le spese di giudizio sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna gli appellanti a rifondere in favore del comune appellato le spese di giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di LO, Presidente FF, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN Di LO |
IL SEGRETARIO