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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MINERVINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420230006569587000 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 12420230006569587000 per un importo complessivo di euro 974,76 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione Provincia di Vicenza relativa al controllo del modello IRAP anno d'imposta 2019 .
I motivi di ricorso erano i seguenti:
1)Nullità dell'atto impugnato per violazione della Legge 241/90, della Legge 212/2000 e dell'art.2697.
La cartella faceva riferimento ad una comunicazione predisposta il giorno 20/06/2022 n. 18405192016 che non era mai stata notificata alla ricorrente e, pertanto, la cartella era nulla per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000.
L'atto impugnato è inquadrabile tra quelli in cui è applicabile l'obbligo della motivazione ex art.7 della Legge
212/2000 e, pertanto, quando faccia riferimento ad un altro atto deve essere corredato da quest'ultimo.
Si era in presenza di un atto amministrativo privo di alcuna motivazione circa la pretesa erariale, che si limita a riportare dei dati numerici, dai quali risulterebbe un debito di imposta.
2) Nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art.
3-bis della L. 53/1994
e dell'art. 16- ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72 in quanto l'indirizzo di provenienza non era presente nei pubblici elenchi, essendo l'atto notificato a mezzo PEC in formato pdf anziché “p7m” e non firmato digitalmente, né era applicabile l'art. 156 e seg. C.p.c. trattandosi di atto sostanziale e non processuale, né operava la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
3)Nullità della cartella di pagamento per violazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 cd. 'Tregua
Fiscale”, DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER) (commi 231-252).
Il ritardo della esecutività del ruolo ha impedito al contribuente di aderire alla definizione agevolata.
4) Nullità dell'atto per carenza di motivazione. La mera indicazione nella causale di quanto richiesto con la cartella non consente, infatti, di desumere se l'erario abbia tenuto conto o meno di quanto già versato dal contribuente. La cartella è nulla se risulta “criptica” per il contribuente. 5) Nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
6) Si chiedeva, altresì, la sospensione dell'atto impugnato.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo di:
1. sospendere l'atto impugnato e tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi ad esso ai sensi dell'art.47 del DLgs.546/92;
2. annullare totalmente l'atto impugnato, perché del tutto illegittimo per i motivi in diritto ed in fatto sopra esposti;
3. dichiarare nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato;
4. dichiarare illegittimo tale atto per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle Leggi tributarie;
5. di pronunciarsi sulle eccezioni di costituzionalità;
6. dichiarare la nullità della notifica a mezzo PEC dell'atto impugnato;
7. dichiarare la inesistenza e la illegittimità dell'atto in quanto proviene da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e quindi non legalmente riconducibile all'ADER;
8. condannare il resistente al pagamento del contributo unificato, di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione ai difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscossi i compensi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo:
1)In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Con riferimento alla mancata allegazione dell'atto richiamato nel provvedimento si rappresentava che la cartella aveva valenza di mera intimazione di pagamento degli atti accertati e non assumeva la qualifica di nuovo atto impositivo nè l'art. 7 L. 212 del 2000 prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione.
2) infondata era la tesi del ricorrente applicandosi l'art. 26 D.P.R. 602/1973 ed era erronea in quanto basata su un vuoto formalismo.
Il documento era in formato PADES ed era dotato di firma digitale ed, in ogni caso, l'atto aveva raggiunto il suo scopo.
3) si trattava di eccezioni che non riguardavano l'Ente della riscossione ma, semmai, l'Ente impositore.
4) anche la censura inerente il difetto di motivazione riguardava l'Ente impositore ed al riguardo si chiedeva che questo fosse chiamato in giudizio. Occorreva, peraltro, distinguere tra cartelle di pagamento che si limitano a liquidare l'imposta da quelle con le quali era determinata una pretesa ulteriore per le quali vi era esercizio di una vera e propria potestà impositiva che doveva essere debitamente motivata.
5) L'Ente della riscossione rispondeva solo degli interessi posteriori alla notifica della cartella in quanto, per il pregresso, la censura doveva muoversi all'Ente impositore. Peraltro per gli interessi di mora ed i compensi di riscossione non era previsto un contraddittorio.
6) Ci si opponeva all'istanza di sospensione.
