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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 4/3/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1284/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1284/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...](Avv. GRACI SALVATORE) Parte_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. (Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZARBO GRAZIA)
Parte convenuta
Oggetto: azione di risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 4.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio il Parte_1
per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il Controparte_1
28/05/2017, nella via Campobello di , mentre lo stesso circolava a bordo del suo CP_1 ciclomotore, scarabeo Aprilia tg. X4545T, a causa di un avvallamento presente nel manto stradale.
2 Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda perché Controparte_1 infondata.
La causa, istruita a mezzo prove per testi e espletamento di cui, all'udienza del 4.3.2025 veniva posta in decisione.
Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda è infondata perché è rimasta non provata la dinamica del sinistro.
Occorre in primo luogo sottolineare come l'attore , nell'atto introduttivo, abbia affermato che - mentre percorreva la via Campobello di a bordo del suo motciclo - era caduto “a causa CP_1 della presenza di diverse buche – non segnalate -che avvallavano il manto stradale” e che “le suddette risultavano particolarmente insidiose poiché non visibili, in quanto ricoperte da pietrisco e calcinacci vari”.
A sostegno di tale deduzione, l'attore ha prodotto delle foto ritraenti lo stato dei luoghi.
Ora, dall'esame del materiale fotografico si scorge una prima contraddizione nella difesa attorea, dal momento che sulla strada teatro del sinistro -cosi come raffigurata nelle foto - non si ravvisa la presenza di alcuna buca né nessun'altra anomalia.
Solo all'udienza del 22.2.2024, a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, il procuratore dell'attore ha dedotto che le fotografie erano stata scattate a distanza di qualche settimana dall'incidente, dopo che il aveva sistemato la strada. CP_1
Tuttavia, tale deduzione, oltre che non provata, si pone in contraddizione con l'esposizione fatta in ricorso, ove le foto erano state allegate per provare la presenza degli avvallamenti e non per provare lo stato dei luoghi successivamente dalla dedotta riparazione del manto stradale.
L'espletamento della prova per testi non è valso a fornire un quadro più chiaro della dinamica dal momento che i due testi escussi hanno dato dichiarazioni contraddittorie.
Il teste ha dichiarato: “io mi trovavo a viaggiare con il mio ciclomotore nella Testimone_1 stessa direzione di in quanto era una bella giornata e stavamo andando insieme al mare;
Pt_1 mentre camminavo mi sono accorto che nella strada c'erano diverse buche e che il mio amico aveva rischiato di perdere l'equilibrio in più punti;
un po' più avanti ho visto che era Pt_1 caduto a terra a causa di un tombino ribassato;
mentre le prime buche non avevano fatto perdere l'equilibrio al mezzo, le condizioni del tombino erano tali che non ha potuto evitare di Pt_1
3 cadere;
…riconosco le foto, non so dire con precisione se il tombino cui mi riferivo sia quello rotondo o quello quadrato, pero credo di ricordare che sia il primo;
rispetto al tombino gli altri avvallamenti erano presenti a pochi metri, all'incirca nel punto in cui si vede parcheggiata la macchina di colore …lo stato della strada al momento dell'incidente era quello che si vede nelle foto che mi sono state mostrate”
Il teste ha dichiarato “a un certo punto ho visto che è caduto per Testimone_2 Pt_1 terra a causa delle condizioni della strada;
preciso che aveva superato una prima buca ma Pt_1 subito dopo ce ne era un'altra e non è riuscito a mantenete l'equilibrio… le foto che mi vengono mostrate raffigurano il luogo dell'incidente ma le condizioni della strada al momento del sinistro erano diverse poiché la stessa era dissestata mentre dalle foto il manto appare regolare;
io ricordo che la caduta è avvenuta in prossimità del tombino rotondo che si vede nella foto perché in quel punto vi erano degli avvallamenti… la strada presentava diversi avvallamenti e alcuni erano anche qualche metro prima rispetto al tombino o anche più vicino”.
Essendo queste le propalazioni dei testi, intanto, è da notare come una prima contraddizione si ravvisa tra tali dichiarazioni dei testi e la dinamica descritta in ricorso.
Infatti , secondo la narrazione dell'attore la caduta sarebbe dipesa dalla presenza di buche coperte da “pietrisco e calcinacci vari” mentre il teste ha riferito di un tombino Testimone_1 ribassato, così come l'atro teste escusso ha individuato in un tombino la causa della caduta.
Ma a parte tale rilievo, va notato anche come le dichiarazioni dei testi appaiono tra di esse contraddittorie perché il primo ha dichiarato che le foto ritraevano lo stato dei luoghi al momento del sinistro, mentre il secondo ha riferito che le condizioni della strada al momento del sinistro erano diverse poiché la stessa era dissestata.
Essendo questo il quadro probatorio offerto dall'istruttoria, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.538,50 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Agrigento, 4.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 4/3/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1284/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1284/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...](Avv. GRACI SALVATORE) Parte_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. (Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZARBO GRAZIA)
Parte convenuta
Oggetto: azione di risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 4.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio il Parte_1
per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il Controparte_1
28/05/2017, nella via Campobello di , mentre lo stesso circolava a bordo del suo CP_1 ciclomotore, scarabeo Aprilia tg. X4545T, a causa di un avvallamento presente nel manto stradale.
2 Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda perché Controparte_1 infondata.
La causa, istruita a mezzo prove per testi e espletamento di cui, all'udienza del 4.3.2025 veniva posta in decisione.
Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda è infondata perché è rimasta non provata la dinamica del sinistro.
Occorre in primo luogo sottolineare come l'attore , nell'atto introduttivo, abbia affermato che - mentre percorreva la via Campobello di a bordo del suo motciclo - era caduto “a causa CP_1 della presenza di diverse buche – non segnalate -che avvallavano il manto stradale” e che “le suddette risultavano particolarmente insidiose poiché non visibili, in quanto ricoperte da pietrisco e calcinacci vari”.
A sostegno di tale deduzione, l'attore ha prodotto delle foto ritraenti lo stato dei luoghi.
Ora, dall'esame del materiale fotografico si scorge una prima contraddizione nella difesa attorea, dal momento che sulla strada teatro del sinistro -cosi come raffigurata nelle foto - non si ravvisa la presenza di alcuna buca né nessun'altra anomalia.
Solo all'udienza del 22.2.2024, a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, il procuratore dell'attore ha dedotto che le fotografie erano stata scattate a distanza di qualche settimana dall'incidente, dopo che il aveva sistemato la strada. CP_1
Tuttavia, tale deduzione, oltre che non provata, si pone in contraddizione con l'esposizione fatta in ricorso, ove le foto erano state allegate per provare la presenza degli avvallamenti e non per provare lo stato dei luoghi successivamente dalla dedotta riparazione del manto stradale.
L'espletamento della prova per testi non è valso a fornire un quadro più chiaro della dinamica dal momento che i due testi escussi hanno dato dichiarazioni contraddittorie.
Il teste ha dichiarato: “io mi trovavo a viaggiare con il mio ciclomotore nella Testimone_1 stessa direzione di in quanto era una bella giornata e stavamo andando insieme al mare;
Pt_1 mentre camminavo mi sono accorto che nella strada c'erano diverse buche e che il mio amico aveva rischiato di perdere l'equilibrio in più punti;
un po' più avanti ho visto che era Pt_1 caduto a terra a causa di un tombino ribassato;
mentre le prime buche non avevano fatto perdere l'equilibrio al mezzo, le condizioni del tombino erano tali che non ha potuto evitare di Pt_1
3 cadere;
…riconosco le foto, non so dire con precisione se il tombino cui mi riferivo sia quello rotondo o quello quadrato, pero credo di ricordare che sia il primo;
rispetto al tombino gli altri avvallamenti erano presenti a pochi metri, all'incirca nel punto in cui si vede parcheggiata la macchina di colore …lo stato della strada al momento dell'incidente era quello che si vede nelle foto che mi sono state mostrate”
Il teste ha dichiarato “a un certo punto ho visto che è caduto per Testimone_2 Pt_1 terra a causa delle condizioni della strada;
preciso che aveva superato una prima buca ma Pt_1 subito dopo ce ne era un'altra e non è riuscito a mantenete l'equilibrio… le foto che mi vengono mostrate raffigurano il luogo dell'incidente ma le condizioni della strada al momento del sinistro erano diverse poiché la stessa era dissestata mentre dalle foto il manto appare regolare;
io ricordo che la caduta è avvenuta in prossimità del tombino rotondo che si vede nella foto perché in quel punto vi erano degli avvallamenti… la strada presentava diversi avvallamenti e alcuni erano anche qualche metro prima rispetto al tombino o anche più vicino”.
Essendo queste le propalazioni dei testi, intanto, è da notare come una prima contraddizione si ravvisa tra tali dichiarazioni dei testi e la dinamica descritta in ricorso.
Infatti , secondo la narrazione dell'attore la caduta sarebbe dipesa dalla presenza di buche coperte da “pietrisco e calcinacci vari” mentre il teste ha riferito di un tombino Testimone_1 ribassato, così come l'atro teste escusso ha individuato in un tombino la causa della caduta.
Ma a parte tale rilievo, va notato anche come le dichiarazioni dei testi appaiono tra di esse contraddittorie perché il primo ha dichiarato che le foto ritraevano lo stato dei luoghi al momento del sinistro, mentre il secondo ha riferito che le condizioni della strada al momento del sinistro erano diverse poiché la stessa era dissestata.
Essendo questo il quadro probatorio offerto dall'istruttoria, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.538,50 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Agrigento, 4.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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