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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1375/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Mario Lotti e Andrea Bordone, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Varese, via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024 ha premesso: Parte_1
- di essere stato assunto dalla società in data 5 ottobre 2023 con mansioni CP_1 di barman e inquadramento al livello 4° ai sensi del CCNL Turismo Confcommercio (docc.
2-4 ricorrente) e di non aver mai sottoscritto alcun contratto di lavoro (né la società gliene avrebbe mai consegnata copia);
- che in seguito ad istanza di accesso agli atti presso la pubblica amministrazione, il ricorrente ha appreso che dalla Comunicazione Obbligatoria di assunzione, risultava invece l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con scadenza 31 dicembre
2023 (doc. 5 ricorrente); - che, dal modello C/2 storico - oltre che dalla scheda professionale e dalle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto – è emersa altresì una molteplicità di trasmissioni, tardive ed incongruenti, da parte della società convenuta (docc. 5, 7, 8, 9,
10, 11 ricorrente);
- di aver reso la propria prestazione lavorativa dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 compreso, operando in qualità di barman addetto alla preparazione di bevande e di cocktail;
- di essere stato estromesso oralmente dall'organico in data 30 ottobre 2023 per asserito
“mancato superamento del periodo di prova” ed invitato a non presenziare più presso la società;
- che non avrebbe corrisposto al signor alcuna retribuzione per l'attività CP_1 Pt_1 prestata dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023, né messo a disposizione del lavoratore il relativo cedolino paga e di essere rimasto dunque creditore a titolo di differenze retributive non corrisposte dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 del complessivo importo di euro
1.519,26 (doc. 15 ricorrente, conteggi ufficio vertenze ADL Varese);
- di avere impugnato in data 20.12.2023 l'estromissione orale, eccepito la mancata sottoscrizione dei contratti di lavoro, la nullità del termine contrattuale, rivendicando il mancato pagamento delle spettanze maturate.
Ciò premesso il ricorrente ha chiesto di: “I. Previo ogni più opportuno accertamento in merito alla inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque illegittimità di un rapporto (o di più rapporti) di lavoro a tempo determinato, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, anche singolarmente intese, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il signor e Parte_1 [...]
a decorrere dal 5 ottobre 2023 (o, in subordine dal 6 ottobre 2023 o dalla diversa CP_1 data accertata o di giustizia), con diritto all'inquadramento al livello 4° secondo il CCNL di settore (Turismo Confcommercio o comunque secondo il CCNL che risulterà applicabile), o con il diverso inquadramento dovuto;
II. Previa ogni più opportuna declaratoria di inesistenza
e/o inesigibilità e/o comunque nullità del patto di prova (e/o dei patti di prova eventualmente dedotti da controparte), accertare e dichiarare, per i motivi esposti, anche alternativamente considerati, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento verbale intimato al ricorrente in data 30 ottobre 2023 (o nella diversa data, anche anteriore che risulterà di giustizia) e di conseguenza: a) in principalità, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del D. Lgs. 23/2015, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per una retribuzione mensile utile mensile di euro 1.921,12, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
b) in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare che il contratto di lavoro non è mai stato validamente risolto ed è a tutt'oggi in corso e, conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripristinare la piena funzionalità dello stesso e a versare al ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dal 30 ottobre 2023 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia) alla riammissione in servizio al tallone retributivo di euro 1.921,12 mensili, o quello diverso, anche maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con ogni onere contributivo, previdenziale e assistenziale;
c) in ulteriore subordine e salvo gravame, ritenuta applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 9 del D.Lgs.
n. 23/201 - condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o nella diversa misura che si riterrà di giustizia, per una retribuzione utile di euro
1.921,12 mensili, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dal contratto collettivo di settore in 20 giorni di retribuzione, o comunque nei diversi importi dovuti o ritenuti di giustizia;
d) in via di ulteriore subordine e salvo gravame, nell'ipotesi in cui non dovesse essere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare al ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dal 30 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 (o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia), qui quantificate in euro 5.037,75 di cui: - euro
1.646,68 a titolo di retribuzione del mese di novembre 2023; - euro 1646,68 a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2023; - euro 401,05 a titolo di ratei di tredicesima mensilità; - euro 401,05 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità; - euro 411,67 a titolo di ferie non godute;
- euro 78,41 a titolo di festività non godute - euro 452,21 a titolo di TFR o il diverso importo, anche maggiore o minore, che risulterà in corso di causa. III. In ogni caso, accertare e dichiarare il mancato pagamento della retribuzione maturata dal signor Pt_1 per l'attività resa dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 (o nel diverso periodo che risulterà di giustizia); - per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor Parte_1 della somma lorda di euro 1.519,26 o comunque dei diversi importi o per i diversi titoli che risulteranno dovuti ad esito del giudizio o che si riterranno equi e/o di giustizia. Con interessi
e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratasi anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Nessuno si costituiva per la resistente che, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace.
3. Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, espletata dunque istruttoria orale, è stata fissata la discussione per l'udienza del 21.11.2025, ad esito della quale la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Deve preliminarmente mettersi in evidenza come la parte resistente, avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, effettuata a mezzo pec in data 25.09.2024, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale. Né si è presentata a rendere l'interrogatorio formale disposto per l'udienza del giorno 11.03.2025. L'incombente, in seguito alla notifica dell'ordinanza effettuata da parte ricorrente, può dunque intendersi come validamente esperito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che si andranno ad esporre.
1. Il rapporto di lavoro subordinato
Le circostanze di fatto allegate dal ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente) consentono di affermare che tra il ricorrente e la sia intercorso CP_1 un rapporto di lavoro subordinato dal giorno 05.10.2023 al giorno 31.12.2023 in difetto di formale assunzione e regolare assicurazione per l'intero periodo, con conseguente diritto alle indennità economiche, differenze retributive e corrispondente contribuzione previdenziale.
In primo luogo, sono emerse circostanze univoche all'esito dell'istruttoria svolta, che consentono di affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso. Nello specifico, la Sig.ra che ha dichiarato Testimone_1 di essere stata collega del ricorrente come barista nel periodo ottobre-novembre dell'anno
2023, sentita all'udienza del 17.09.2025, ha dichiarato quanto segue sui capitoli del ricorso.
Sul cap. 1: “ricordo che il ricorrente ha svolto la sua prestazione per un periodo più lungo rispetto a quello indicato in capitolo, io ho lavorato per circa 3 settimane presso il bar ed in quelle tre settimane il ricorrente lavorava con me;
non ricordo con precisione le date". Sul cap. 2, relativo allo svolgimento dell'attività di barman: “confermo il capitolo per averlo visto”. Sul cap. 3: “ricordo che all'incirca iniziavamo a lavorare intorno alle ore 14,00-15,00 o 16,00
e terminavamo alle 24,00 circa;
lavoravamo in tutti i giorni della settimana eccetto il giorno di chiusura del bar che era lunedì”. Sul cap. 5 relativo all'allontanamento dal posto di lavoro:
“io non ero presente perché avevo cessato la mia prestazione lavorativa presso il bar ma ricordo di aver sentito telefonicamente il ricorrente che mi aveva raccontato tale fatto;
posso dunque confermare di averlo appreso dal ricorrente”. Sul cap. 6: “non sono a conoscenza della circostanza;
preciso che, nella telefonata con il ricorrente, questi mi riferiva di avere difficoltà con la locazione dell'immobile in quanto il legale rappresentante della società si era offerto di garantire alla locatrice il dovuto per l'affitto riferendo di garantire a sua volta lo stipendio al ricorrente”. Sul cap. 9 relativo alla omissione del pagamento delle retribuzioni:
“confermo la circostanza, sia per essermi stata riferita dal ricorrente sia in quanto anche io ho avuto lo stesso problema”.