7) Si ribadiva la richiesta di chiamata in causa dell'Ente impositore.
Si chiedeva che fossero rifuse le spese di causa.
All'udienza del 11.3.2024 era respinta l'istanza di sospensione e la causa era rinviata a nuovo ruolo.
All'udienza del 15 luglio 2024 le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte, in composizione monocratica, riservava la decisione.
Sciogliendo la riserva la Corte autorizzava la chiamata in causa dell' Amministrazione Finanziaria Dir.Prov. le di Vicenza - Uff. Territoriale di Vicenza da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Vicenza da effettuarsi entro il 1 marzo 2025 e rinviava la causa al 9.6.2025
Nelle more dell'udienza si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Vicenza rappresentando che la controversia traeva origine da un controllo automatizzato ex art. 36 D.P.R. 600/1973, la comunicazione era stata notificata via PEC avendo portato, due volte, in detrazione la stessa somma.
Non essendo stato eseguito il pagamento era stata notificata la cartella oggetto di ricorso.
Si opponeva alle censure contenute nel ricorso ed affermando la regolarità del proprio operato.
All'udienza del 9.6.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e al Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente censura la cartella di pagamento in quanto nulla non essendo corredata dall'atto a cui faceva riferimento, costituendo ciò vizio della motivazione dell'atto.
La censura è priva di fondamento. Invero la necessità della notifica dell'atto prodromico sorge solo in quanto tale atto non sia conosciuto dal contribuente.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova della notifica via PEC in data 23.6.2022 dell'atto prodromico e, pertanto, la censura è infondata.
2. La ricorrente censura la notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata mediante PEC provenendo da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi.
La questione risulta affrontata dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass S. U. 10522 n. 15979) che così argomenta: va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale (Allegrini ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei
CO (procura.generale.atticassazione@corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www. corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art.3bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
né vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P. A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese
» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante;
Sulla base di tali argomentazioni, che questa Corte condivide, va respinta la censura sul punto.
La ricorrente censura, altresì, la notifica in quanto l'atto non risulterebbe firmato digitalmente ed inoltre il file presentava un'estensione diversa da quella “.p7m” non garantendone l'immodificabilità.
Premesso che il file risulta firmato digitalmente sia pur con standard PADES (estensione .pdf) e non CADES
(estensione .p7m) va rilevato che, anche su questo argomento, si è pronunziata la Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass. S. U. 27.4.2018 n. 10266) riconoscendo l'utilizzabilità di entrambi gli stardard sia in base al diritto unionale che in base a quello interno che non prescrivono l'utilizzo esclusivo di uno di essi.
Va, pertanto, respinta anche la censura sul punto.
La ricorrente sostiene, poi, che nel caso in esame non opererebbe la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. in caso di raggiungimento dello scopo avendo l'atto natura sostanziale e non processuale.
La censura, una volta chiarito che la notifica dell'atto non è affetta da vizi, è da respingere.
3. La ricorrente lamenta la violazione della legge 197/2022 in quanto il ritardo nella esecutività del ruolo avrebbe impedito al contribuente di aderire alla definizione agevolata.
L'art 25 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 prevede:
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
Ne consegue che sono stati rispettati i termini previsti da detto articolo essendo la dichiarazione fiscale su cui è stato effettuato il controllo quella relativa all'anno di imposta 2019.
Che poi il contribuente non abbia potuto giovarsi della rottamazione della cartella non è motivo di nullità ma
è una semplice conseguenza delle scelte, al riguardo, del legislatore. Ne consegue il rigetto della censura.
4. La ricorrente lamenta il difetto di motivazione della cartella risultando la stessa criptica e non potendosi desumere se l'amministrazione avesse tenuto conto di quanto versato dal contribuente.
Sul punto giova richiamare Cass 21.6.2017 n. 21804: Con riguardo, in particolare, alla motivazione delle cartelle di pagamento emesse in seguito alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, questa Corte, muovendo dalla premessa che «la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione [...] va [...] differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle [...] norme per ciascun atto impositivo» (Sez. 5, sentenza n. 3948 del 2011), ha operato una distinzione a seconda che la menzionata liquidazione si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente oppure si risolva in una rettifica dei risultati della stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria. In questo secondo caso, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicché la cartella di pagamento deve essere motivata come l'avviso di accertamento, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, dovendosi rendere il contribuente edotto di tali presupposti e ragioni. Nel primo caso, diversamente, l'ufficio procede alla liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, cosicché, dato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, l'obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione (Sezione 5, sentenze n. 15564 del 2016, n. 25329 e n. 11176 del 2014).
Alla luce di tali principi di diritto, risulta evidente l'errore di giudizio in cui è incorsa la CTR. Come si è visto nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, nel caso di specie la cartella di pagamento si è semplicemente sovrapposta alla dichiarazione del contribuente, limitandosi a liquidare l'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso (in particolare, quelli relativi alle operazioni esenti effettuate e alla percentuale di detrazione calcolata), senza avanzare pretese ulteriori. Ne consegue che l'obbligo di motivazione della stessa ben poteva essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. (dello stesso tenore Cass. 7245 del 2019 e 14054 del 2020).
Nel caso in esame si rientra proprio in questa ipotesi essendosi l'amministrazione limitata a correggere i dati risultanti dalla stessa dichiarazione del contribuente ed avendo indicato, in cartella, sia l'importo relativo all'omesso versamento che le sanzioni e gli interessi.
Ne consegue il rigetto della censura.
5. Con l'ultimo motivo la ricorrente censura la mancata indicazioni delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S. U.
8.3.2022 n. 22281) enunciando il seguente principio di diritto: Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. La cartella di pagamento contiene le indicazioni precisate dalla Suprema Corte, sia gli importi dovuti, sia
(nelle avvertenze) la base normativa relativa agli interessi e la loro decorrenza.
Come argomentato dalla Suprema Corte non è necessario indicare i saggi di interesse periodicamente applicati derivanti da norme di legge né le modalità di calcolo, trattandosi di una mera operazione matematica.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di causa da liquidarsi in euro 288,42 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed euro 234,60 in favore dell'Agenzia delle Entrate di
Vicenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa nei confronti delle altre parti da liquidarsi in euro
288,42 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed euro 234,60 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza.
Vicenza, 9 giugno 2025
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MINERVINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420230006569587000 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 12420230006569587000 per un importo complessivo di euro 974,76 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione Provincia di Vicenza relativa al controllo del modello IRAP anno d'imposta 2019 .
I motivi di ricorso erano i seguenti:
1)Nullità dell'atto impugnato per violazione della Legge 241/90, della Legge 212/2000 e dell'art.2697.
La cartella faceva riferimento ad una comunicazione predisposta il giorno 20/06/2022 n. 18405192016 che non era mai stata notificata alla ricorrente e, pertanto, la cartella era nulla per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000.
L'atto impugnato è inquadrabile tra quelli in cui è applicabile l'obbligo della motivazione ex art.7 della Legge
212/2000 e, pertanto, quando faccia riferimento ad un altro atto deve essere corredato da quest'ultimo.
Si era in presenza di un atto amministrativo privo di alcuna motivazione circa la pretesa erariale, che si limita a riportare dei dati numerici, dai quali risulterebbe un debito di imposta.
2) Nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art.
3-bis della L. 53/1994
e dell'art. 16- ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72 in quanto l'indirizzo di provenienza non era presente nei pubblici elenchi, essendo l'atto notificato a mezzo PEC in formato pdf anziché “p7m” e non firmato digitalmente, né era applicabile l'art. 156 e seg. C.p.c. trattandosi di atto sostanziale e non processuale, né operava la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
3)Nullità della cartella di pagamento per violazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 cd. 'Tregua
Fiscale”, DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER) (commi 231-252).
Il ritardo della esecutività del ruolo ha impedito al contribuente di aderire alla definizione agevolata.
4) Nullità dell'atto per carenza di motivazione. La mera indicazione nella causale di quanto richiesto con la cartella non consente, infatti, di desumere se l'erario abbia tenuto conto o meno di quanto già versato dal contribuente. La cartella è nulla se risulta “criptica” per il contribuente. 5) Nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
6) Si chiedeva, altresì, la sospensione dell'atto impugnato.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo di:
1. sospendere l'atto impugnato e tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi ad esso ai sensi dell'art.47 del DLgs.546/92;
2. annullare totalmente l'atto impugnato, perché del tutto illegittimo per i motivi in diritto ed in fatto sopra esposti;
3. dichiarare nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato;
4. dichiarare illegittimo tale atto per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle Leggi tributarie;
5. di pronunciarsi sulle eccezioni di costituzionalità;
6. dichiarare la nullità della notifica a mezzo PEC dell'atto impugnato;
7. dichiarare la inesistenza e la illegittimità dell'atto in quanto proviene da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e quindi non legalmente riconducibile all'ADER;
8. condannare il resistente al pagamento del contributo unificato, di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione ai difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscossi i compensi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo:
1)In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Con riferimento alla mancata allegazione dell'atto richiamato nel provvedimento si rappresentava che la cartella aveva valenza di mera intimazione di pagamento degli atti accertati e non assumeva la qualifica di nuovo atto impositivo nè l'art. 7 L. 212 del 2000 prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione.
2) infondata era la tesi del ricorrente applicandosi l'art. 26 D.P.R. 602/1973 ed era erronea in quanto basata su un vuoto formalismo.
Il documento era in formato PADES ed era dotato di firma digitale ed, in ogni caso, l'atto aveva raggiunto il suo scopo.
3) si trattava di eccezioni che non riguardavano l'Ente della riscossione ma, semmai, l'Ente impositore.
4) anche la censura inerente il difetto di motivazione riguardava l'Ente impositore ed al riguardo si chiedeva che questo fosse chiamato in giudizio. Occorreva, peraltro, distinguere tra cartelle di pagamento che si limitano a liquidare l'imposta da quelle con le quali era determinata una pretesa ulteriore per le quali vi era esercizio di una vera e propria potestà impositiva che doveva essere debitamente motivata.
5) L'Ente della riscossione rispondeva solo degli interessi posteriori alla notifica della cartella in quanto, per il pregresso, la censura doveva muoversi all'Ente impositore. Peraltro per gli interessi di mora ed i compensi di riscossione non era previsto un contraddittorio.
6) Ci si opponeva all'istanza di sospensione.
7) Si ribadiva la richiesta di chiamata in causa dell'Ente impositore.
Si chiedeva che fossero rifuse le spese di causa.
All'udienza del 11.3.2024 era respinta l'istanza di sospensione e la causa era rinviata a nuovo ruolo.
All'udienza del 15 luglio 2024 le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte, in composizione monocratica, riservava la decisione.
Sciogliendo la riserva la Corte autorizzava la chiamata in causa dell' Amministrazione Finanziaria Dir.Prov. le di Vicenza - Uff. Territoriale di Vicenza da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Vicenza da effettuarsi entro il 1 marzo 2025 e rinviava la causa al 9.6.2025
Nelle more dell'udienza si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Vicenza rappresentando che la controversia traeva origine da un controllo automatizzato ex art. 36 D.P.R. 600/1973, la comunicazione era stata notificata via PEC avendo portato, due volte, in detrazione la stessa somma.
Non essendo stato eseguito il pagamento era stata notificata la cartella oggetto di ricorso.
Si opponeva alle censure contenute nel ricorso ed affermando la regolarità del proprio operato.
All'udienza del 9.6.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e al Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente censura la cartella di pagamento in quanto nulla non essendo corredata dall'atto a cui faceva riferimento, costituendo ciò vizio della motivazione dell'atto.
La censura è priva di fondamento. Invero la necessità della notifica dell'atto prodromico sorge solo in quanto tale atto non sia conosciuto dal contribuente.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova della notifica via PEC in data 23.6.2022 dell'atto prodromico e, pertanto, la censura è infondata.
2. La ricorrente censura la notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata mediante PEC provenendo da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi.
La questione risulta affrontata dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass S. U. 10522 n. 15979) che così argomenta: va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale (Allegrini ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei
CO (procura.generale.atticassazione@corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www. corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art.3bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
né vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P. A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese
» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante;
Sulla base di tali argomentazioni, che questa Corte condivide, va respinta la censura sul punto.
La ricorrente censura, altresì, la notifica in quanto l'atto non risulterebbe firmato digitalmente ed inoltre il file presentava un'estensione diversa da quella “.p7m” non garantendone l'immodificabilità.
Premesso che il file risulta firmato digitalmente sia pur con standard PADES (estensione .pdf) e non CADES
(estensione .p7m) va rilevato che, anche su questo argomento, si è pronunziata la Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass. S. U. 27.4.2018 n. 10266) riconoscendo l'utilizzabilità di entrambi gli stardard sia in base al diritto unionale che in base a quello interno che non prescrivono l'utilizzo esclusivo di uno di essi.
Va, pertanto, respinta anche la censura sul punto.
La ricorrente sostiene, poi, che nel caso in esame non opererebbe la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. in caso di raggiungimento dello scopo avendo l'atto natura sostanziale e non processuale.
La censura, una volta chiarito che la notifica dell'atto non è affetta da vizi, è da respingere.
3. La ricorrente lamenta la violazione della legge 197/2022 in quanto il ritardo nella esecutività del ruolo avrebbe impedito al contribuente di aderire alla definizione agevolata.
L'art 25 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 prevede:
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
Ne consegue che sono stati rispettati i termini previsti da detto articolo essendo la dichiarazione fiscale su cui è stato effettuato il controllo quella relativa all'anno di imposta 2019.
Che poi il contribuente non abbia potuto giovarsi della rottamazione della cartella non è motivo di nullità ma
è una semplice conseguenza delle scelte, al riguardo, del legislatore. Ne consegue il rigetto della censura.
4. La ricorrente lamenta il difetto di motivazione della cartella risultando la stessa criptica e non potendosi desumere se l'amministrazione avesse tenuto conto di quanto versato dal contribuente.
Sul punto giova richiamare Cass 21.6.2017 n. 21804: Con riguardo, in particolare, alla motivazione delle cartelle di pagamento emesse in seguito alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, questa Corte, muovendo dalla premessa che «la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione [...] va [...] differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle [...] norme per ciascun atto impositivo» (Sez. 5, sentenza n. 3948 del 2011), ha operato una distinzione a seconda che la menzionata liquidazione si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente oppure si risolva in una rettifica dei risultati della stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria. In questo secondo caso, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicché la cartella di pagamento deve essere motivata come l'avviso di accertamento, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, dovendosi rendere il contribuente edotto di tali presupposti e ragioni. Nel primo caso, diversamente, l'ufficio procede alla liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, cosicché, dato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, l'obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione (Sezione 5, sentenze n. 15564 del 2016, n. 25329 e n. 11176 del 2014).
Alla luce di tali principi di diritto, risulta evidente l'errore di giudizio in cui è incorsa la CTR. Come si è visto nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, nel caso di specie la cartella di pagamento si è semplicemente sovrapposta alla dichiarazione del contribuente, limitandosi a liquidare l'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso (in particolare, quelli relativi alle operazioni esenti effettuate e alla percentuale di detrazione calcolata), senza avanzare pretese ulteriori. Ne consegue che l'obbligo di motivazione della stessa ben poteva essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. (dello stesso tenore Cass. 7245 del 2019 e 14054 del 2020).
Nel caso in esame si rientra proprio in questa ipotesi essendosi l'amministrazione limitata a correggere i dati risultanti dalla stessa dichiarazione del contribuente ed avendo indicato, in cartella, sia l'importo relativo all'omesso versamento che le sanzioni e gli interessi.
Ne consegue il rigetto della censura.
5. Con l'ultimo motivo la ricorrente censura la mancata indicazioni delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S. U.
8.3.2022 n. 22281) enunciando il seguente principio di diritto: Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. La cartella di pagamento contiene le indicazioni precisate dalla Suprema Corte, sia gli importi dovuti, sia
(nelle avvertenze) la base normativa relativa agli interessi e la loro decorrenza.
Come argomentato dalla Suprema Corte non è necessario indicare i saggi di interesse periodicamente applicati derivanti da norme di legge né le modalità di calcolo, trattandosi di una mera operazione matematica.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di causa da liquidarsi in euro 288,42 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed euro 234,60 in favore dell'Agenzia delle Entrate di
Vicenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa nei confronti delle altre parti da liquidarsi in euro
288,42 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed euro 234,60 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza.
Vicenza, 9 giugno 2025
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA