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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9221/2018
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9221 del R.G. dell'anno 2018, vertente t r a
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Morriello presso cui elett.te domicilia come da procura in atti;
- opponente -
e
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv Domenico Iannone e domiciliato come in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2132/2018 emesso in data 27/07/2018.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2018, il geometra chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Salerno di ingiungere al sig. il pagamento della somma di € 5.745,99, oltre accessori. Parte_1
Tale importo era richiesto quale compenso per aver redatto il progetto architettonico di variante volto ad ottenere dal Comune di San Gregorio Magno il permesso di costruire in variante per il completamento di pagina 1 di 5 un fabbricato sito al viale Della Rimembranza, inclusa la redazione del progetto esecutivo e quello volto ad ottenere l'autorizzazione sismica al Genio Civile.
Il Tribunale di Salerno emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 2132/2018 in data 27/07/2018, avvero il quale proponeva opposizione con atto notificato in data 17/10/2018, chiedendone Parte_1 la revoca.
A sostegno dell'opposizione, l'attore evidenziava di aver ricevuto richieste di pagamento di importi sempre diversi e che il lavoro era stato eseguito con "gravi ed irreparabili errori", attestati dal diniego all'autorizzazione sismica da parte della L'opponente deduceva che tale diniego fosse Controparte_2 dovuto a mancata verifica della "correttezza amministrativa della denuncia dei lavori" e alla "non correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate".
Si costituiva l'opposto Geom. contestando la fondatezza dell'opposizione. Il CP_1 CP_1 evidenziava che l'incarico era stato espletato con innegabile successo per quanto riguardava l'ottenimento del Permesso a Costruire (rilasciato dal Comune di San Gregorio Magno in data 22/09/2014 sulla base del progetto a sua firma). Riguardo all'autorizzazione sismica, l'opposto precisava che la Giunta Regionale aveva chiesto solo un'integrazione della documentazione e del contributo versato, e che tale integrazione non era stata prodotta in quanto i rapporti tra le parti si erano incrinati già nel gennaio 2015, portando alla querela sporta dal nel marzo dello stesso anno. CP_1
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc la causa veniva istruita solo mediante interrogatorio formale dell'opponente mentre veniva rigettata l'istanza di prova testimoniale avanzata da parte opposta. Lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, fissava l'udienza del 20.11.25 per la decisione ex art 281 sexies cpc accordando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e disponendo la celebrazione dell'udienza con note scritte ex art 127 ter cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, è notorio il principio richiamato anche dal difensore del Par
secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente pur essendo attore è convenuto in senso sostanziale, mentre viceversa l'opposto, seppur formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale ed è quindi onerato di provare il suo diritto ai sensi dell'art 2697 co 1 c.c.
Ebbene ritiene il Tribunale che il abbia provato solo parzialmente il diritto al compenso CP_1 per la prestazione professionale resa a favore della controparte. Par Segnatamente, l'incarico conferito dal al Geom. aveva ad oggetto il conseguimento CP_1 del Permesso di Costruire in variante (che è quindi una nuova e diversa attività rispetto a quella già svolta Par per conto del nell'anno 2008 e regolarmente da costui remunerata). Il ha allegato al suo CP_1 fascicolo il progetto per il Permesso a Costruire in Variante;
tale progetto reca la sua firma ed ha condotto all'emanazione del Permesso a Costruire n. 42/2014 da parte del Comune di San Gregorio Magno.
pagina 2 di 5 Risulta però allegato un provvedimento della Giunta Regionale - Genio Civile che ha ordinato la sospensione dei lavori del progetto esecutivo per la insussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sismica. In tale comunicazione (prot 2015/39066) da intendersi integralmente richiamata per relationem, la Giunta Regionale ha indicato le criticità che inibivano il rilascio dell'autorizzazione sismica assegnando termine alla parte committente fino a 30 giorni per l'integrazione della pratica con la documentazione richiesta. L'esecuzione dei lavori, pertanto, era stata sospesa, non definitivamente rigettata, e il procedimento poteva essere sanato tramite l'integrazione documentale richiesta dalla Regione nel termine di 30 giorni assegnato alla parte.
A questo punto riferisce il convenuto/opposto che i rapporti tra le parti si erano incrinati motivo per cui non ha ottemperato alla suddetta integrazione documentale. A tal proposito ha allegato una Par denuncia querela sporta nei confronti del per minacce in cui ricostruiva l'iter della pratica Par amministrativa ed evidenziava che dopo aver comunicato al cliente che sarebbe stato necessario integrare la documentazione da allegare alla pratica questi per telefono gli disse, in sintesi, che non capiva niente di edilizia e che non lo voleva più come tecnico.
Questa circostanza, ossia che i rapporti si erano incrinati, non è stata espressamente contestata da parte opponente e pertanto può ritenersi pacifica ex art 115 cpc.
Orbene la prestazione professionale non è stata ultimata dal essendosi verificata la CP_1 sospensione dei lavori a cagione della incompletezza documentale che è comunque a lui imputabile in Par quanto tecnico di fiducia al quale il committente si era affidato per la esecuzione del progetto di variante del fabbricato sito al viale Della Rimembranza, ma è pur vero che il professionista avrebbe potuto ovviare semplicemente allegando la documentazione integrativa richiesta dal genio civile ma ciò gli fu impedito dalla rottura del rapporto fiduciario tra le parti nel gennaio 2015, che ha portato alla revoca di fatto dell'incarico da parte dell'opponente. In altri termini, non può quindi dirsi che il Geometra CP_1 fosse stato inadempiente rispetto alla conclusione della pratica sismica, poiché gli fu preclusa dall'opponente la possibilità di integrare i documenti richiesti e portare a termine l'incarico.
Secondo l'orientamento espresso dalla Cassazione, Sentenza n. 1214 del 18/01/2017 “l'architetto,
l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale per la redazione di un progetto, è debitore di un risultato.
Il professionista è tenuto a fornire un progetto che sia concretamente utilizzabile, sia dal punto di vista tecnico che giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto costituisce inadempimento, abilitando il committente a rifiutare il compenso ai sensi dell'eccezione di inadempimento” ed ancora gli con Ordinanza Parte_2
n. 9063 del 31/03/2023, hanno ribadito che “il professionista, nell'espletamento della prestazione, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, di cui il professionista risponde anche per colpa lieve, perdendo, in tale ipotesi, il diritto al compenso”.
pagina 3 di 5 Non sussistendo tuttavia un inadempimento totale imputabile al professionista, non è legittimo il totale rifiuto di corrispondere il compenso da parte del committente secondo Parte_1
l'orientamento della C. di Cassazione sopra riportato;
ma, essendo stata conseguita la parte essenziale e giuridicamente valida dell'opera (il Permesso a Costruire), si ritiene equo riconoscere il diritto del professionista a un compenso parziale per l'attività svolta, attesa l'utilità oggettivamente conseguita dal committente per la redazione del progetto mentre certamente non spetta al il compenso per il CP_1 conseguimento dell'autorizzazione sismica.
Si ritiene, a tal proposito, in via equitativa e in considerazione dell'adempimento parziale, di stabilire il compenso dovuto al Geom. nella misura del 50% dell'importo richiesto in monitorio, ossia € CP_1
2.872,99, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora del 05.11.15 fino al soddisfo.
A cagione del riconoscimento solo parziale del credito vantato da parte opposta nel procedimento monitorio deve trovare applicazione il condivisibile principio di diritto espresso dalla Cassazione in sentenza n. 21840/13: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
In ragione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n. 2132/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/07/2018 va revocato con condanna di parte opponente al pagamento del diverso importo rideterminato.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione parziale al 50% delle spese di lite ex art
92, co 2 c.p.c., alla luce del ridimensionamento della pretesa creditoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, sull'opposizione a D.I. proposta da
[...] nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi Parte_1 Controparte_1 assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2132/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/07/2018;
2) accerta e dichiara che parte opposta vanta un credito nei confronti dell'opponente per prestazioni professionali per il minor importo di € 2.872,99 e per l'effetto condanna parte opponente al pagamento della predetta somma a favore di oltre interessi legali dal giorno della Controparte_1 prima messa in mora (05.11.2015) fino all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 5 3) compensa per metà le spese di lite e per l'altra metà condanna parte opponente a versare a parte opposta la somma di € 1278,00 oltre rimborso spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute in misura di legge;
Così deciso in Salerno
20.11.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9221 del R.G. dell'anno 2018, vertente t r a
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Morriello presso cui elett.te domicilia come da procura in atti;
- opponente -
e
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv Domenico Iannone e domiciliato come in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2132/2018 emesso in data 27/07/2018.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2018, il geometra chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Salerno di ingiungere al sig. il pagamento della somma di € 5.745,99, oltre accessori. Parte_1
Tale importo era richiesto quale compenso per aver redatto il progetto architettonico di variante volto ad ottenere dal Comune di San Gregorio Magno il permesso di costruire in variante per il completamento di pagina 1 di 5 un fabbricato sito al viale Della Rimembranza, inclusa la redazione del progetto esecutivo e quello volto ad ottenere l'autorizzazione sismica al Genio Civile.
Il Tribunale di Salerno emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 2132/2018 in data 27/07/2018, avvero il quale proponeva opposizione con atto notificato in data 17/10/2018, chiedendone Parte_1 la revoca.
A sostegno dell'opposizione, l'attore evidenziava di aver ricevuto richieste di pagamento di importi sempre diversi e che il lavoro era stato eseguito con "gravi ed irreparabili errori", attestati dal diniego all'autorizzazione sismica da parte della L'opponente deduceva che tale diniego fosse Controparte_2 dovuto a mancata verifica della "correttezza amministrativa della denuncia dei lavori" e alla "non correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate".
Si costituiva l'opposto Geom. contestando la fondatezza dell'opposizione. Il CP_1 CP_1 evidenziava che l'incarico era stato espletato con innegabile successo per quanto riguardava l'ottenimento del Permesso a Costruire (rilasciato dal Comune di San Gregorio Magno in data 22/09/2014 sulla base del progetto a sua firma). Riguardo all'autorizzazione sismica, l'opposto precisava che la Giunta Regionale aveva chiesto solo un'integrazione della documentazione e del contributo versato, e che tale integrazione non era stata prodotta in quanto i rapporti tra le parti si erano incrinati già nel gennaio 2015, portando alla querela sporta dal nel marzo dello stesso anno. CP_1
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc la causa veniva istruita solo mediante interrogatorio formale dell'opponente mentre veniva rigettata l'istanza di prova testimoniale avanzata da parte opposta. Lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, fissava l'udienza del 20.11.25 per la decisione ex art 281 sexies cpc accordando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e disponendo la celebrazione dell'udienza con note scritte ex art 127 ter cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, è notorio il principio richiamato anche dal difensore del Par
secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente pur essendo attore è convenuto in senso sostanziale, mentre viceversa l'opposto, seppur formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale ed è quindi onerato di provare il suo diritto ai sensi dell'art 2697 co 1 c.c.
Ebbene ritiene il Tribunale che il abbia provato solo parzialmente il diritto al compenso CP_1 per la prestazione professionale resa a favore della controparte. Par Segnatamente, l'incarico conferito dal al Geom. aveva ad oggetto il conseguimento CP_1 del Permesso di Costruire in variante (che è quindi una nuova e diversa attività rispetto a quella già svolta Par per conto del nell'anno 2008 e regolarmente da costui remunerata). Il ha allegato al suo CP_1 fascicolo il progetto per il Permesso a Costruire in Variante;
tale progetto reca la sua firma ed ha condotto all'emanazione del Permesso a Costruire n. 42/2014 da parte del Comune di San Gregorio Magno.
pagina 2 di 5 Risulta però allegato un provvedimento della Giunta Regionale - Genio Civile che ha ordinato la sospensione dei lavori del progetto esecutivo per la insussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sismica. In tale comunicazione (prot 2015/39066) da intendersi integralmente richiamata per relationem, la Giunta Regionale ha indicato le criticità che inibivano il rilascio dell'autorizzazione sismica assegnando termine alla parte committente fino a 30 giorni per l'integrazione della pratica con la documentazione richiesta. L'esecuzione dei lavori, pertanto, era stata sospesa, non definitivamente rigettata, e il procedimento poteva essere sanato tramite l'integrazione documentale richiesta dalla Regione nel termine di 30 giorni assegnato alla parte.
A questo punto riferisce il convenuto/opposto che i rapporti tra le parti si erano incrinati motivo per cui non ha ottemperato alla suddetta integrazione documentale. A tal proposito ha allegato una Par denuncia querela sporta nei confronti del per minacce in cui ricostruiva l'iter della pratica Par amministrativa ed evidenziava che dopo aver comunicato al cliente che sarebbe stato necessario integrare la documentazione da allegare alla pratica questi per telefono gli disse, in sintesi, che non capiva niente di edilizia e che non lo voleva più come tecnico.
Questa circostanza, ossia che i rapporti si erano incrinati, non è stata espressamente contestata da parte opponente e pertanto può ritenersi pacifica ex art 115 cpc.
Orbene la prestazione professionale non è stata ultimata dal essendosi verificata la CP_1 sospensione dei lavori a cagione della incompletezza documentale che è comunque a lui imputabile in Par quanto tecnico di fiducia al quale il committente si era affidato per la esecuzione del progetto di variante del fabbricato sito al viale Della Rimembranza, ma è pur vero che il professionista avrebbe potuto ovviare semplicemente allegando la documentazione integrativa richiesta dal genio civile ma ciò gli fu impedito dalla rottura del rapporto fiduciario tra le parti nel gennaio 2015, che ha portato alla revoca di fatto dell'incarico da parte dell'opponente. In altri termini, non può quindi dirsi che il Geometra CP_1 fosse stato inadempiente rispetto alla conclusione della pratica sismica, poiché gli fu preclusa dall'opponente la possibilità di integrare i documenti richiesti e portare a termine l'incarico.
Secondo l'orientamento espresso dalla Cassazione, Sentenza n. 1214 del 18/01/2017 “l'architetto,
l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale per la redazione di un progetto, è debitore di un risultato.
Il professionista è tenuto a fornire un progetto che sia concretamente utilizzabile, sia dal punto di vista tecnico che giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto costituisce inadempimento, abilitando il committente a rifiutare il compenso ai sensi dell'eccezione di inadempimento” ed ancora gli con Ordinanza Parte_2
n. 9063 del 31/03/2023, hanno ribadito che “il professionista, nell'espletamento della prestazione, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, di cui il professionista risponde anche per colpa lieve, perdendo, in tale ipotesi, il diritto al compenso”.
pagina 3 di 5 Non sussistendo tuttavia un inadempimento totale imputabile al professionista, non è legittimo il totale rifiuto di corrispondere il compenso da parte del committente secondo Parte_1
l'orientamento della C. di Cassazione sopra riportato;
ma, essendo stata conseguita la parte essenziale e giuridicamente valida dell'opera (il Permesso a Costruire), si ritiene equo riconoscere il diritto del professionista a un compenso parziale per l'attività svolta, attesa l'utilità oggettivamente conseguita dal committente per la redazione del progetto mentre certamente non spetta al il compenso per il CP_1 conseguimento dell'autorizzazione sismica.
Si ritiene, a tal proposito, in via equitativa e in considerazione dell'adempimento parziale, di stabilire il compenso dovuto al Geom. nella misura del 50% dell'importo richiesto in monitorio, ossia € CP_1
2.872,99, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora del 05.11.15 fino al soddisfo.
A cagione del riconoscimento solo parziale del credito vantato da parte opposta nel procedimento monitorio deve trovare applicazione il condivisibile principio di diritto espresso dalla Cassazione in sentenza n. 21840/13: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
In ragione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n. 2132/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/07/2018 va revocato con condanna di parte opponente al pagamento del diverso importo rideterminato.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione parziale al 50% delle spese di lite ex art
92, co 2 c.p.c., alla luce del ridimensionamento della pretesa creditoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, sull'opposizione a D.I. proposta da
[...] nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi Parte_1 Controparte_1 assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2132/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/07/2018;
2) accerta e dichiara che parte opposta vanta un credito nei confronti dell'opponente per prestazioni professionali per il minor importo di € 2.872,99 e per l'effetto condanna parte opponente al pagamento della predetta somma a favore di oltre interessi legali dal giorno della Controparte_1 prima messa in mora (05.11.2015) fino all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 5 3) compensa per metà le spese di lite e per l'altra metà condanna parte opponente a versare a parte opposta la somma di € 1278,00 oltre rimborso spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute in misura di legge;
Così deciso in Salerno
20.11.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
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