La testimonianza assunta ha fornito elementi utile a fondare, anche in via deduttiva, lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa di natura subordinata in favore della resistente quantomeno per i periodi e gli orari indicati in ricorso (dunque dal 5 ottobre al 29 ottobre 2023). Si precisa che la teste ha dichiarato infatti che “il ricorrente ha svolto la sua prestazione per un periodo più lungo rispetto a quello indicato in capitolo, io ho lavorato per circa 3 settimane presso il bar ed in quelle tre settimane il ricorrente lavorava con me”. In sostanza si ritiene essere stata fornita in giudizio, oltre che la prova degli elementi distintivi della subordinazione, anche quella relativa all'individuazione del contraente del contratto di assunzione, alla tipologia delle prestazioni rese ed all'impegno pattuito. Anche la documentazione prodotta dal ricorrente, ovvero le comunicazioni al centro per l'impiego di assunzione con contratto a termine del 5 ottobre al 31.12.23 (doc 5) nonchè dal 18 al 30 ottobre 2023 e successiva proroga al 30 novembre 2023 (cfr. doc.10 e 11 ricorrente), fornisce elementi probatori utili ai fini del decidere. Si può pertanto ritenere ragionevolmente provato il periodo di lavoro indicato dal ricorrente nonché l'attività lavorativa subordinata svolta.
2. Nullità dei contratti a termine
È documentata in atti la presenza di più comunicazioni al centro per l'impigo in merito a sovrapposti contratti a termine (cfr. docc. 5, 9 e 10 citati).
Nessun contratto è stato mai sottoscritto dal ricorrente.
Ciò posto, è da tempo pacifico in giurisprudenza che “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1 legge n. 230 del 1962, [ora art. 1 del D. Lgs. n. 368/200 n.d.r.] l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all'inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti (Cass. n. 2211/1998; conf. Cass. n. 15494/2011). La necessaria antecedenza o contestualità tra sottoscrizione del contratto e del termine ivi apposto e inizio della prestazione di lavoro porta ad escludere ogni validità di successive pattuizioni, con rilievo assoluto al tempo dell'inizio della prestazione che, priva in quel momento di limitazioni temporali, non può che intendersi voluta tra le parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato” (da ultimo ord. Cass. 27.974/'18).
Conseguentemente il rapporto di lavoro intercorso tra le parti va trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far tempo dall'inizio del primo contratto, indicato come avvenuto in data 6 ottobre 2023 ma provato, a mezzo testimoni, essere in realtà iniziato in data 5 ottobre 2023. Come correttamente segnalato da parte ricorrente, risulta dalla citata comunicazione obbligatoria di assunzione che il rapporto lavorativo sia stato disciplinato dal CCNL Turismo Confcommercio con mansioni di barman e inquadramento nel quarto livello (docc.
2-4 ricorrente cit.); pertanto, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 5 ottobre 2023 dovrà essere inquadrato nel quarto livello del CCNL Turismo Confcommercio.
3. Nullità del patto di prova
Fermo restando quanto in precedenza dedotto in ordine alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, si rileva come il lavoratore, oltre a non avere sottoscritto alcun contratto di lavoro, non ha mai validamente sottoscritto alcun patto di prova, che deve essere ritenuto nullo. La forma scritta del patto di prova, stabilita dall'art. 2096 c.c. è richiesta ad substantiam e per esplicare i propri effetti, il patto di prova “deve sussistere sin dal momento della costituzione” del rapporto, sicché una prestazione di lavoro, ancorché non regolarizzata, resa in epoca precedente alla sua stipula, lo inficia irrimediabilmente, “senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie” e pena “l'immediata
e automatica conversione del rapporto definitivo”.
A fortiori, si deve rilevare anche l'inesistenza e/o l'inesigibilità e/o comunque la nullità del patto di prova di cui la società convenuta ha inteso avvalersi allorché ha comunicato al
Centro per l'Impiego la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. doc. 7, risoluzione del rapporto di lavoro peraltro comunque inesigibile stante la contestuale comunicazione di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro – cfr. docc. 9-11).
4. Il licenziamento orale
Seppure fornita de relato (cfr. teste citata) si può ritenere sussistente la prova dell'allontanamento orale dal posto di lavoro in data peraltro coincidente con l'assunto termine del secondo primo contratto. Né il resistente contumace ha sul punto eccepito alcunchè.
Da quanto sopra discende inevitabilmente anche la totale inefficacia del licenziamento intimato verbalmente il 30 ottobre 2023. Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta. Ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 il licenziamento dovrà essere dichiarato inefficace con obbligo di procedere alla reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento alla reintegrazione pari ad euro 1.921,12 lorde (indicati dal ricorrente e non contestati).
Si deve pertanto concludere per l'accoglimento delle domande e, conseguentemente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal
05.10.2023 (cfr. dichiarazioni testimoniali sig.ra di cui sopra) e la Testimone_1 declaratoria di inefficacia del licenziamento orale intimato con condanna della resistente alla reintegra e a corrispondere tutte le retribuzioni dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra.
5. Differenze retributive non ha provveduto a corrispondere al ricorrente nemmeno la retribuzione per CP_1
l'attività prestata dal 5.10.2023 al 29.10.2023, né ha messo a disposizione del lavoratore il relativo cedolino paga. Spettano dunque le differenze sulla retribuzione ordinaria a far tempo dal 05.10.2023 al 29.10.2023, come da conteggi allegati e non contestati dalla resistente contumace, differenze pari ad € 1.519,26 lordi (doc. 15 ricorrente), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Tali somme sono state determinate dalla parte ricorrente (e non contestate dalla resistente contumace) secondo i conteggi elaborati dall'ufficio vertenze di ADL Varese sulla base della disciplina contrattuale applicabile (CCNL
Turismo Confcommercio con inquadramento al livello IV, tenuto conto delle ore di lavoro prestate dal ricorrente – cfr. docc. 4, 6 e 14).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della e in favore CP_1 del ricorrente in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accertata la nullità per difetto di forma scritta del contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, condanna alla trasformazione del rapporto lavorativo in rapporto CP_1 di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al quarto livello CCNL Turismo Confcommercio e decorrenza dal 5 ottobre 2023;
- accertata la nullità del patto di prova e del licenziamento orale intimato al ricorrente in data
30 ottobre 2023, condanna parte resistente alla reintegrazione del ricorrente CP_1 nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per una retribuzione mensile utile di euro 1.921,12, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate per l'attività resa dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 per la somma lorda pari a
Euro 1.519,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_2 liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Busto Arsizio, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1375/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Mario Lotti e Andrea Bordone, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Varese, via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024 ha premesso: Parte_1
- di essere stato assunto dalla società in data 5 ottobre 2023 con mansioni CP_1 di barman e inquadramento al livello 4° ai sensi del CCNL Turismo Confcommercio (docc.
2-4 ricorrente) e di non aver mai sottoscritto alcun contratto di lavoro (né la società gliene avrebbe mai consegnata copia);
- che in seguito ad istanza di accesso agli atti presso la pubblica amministrazione, il ricorrente ha appreso che dalla Comunicazione Obbligatoria di assunzione, risultava invece l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con scadenza 31 dicembre
2023 (doc. 5 ricorrente); - che, dal modello C/2 storico - oltre che dalla scheda professionale e dalle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto – è emersa altresì una molteplicità di trasmissioni, tardive ed incongruenti, da parte della società convenuta (docc. 5, 7, 8, 9,
10, 11 ricorrente);
- di aver reso la propria prestazione lavorativa dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 compreso, operando in qualità di barman addetto alla preparazione di bevande e di cocktail;
- di essere stato estromesso oralmente dall'organico in data 30 ottobre 2023 per asserito
“mancato superamento del periodo di prova” ed invitato a non presenziare più presso la società;
- che non avrebbe corrisposto al signor alcuna retribuzione per l'attività CP_1 Pt_1 prestata dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023, né messo a disposizione del lavoratore il relativo cedolino paga e di essere rimasto dunque creditore a titolo di differenze retributive non corrisposte dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 del complessivo importo di euro
1.519,26 (doc. 15 ricorrente, conteggi ufficio vertenze ADL Varese);
- di avere impugnato in data 20.12.2023 l'estromissione orale, eccepito la mancata sottoscrizione dei contratti di lavoro, la nullità del termine contrattuale, rivendicando il mancato pagamento delle spettanze maturate.
Ciò premesso il ricorrente ha chiesto di: “I. Previo ogni più opportuno accertamento in merito alla inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque illegittimità di un rapporto (o di più rapporti) di lavoro a tempo determinato, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, anche singolarmente intese, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il signor e Parte_1 [...]
a decorrere dal 5 ottobre 2023 (o, in subordine dal 6 ottobre 2023 o dalla diversa CP_1 data accertata o di giustizia), con diritto all'inquadramento al livello 4° secondo il CCNL di settore (Turismo Confcommercio o comunque secondo il CCNL che risulterà applicabile), o con il diverso inquadramento dovuto;
II. Previa ogni più opportuna declaratoria di inesistenza
e/o inesigibilità e/o comunque nullità del patto di prova (e/o dei patti di prova eventualmente dedotti da controparte), accertare e dichiarare, per i motivi esposti, anche alternativamente considerati, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento verbale intimato al ricorrente in data 30 ottobre 2023 (o nella diversa data, anche anteriore che risulterà di giustizia) e di conseguenza: a) in principalità, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del D. Lgs. 23/2015, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per una retribuzione mensile utile mensile di euro 1.921,12, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
b) in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare che il contratto di lavoro non è mai stato validamente risolto ed è a tutt'oggi in corso e, conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripristinare la piena funzionalità dello stesso e a versare al ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dal 30 ottobre 2023 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia) alla riammissione in servizio al tallone retributivo di euro 1.921,12 mensili, o quello diverso, anche maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con ogni onere contributivo, previdenziale e assistenziale;
c) in ulteriore subordine e salvo gravame, ritenuta applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 9 del D.Lgs.
n. 23/201 - condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o nella diversa misura che si riterrà di giustizia, per una retribuzione utile di euro
1.921,12 mensili, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dal contratto collettivo di settore in 20 giorni di retribuzione, o comunque nei diversi importi dovuti o ritenuti di giustizia;
d) in via di ulteriore subordine e salvo gravame, nell'ipotesi in cui non dovesse essere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare al ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dal 30 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 (o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia), qui quantificate in euro 5.037,75 di cui: - euro
1.646,68 a titolo di retribuzione del mese di novembre 2023; - euro 1646,68 a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2023; - euro 401,05 a titolo di ratei di tredicesima mensilità; - euro 401,05 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità; - euro 411,67 a titolo di ferie non godute;
- euro 78,41 a titolo di festività non godute - euro 452,21 a titolo di TFR o il diverso importo, anche maggiore o minore, che risulterà in corso di causa. III. In ogni caso, accertare e dichiarare il mancato pagamento della retribuzione maturata dal signor Pt_1 per l'attività resa dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 (o nel diverso periodo che risulterà di giustizia); - per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor Parte_1 della somma lorda di euro 1.519,26 o comunque dei diversi importi o per i diversi titoli che risulteranno dovuti ad esito del giudizio o che si riterranno equi e/o di giustizia. Con interessi
e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratasi anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Nessuno si costituiva per la resistente che, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace.
3. Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, espletata dunque istruttoria orale, è stata fissata la discussione per l'udienza del 21.11.2025, ad esito della quale la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Deve preliminarmente mettersi in evidenza come la parte resistente, avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, effettuata a mezzo pec in data 25.09.2024, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale. Né si è presentata a rendere l'interrogatorio formale disposto per l'udienza del giorno 11.03.2025. L'incombente, in seguito alla notifica dell'ordinanza effettuata da parte ricorrente, può dunque intendersi come validamente esperito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che si andranno ad esporre.
1. Il rapporto di lavoro subordinato
Le circostanze di fatto allegate dal ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente) consentono di affermare che tra il ricorrente e la sia intercorso CP_1 un rapporto di lavoro subordinato dal giorno 05.10.2023 al giorno 31.12.2023 in difetto di formale assunzione e regolare assicurazione per l'intero periodo, con conseguente diritto alle indennità economiche, differenze retributive e corrispondente contribuzione previdenziale.
In primo luogo, sono emerse circostanze univoche all'esito dell'istruttoria svolta, che consentono di affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso. Nello specifico, la Sig.ra che ha dichiarato Testimone_1 di essere stata collega del ricorrente come barista nel periodo ottobre-novembre dell'anno
2023, sentita all'udienza del 17.09.2025, ha dichiarato quanto segue sui capitoli del ricorso.
Sul cap. 1: “ricordo che il ricorrente ha svolto la sua prestazione per un periodo più lungo rispetto a quello indicato in capitolo, io ho lavorato per circa 3 settimane presso il bar ed in quelle tre settimane il ricorrente lavorava con me;
non ricordo con precisione le date". Sul cap. 2, relativo allo svolgimento dell'attività di barman: “confermo il capitolo per averlo visto”. Sul cap. 3: “ricordo che all'incirca iniziavamo a lavorare intorno alle ore 14,00-15,00 o 16,00
e terminavamo alle 24,00 circa;
lavoravamo in tutti i giorni della settimana eccetto il giorno di chiusura del bar che era lunedì”. Sul cap. 5 relativo all'allontanamento dal posto di lavoro:
“io non ero presente perché avevo cessato la mia prestazione lavorativa presso il bar ma ricordo di aver sentito telefonicamente il ricorrente che mi aveva raccontato tale fatto;
posso dunque confermare di averlo appreso dal ricorrente”. Sul cap. 6: “non sono a conoscenza della circostanza;
preciso che, nella telefonata con il ricorrente, questi mi riferiva di avere difficoltà con la locazione dell'immobile in quanto il legale rappresentante della società si era offerto di garantire alla locatrice il dovuto per l'affitto riferendo di garantire a sua volta lo stipendio al ricorrente”. Sul cap. 9 relativo alla omissione del pagamento delle retribuzioni:
“confermo la circostanza, sia per essermi stata riferita dal ricorrente sia in quanto anche io ho avuto lo stesso problema”.
La testimonianza assunta ha fornito elementi utile a fondare, anche in via deduttiva, lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa di natura subordinata in favore della resistente quantomeno per i periodi e gli orari indicati in ricorso (dunque dal 5 ottobre al 29 ottobre 2023). Si precisa che la teste ha dichiarato infatti che “il ricorrente ha svolto la sua prestazione per un periodo più lungo rispetto a quello indicato in capitolo, io ho lavorato per circa 3 settimane presso il bar ed in quelle tre settimane il ricorrente lavorava con me”. In sostanza si ritiene essere stata fornita in giudizio, oltre che la prova degli elementi distintivi della subordinazione, anche quella relativa all'individuazione del contraente del contratto di assunzione, alla tipologia delle prestazioni rese ed all'impegno pattuito. Anche la documentazione prodotta dal ricorrente, ovvero le comunicazioni al centro per l'impiego di assunzione con contratto a termine del 5 ottobre al 31.12.23 (doc 5) nonchè dal 18 al 30 ottobre 2023 e successiva proroga al 30 novembre 2023 (cfr. doc.10 e 11 ricorrente), fornisce elementi probatori utili ai fini del decidere. Si può pertanto ritenere ragionevolmente provato il periodo di lavoro indicato dal ricorrente nonché l'attività lavorativa subordinata svolta.
2. Nullità dei contratti a termine
È documentata in atti la presenza di più comunicazioni al centro per l'impigo in merito a sovrapposti contratti a termine (cfr. docc. 5, 9 e 10 citati).
Nessun contratto è stato mai sottoscritto dal ricorrente.
Ciò posto, è da tempo pacifico in giurisprudenza che “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1 legge n. 230 del 1962, [ora art. 1 del D. Lgs. n. 368/200 n.d.r.] l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all'inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti (Cass. n. 2211/1998; conf. Cass. n. 15494/2011). La necessaria antecedenza o contestualità tra sottoscrizione del contratto e del termine ivi apposto e inizio della prestazione di lavoro porta ad escludere ogni validità di successive pattuizioni, con rilievo assoluto al tempo dell'inizio della prestazione che, priva in quel momento di limitazioni temporali, non può che intendersi voluta tra le parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato” (da ultimo ord. Cass. 27.974/'18).
Conseguentemente il rapporto di lavoro intercorso tra le parti va trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far tempo dall'inizio del primo contratto, indicato come avvenuto in data 6 ottobre 2023 ma provato, a mezzo testimoni, essere in realtà iniziato in data 5 ottobre 2023. Come correttamente segnalato da parte ricorrente, risulta dalla citata comunicazione obbligatoria di assunzione che il rapporto lavorativo sia stato disciplinato dal CCNL Turismo Confcommercio con mansioni di barman e inquadramento nel quarto livello (docc.
2-4 ricorrente cit.); pertanto, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 5 ottobre 2023 dovrà essere inquadrato nel quarto livello del CCNL Turismo Confcommercio.
3. Nullità del patto di prova
Fermo restando quanto in precedenza dedotto in ordine alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, si rileva come il lavoratore, oltre a non avere sottoscritto alcun contratto di lavoro, non ha mai validamente sottoscritto alcun patto di prova, che deve essere ritenuto nullo. La forma scritta del patto di prova, stabilita dall'art. 2096 c.c. è richiesta ad substantiam e per esplicare i propri effetti, il patto di prova “deve sussistere sin dal momento della costituzione” del rapporto, sicché una prestazione di lavoro, ancorché non regolarizzata, resa in epoca precedente alla sua stipula, lo inficia irrimediabilmente, “senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie” e pena “l'immediata
e automatica conversione del rapporto definitivo”.
A fortiori, si deve rilevare anche l'inesistenza e/o l'inesigibilità e/o comunque la nullità del patto di prova di cui la società convenuta ha inteso avvalersi allorché ha comunicato al
Centro per l'Impiego la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. doc. 7, risoluzione del rapporto di lavoro peraltro comunque inesigibile stante la contestuale comunicazione di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro – cfr. docc. 9-11).
4. Il licenziamento orale
Seppure fornita de relato (cfr. teste citata) si può ritenere sussistente la prova dell'allontanamento orale dal posto di lavoro in data peraltro coincidente con l'assunto termine del secondo primo contratto. Né il resistente contumace ha sul punto eccepito alcunchè.
Da quanto sopra discende inevitabilmente anche la totale inefficacia del licenziamento intimato verbalmente il 30 ottobre 2023. Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta. Ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 il licenziamento dovrà essere dichiarato inefficace con obbligo di procedere alla reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento alla reintegrazione pari ad euro 1.921,12 lorde (indicati dal ricorrente e non contestati).
Si deve pertanto concludere per l'accoglimento delle domande e, conseguentemente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal
05.10.2023 (cfr. dichiarazioni testimoniali sig.ra di cui sopra) e la Testimone_1 declaratoria di inefficacia del licenziamento orale intimato con condanna della resistente alla reintegra e a corrispondere tutte le retribuzioni dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra.
5. Differenze retributive non ha provveduto a corrispondere al ricorrente nemmeno la retribuzione per CP_1
l'attività prestata dal 5.10.2023 al 29.10.2023, né ha messo a disposizione del lavoratore il relativo cedolino paga. Spettano dunque le differenze sulla retribuzione ordinaria a far tempo dal 05.10.2023 al 29.10.2023, come da conteggi allegati e non contestati dalla resistente contumace, differenze pari ad € 1.519,26 lordi (doc. 15 ricorrente), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Tali somme sono state determinate dalla parte ricorrente (e non contestate dalla resistente contumace) secondo i conteggi elaborati dall'ufficio vertenze di ADL Varese sulla base della disciplina contrattuale applicabile (CCNL
Turismo Confcommercio con inquadramento al livello IV, tenuto conto delle ore di lavoro prestate dal ricorrente – cfr. docc. 4, 6 e 14).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della e in favore CP_1 del ricorrente in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accertata la nullità per difetto di forma scritta del contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, condanna alla trasformazione del rapporto lavorativo in rapporto CP_1 di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al quarto livello CCNL Turismo Confcommercio e decorrenza dal 5 ottobre 2023;
- accertata la nullità del patto di prova e del licenziamento orale intimato al ricorrente in data
30 ottobre 2023, condanna parte resistente alla reintegrazione del ricorrente CP_1 nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per una retribuzione mensile utile di euro 1.921,12, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate per l'attività resa dal 5 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 per la somma lorda pari a
Euro 1.519,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_2 liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Busto Arsizio, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele