CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 436/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiavari - Piazza N.s. Dell'Orto 1 16043 Chiavari GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Piazza N.s. Dell'Orto 1 16043 Chiavari GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 1076 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3364 IMU 2018
- SOLLECITO PAGAM n. 446 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sez.
II, in data 15 ottobre 2024, n. 996, depositata in data 11.11.2024, resa nel ricorso n. 400/2024, non notificata, siccome errata, ingiusta e gravatoria:
1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 – Prot. n. 1076/2023 – Imposta Municipale Unica – I.M.U. emessa dal Comune di Chiavari in data 24.11.2023, e notificata al signor Ricorrente_1 il 04.01.2024, ed il presupposto avviso di accertamento n. 3364 (IMU 2018) del 21.09.2021, e il relativo sollecito di pagamento n. 446/2023 del 03.05.2023, siccome infondato ed illegittimo per le motivazioni di cui in narrativa.
2) con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
CONCLUSIONI APPELLATO: respingersi il ricorso in appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.01.2024, il contribuente riceveva da parte del Comune di Chiavari, la notifica dell'ingiunzione di pagamento descritta in epigrafe, con riferimento all'asserito omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2018, richiedendo, quindi, il versamento della somma complessiva di € 2.449,34, entro sessanta giorni dalla data di notifica, e comprensiva di interessi, sanzioni e costi di notifica.
Il contribuente proponeva ricorso, in data 4.03.2024, avverso i predetti atti, iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, recante R.G. n. 400/2024, al fine di ottenerne, previa sospensione, l'annullamento; la lagnanza era motivata con l'Illegittimità sia dell'ingiunzione di pagamento sia del presupposto avviso di pagamento (IMU 2018), in quanto basati sull'interpretazione ed applicazione di disposizioni ex art. 1 comma 741 lettera b) L. 160/2019, e D.L. 201/2011, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022
Il Comune si costituiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, atteso che l'accertamento prodromico si era reso definitivo per mancata impugnazione entro i 60 gg. dalla notifica. Comunque, deduceva anche l'infondatezza nel merito per mancanza dei presupposti per l'esenzione.
La C.G.T.1° di Genova con la sentenza oggi impugnata dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese.
Successivamente, il contribuente notifica appello che iscrive presso questa Corte di Giustizia, deducendo come unico motivo l'erroneità della prima sentenza, atteso che in realtà il rapporto non poteva definirsi come
“definito”, giacché per l'esecuzione dell'avviso necessitava il provvedimento di ingiunzione, atto realmente conclusivo che definisce il rapporto, ove portato a termine. Sorregge con memoria le proprie tesi.
Si costituisce il Comune (rappresentato e difeso da propri funzionari), che insiste per la conferma della inammissibilità, e comunque osserva che la moglie risiede in appartamento nello stesso stabile (per il quale gode di esenzione IMU), che nel merito il contribuente prova la residenza ultrannuale, ma non dimostra alcunché in ordine alla reale dimora nell'appartamento, prova richiesta dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono nelle rispettive tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
-A) L'unico motivo in discussione concerne l'ammissibilità del ricorso, presentato pacificamente in assenza di impugnazione dell'atto prodromico a quello opposto;
secondo il contribuente, il ricorso è ammissibile perché il rapporto sotteso non è definito, in virtù del fatto che non era stata emessa l'ingiunzione oggi impugnata (titolo del motivo: Illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata e del presupposto avviso di pagamento (IMU 2018), in quanto basati sull'interpretazione ed applicazione di disposizioni ex art. 1 comma 741 lettera b) L. 160/2019, e D.L. 201/2011, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022)
Il contribuente ha ricevuto da parte del Comune la notifica dell'ingiunzione qui impugnata, per l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2018, richiedendo il versamento della somma complessiva di € 2.449,34, entro sessanta giorni dalla data di notifica, comprensiva di interessi, sanzioni e costi di notifica.
I primi giudici hanno osservato che “l'atto impugnato è stato preceduto dalla notificazione, avvenuta in data 25 novembre 2022, dell'avviso di accertamento 21 settembre 2021 n. 3364” e che “tale avviso non è stato impugnato dal ricorrente onde la pretesa sostanziale dell'ente impositore è divenuta inoppugnabile e non può in questa sede essere rimessa in discussione”.
Il quesito che si pone consiste nel valutare se la dichiarazione di incostituzionalità della norma sottesa all'atto prodromico notificato il 25.11.2022 estenda i propri effetti nei confronti del rapporto, ovvero se lo stesso sia o meno da ritenere definito in conseguenza dell'omessa impugnazione del predetto atto prodromico, tenuto conto che l'ingiunzione di pagamento (qui in discussione) è stata notificata il 04.01.2024
e impugnata -unitamente all'atto prodromico- con ricorso notificato (in termini quanto all'ingiunzione) il
04.03.2024.
-B) La tesi del contribuente non è fondata. La Corte di Cassazione ha sostenuto già in tempi lontani come la decisione di illegittimità costituzionale di una norma non abbia effetto sui rapporti esauriti. «Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza
». (Cassazione civile, sezione III, 28 luglio 1997 n. 7057).
Ma quando il rapporto è definitivamente “consolidato”? La fattispecie oggi in discussione contempla l'ipotesi di avviso di accertamento che è stato notificato ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, a prescindere dal fatto che sia esso pagato o non pagato: in questo caso trattasi di rapporto esaurito, sui quali non ha effetto la decisione della Corte, ove si condivida -come questo Collegio condivide- quanto precisato dalla sentenza della Cassazione n. 969/2016 : “per rapporti esauriti devono intendersi quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale. La dichiarazione di incostituzionalità, infatti, non può incidere su un rapporto d'imposta ormai esaurito, atteso che il contribuente, raggiunto dall'avviso, per non rendere incontestabile il rapporto tributario per intervenuta definizione dell'imponibile, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'accertamento notificatogli”. Ovvio che l'Ente possa anche provvedere comunque all'annullamento dell'avviso e anche all'eventuale rimborso delle somme pagate, esercitando il proprio potere di autotutela, eventualmente sollecitato dal contribuente;
circostanza che -però-non pare esseresi verificata.
-C) Ma anche ove si addivenisse alla ammissibilità del ricorso, comunque la pretesa del contribuente si rivela infondata nel merito, atteso che la Corte di Legittimità ha ripetutamente sancito che in relazione all'unica unità immobiliare suscettibile del trattamento di favore, devono ricorrere i requisiti sia della dimora abituale che della residenza (Cass., 20 febbraio 2024, n. 4530; Cass., 31 luglio 2018, n. 20368; v. altresì, in motivazione, Cass., 25 giugno 2019, n. 17015, e, recente, Sez. 5, Ordinanza n. 34039 del 2025).
Sul punto il Collegio osserva che in appello (punto 2 pag. 2) si legge: "Detto immobile è utilizzato dal Signor Ricorrente_1 quale abitazione principale ai fini del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, in quanto egli vi risiede anagraficamente ed ivi dimora abitualmente da almeno vent'anni (prod. 5 di primo grado)"; letti gli atti, l'allegato 5 in realtà non figura negli allegati, né di primo né di secondo grado, però risulta visualizzato nell'ambito della produzione n. 2 in appello ("fascicolo di parte ricorrente nel primo grado di giudizio.pdf"); corrisponde al certificato di residenza. Tuttavia, va osservato che -come giustamente ritenuto dalla Corte
Costituzionale con la predetta sentenza- per abitazione principale si deve intendere l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (principio richiamato dallo stesso contribuente a pag. 9 dell'appello).
In assenza di prove in ordine alla effettiva e abituale dimora del contribuente, la lagnanza non è fondata. Il solo certificato di residenza nulla attesta in ordine alla dimora.. >D) Tanto ritenuto e considerato, l'appello va respinto. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo nel minimo possibile dello scaglione da 1.000,00 a
25.000,00 euro della tabella di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese in favore di parte appellata nella misura di € 959,00 (da ridurre del 20% ex art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n.
546/92 - Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1613 del 2026) oltre accessori di legge ove dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 436/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiavari - Piazza N.s. Dell'Orto 1 16043 Chiavari GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Piazza N.s. Dell'Orto 1 16043 Chiavari GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 1076 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3364 IMU 2018
- SOLLECITO PAGAM n. 446 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sez.
II, in data 15 ottobre 2024, n. 996, depositata in data 11.11.2024, resa nel ricorso n. 400/2024, non notificata, siccome errata, ingiusta e gravatoria:
1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 – Prot. n. 1076/2023 – Imposta Municipale Unica – I.M.U. emessa dal Comune di Chiavari in data 24.11.2023, e notificata al signor Ricorrente_1 il 04.01.2024, ed il presupposto avviso di accertamento n. 3364 (IMU 2018) del 21.09.2021, e il relativo sollecito di pagamento n. 446/2023 del 03.05.2023, siccome infondato ed illegittimo per le motivazioni di cui in narrativa.
2) con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
CONCLUSIONI APPELLATO: respingersi il ricorso in appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.01.2024, il contribuente riceveva da parte del Comune di Chiavari, la notifica dell'ingiunzione di pagamento descritta in epigrafe, con riferimento all'asserito omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2018, richiedendo, quindi, il versamento della somma complessiva di € 2.449,34, entro sessanta giorni dalla data di notifica, e comprensiva di interessi, sanzioni e costi di notifica.
Il contribuente proponeva ricorso, in data 4.03.2024, avverso i predetti atti, iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, recante R.G. n. 400/2024, al fine di ottenerne, previa sospensione, l'annullamento; la lagnanza era motivata con l'Illegittimità sia dell'ingiunzione di pagamento sia del presupposto avviso di pagamento (IMU 2018), in quanto basati sull'interpretazione ed applicazione di disposizioni ex art. 1 comma 741 lettera b) L. 160/2019, e D.L. 201/2011, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022
Il Comune si costituiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, atteso che l'accertamento prodromico si era reso definitivo per mancata impugnazione entro i 60 gg. dalla notifica. Comunque, deduceva anche l'infondatezza nel merito per mancanza dei presupposti per l'esenzione.
La C.G.T.1° di Genova con la sentenza oggi impugnata dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese.
Successivamente, il contribuente notifica appello che iscrive presso questa Corte di Giustizia, deducendo come unico motivo l'erroneità della prima sentenza, atteso che in realtà il rapporto non poteva definirsi come
“definito”, giacché per l'esecuzione dell'avviso necessitava il provvedimento di ingiunzione, atto realmente conclusivo che definisce il rapporto, ove portato a termine. Sorregge con memoria le proprie tesi.
Si costituisce il Comune (rappresentato e difeso da propri funzionari), che insiste per la conferma della inammissibilità, e comunque osserva che la moglie risiede in appartamento nello stesso stabile (per il quale gode di esenzione IMU), che nel merito il contribuente prova la residenza ultrannuale, ma non dimostra alcunché in ordine alla reale dimora nell'appartamento, prova richiesta dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono nelle rispettive tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
-A) L'unico motivo in discussione concerne l'ammissibilità del ricorso, presentato pacificamente in assenza di impugnazione dell'atto prodromico a quello opposto;
secondo il contribuente, il ricorso è ammissibile perché il rapporto sotteso non è definito, in virtù del fatto che non era stata emessa l'ingiunzione oggi impugnata (titolo del motivo: Illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata e del presupposto avviso di pagamento (IMU 2018), in quanto basati sull'interpretazione ed applicazione di disposizioni ex art. 1 comma 741 lettera b) L. 160/2019, e D.L. 201/2011, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022)
Il contribuente ha ricevuto da parte del Comune la notifica dell'ingiunzione qui impugnata, per l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2018, richiedendo il versamento della somma complessiva di € 2.449,34, entro sessanta giorni dalla data di notifica, comprensiva di interessi, sanzioni e costi di notifica.
I primi giudici hanno osservato che “l'atto impugnato è stato preceduto dalla notificazione, avvenuta in data 25 novembre 2022, dell'avviso di accertamento 21 settembre 2021 n. 3364” e che “tale avviso non è stato impugnato dal ricorrente onde la pretesa sostanziale dell'ente impositore è divenuta inoppugnabile e non può in questa sede essere rimessa in discussione”.
Il quesito che si pone consiste nel valutare se la dichiarazione di incostituzionalità della norma sottesa all'atto prodromico notificato il 25.11.2022 estenda i propri effetti nei confronti del rapporto, ovvero se lo stesso sia o meno da ritenere definito in conseguenza dell'omessa impugnazione del predetto atto prodromico, tenuto conto che l'ingiunzione di pagamento (qui in discussione) è stata notificata il 04.01.2024
e impugnata -unitamente all'atto prodromico- con ricorso notificato (in termini quanto all'ingiunzione) il
04.03.2024.
-B) La tesi del contribuente non è fondata. La Corte di Cassazione ha sostenuto già in tempi lontani come la decisione di illegittimità costituzionale di una norma non abbia effetto sui rapporti esauriti. «Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza
». (Cassazione civile, sezione III, 28 luglio 1997 n. 7057).
Ma quando il rapporto è definitivamente “consolidato”? La fattispecie oggi in discussione contempla l'ipotesi di avviso di accertamento che è stato notificato ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, a prescindere dal fatto che sia esso pagato o non pagato: in questo caso trattasi di rapporto esaurito, sui quali non ha effetto la decisione della Corte, ove si condivida -come questo Collegio condivide- quanto precisato dalla sentenza della Cassazione n. 969/2016 : “per rapporti esauriti devono intendersi quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale. La dichiarazione di incostituzionalità, infatti, non può incidere su un rapporto d'imposta ormai esaurito, atteso che il contribuente, raggiunto dall'avviso, per non rendere incontestabile il rapporto tributario per intervenuta definizione dell'imponibile, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'accertamento notificatogli”. Ovvio che l'Ente possa anche provvedere comunque all'annullamento dell'avviso e anche all'eventuale rimborso delle somme pagate, esercitando il proprio potere di autotutela, eventualmente sollecitato dal contribuente;
circostanza che -però-non pare esseresi verificata.
-C) Ma anche ove si addivenisse alla ammissibilità del ricorso, comunque la pretesa del contribuente si rivela infondata nel merito, atteso che la Corte di Legittimità ha ripetutamente sancito che in relazione all'unica unità immobiliare suscettibile del trattamento di favore, devono ricorrere i requisiti sia della dimora abituale che della residenza (Cass., 20 febbraio 2024, n. 4530; Cass., 31 luglio 2018, n. 20368; v. altresì, in motivazione, Cass., 25 giugno 2019, n. 17015, e, recente, Sez. 5, Ordinanza n. 34039 del 2025).
Sul punto il Collegio osserva che in appello (punto 2 pag. 2) si legge: "Detto immobile è utilizzato dal Signor Ricorrente_1 quale abitazione principale ai fini del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, in quanto egli vi risiede anagraficamente ed ivi dimora abitualmente da almeno vent'anni (prod. 5 di primo grado)"; letti gli atti, l'allegato 5 in realtà non figura negli allegati, né di primo né di secondo grado, però risulta visualizzato nell'ambito della produzione n. 2 in appello ("fascicolo di parte ricorrente nel primo grado di giudizio.pdf"); corrisponde al certificato di residenza. Tuttavia, va osservato che -come giustamente ritenuto dalla Corte
Costituzionale con la predetta sentenza- per abitazione principale si deve intendere l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (principio richiamato dallo stesso contribuente a pag. 9 dell'appello).
In assenza di prove in ordine alla effettiva e abituale dimora del contribuente, la lagnanza non è fondata. Il solo certificato di residenza nulla attesta in ordine alla dimora.. >D) Tanto ritenuto e considerato, l'appello va respinto. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo nel minimo possibile dello scaglione da 1.000,00 a
25.000,00 euro della tabella di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese in favore di parte appellata nella misura di € 959,00 (da ridurre del 20% ex art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n.
546/92 - Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1613 del 2026) oltre accessori di legge ove dovuti.