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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3142 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in AL (MT), alla via Raffaello n. 2/A, presso lo studio dell'avv.
Eleonora Derario, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
- ATTORI-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marialuisa Veltri, presso il cui studio, in Cosenza alla Via Padre Giglio – Palazzo Molino, è elettivamente domiciliato
- CONVENUTA –
NONCHÉ
(p.i. Controparte_2
), in persona del procuratore ad negotia Dott.ssa P.IVA_1 Controparte_3
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza della procura del 24-
[...]
29.05.2023 in autentica di Notaio Dr. di Milano ai numeri 54.207 di Persona_1
rep. 25.241 racc., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Paolo Cambieri ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Luigi Gullo, con studio in
Cosenza, piazza Zumbini n. 25
- TERZA CHIAMATA -
1 OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.1.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice (conclusioni precisate nelle note depositate nel primo termine ex art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto ai sensi dell'art. 2236 c.c. per le negligenti omissioni poste in essere nell'esercizio della professione causando per diretta conseguenza un danno patrimoniale all'attrice corrispondente agli importi già versati e/o tuttora a debito dell' Controparte_4 per sorte, interessi, sanzioni e spese;
2) per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dall'attrice pari ad €. 15.377,44 inerente l' accertamento n. TD3010600661 per l'anno 2007, di €. 12.270,65 a titolo di sorte capitale, € 3.106,79 per spese del doppio grado di giudizio ed €. 1.809,09 per n. 10 rate pagate in sede di prima dilazione;
3) in subordine, condannare il convenuto al risarcimento della somma di complessivi € 9.853,82 di cui € 1.809,09 per pagamenti
n. 10 rate di cui al precedente piano di rientro ed € 8.044,73 rinveniente dalla richiamata definizione agevolata, comprensiva delle spese legali relative ai contenziosi tributari;
4) con condanna alle spese e competenze di lite”;
Per il convenuto (conclusioni precisate nelle note depositate nel primo termine ex art. 189 cpc): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs.
28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022; - in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea poiché infondata, sia in fatto che in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo al Dott. , ridurre il quantum richiesto per le ragioni esposte Controparte_1
in atti;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice, accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad Controparte_1
essere tenuto indenne e manlevato per le causali esposte da in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Avenue john F.
Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo e (p.i. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano P.IVA_1
alla Piazza Vetra n°17 in virtù di polizza n°IPC0006732 e/o da
[...]
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_5
Codi in Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London (UK) N. di C.F._3
registrazione in Inghilterra e LL , e P.IVA_2 Controparte_2
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_3
sede in Milano alla Via Melchiorre Gioia n°8 in virtù di polizza n°0674000000/8248, per ogni e qualsivoglia richiesta, spesa o pregiudizio che al medesimo dovesse derivare dall'accoglimento della domanda di parte attrice e, conseguentemente, condannare direttamente queste ultime al pagamento in favore dell'attrice degli importi eventualmente riconosciuti a carico dell'esponente in conseguenza della domanda attorea o, in subordine, condannarle a rifondere gli stessi importi in favore del Dott. . Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore Controparte_1 del sottoscritto difensore”;
Per la terza chiamata (conclusioni precisate nelle note depositate nel primo termine di cui all'art. 189 cpc): “NEL MERITO: - rigettare le domande formulate dalla Sig.ra
nei confronti del Dott. poiché inammissibili, improcedibili e infondate Pt_1 CP_1 in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa d'atti; - mandare assolta dalla domanda di manleva e Controparte_2
garanzia svolta dal Dott. nei suoi confronti. IN VIA SUBORDINATA: In via CP_1
gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Dott.
: - accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza azionata dal Dott. CP_1
, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta CP_1 CP_2
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dal Dott. nei suoi confronti.
[...] CP_1
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: - limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal Dott. nei confronti della scrivente Compagnia CP_1 secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità accertato anche in capo all'Attrice ex art. 1227 c.c., e detratto in ogni caso, l'importo di euro 500,00 a titolo di franchigia per ogni e ciascun sinistro accertato e nei limiti del massimale. Con il favore delle spese processuali”.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio , premesso di aver Parte_1
conferito mandato al dottore commercialista ai fini Controparte_1 dell'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (oggi
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza) dell'avviso di accertamento n. TD3010600661 a lei notificato da in relazione all'anno di Controparte_4
3 imposta 2007; premesso, altresì, che il giudizio di primo grado (n. 2604/2013 R.G.R.) si era concluso in senso favorevole alla contribuente, in forza di sentenza n.
4543/2017 che aveva annullato l'avviso di accertamento opposto e condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, Controparte_4 deduceva l'inadempimento del professionista convenuto rispetto agli obblighi nascenti dall'incarico ricevuto, non avendo egli mai informato la cliente della proposizione di gravame avverso la sentenza di primo grado da parte di CP_4
e non avendo formalizzato costituzione nel giudizio di secondo grado (che si
[...] concludeva con la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'odierna attrice alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio).
Si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza della domanda Controparte_1 attorea ma chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, al fine di essere manlevata da quest'ultima in Controparte_2
caso di condanna. Si costituiva altresì, autorizzata la chiamata in causa, la predetta compagnia di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attrice ed eccependo in ogni caso l'inoperatività della garanzia invocata dal convenuto nei suoi confronti.
Nel corso del giudizio aveva luogo l'interrogatorio formale del convenuto e prova per testi nei limiti dell'ordinanza del 13.5.2024. All'esito, disattesa ogni diversa istanza, la causa era rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda dell'attrice è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
1.1 Incontestato, oltre che documentalmente riscontrabile, è che Parte_1
abbia conferito mandato a ai fini dell'impugnazione dinanzi
[...] Controparte_1
alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado) di Cosenza dell'avviso di accertamento a lei notificato da CP_4
in relazione all'anno di imposta 2007. Tale circostanza in fatto rende
[...]
applicabile nei confronti del i principi affermati dalla giurisprudenza di CP_1
legittimità con riferimento agli obblighi dell'avvocato, avendo il convenuto svolto dinanzi al giudice tributario funzione di assistenza tecnica del tutto assimilabile (ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 546/1992). Orbene, è pacifico che l'avvocato sia tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e
4 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Nell'adempimento della propria prestazione professionale, inoltre, l'avvocato è tenuto a informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, a sollecitarlo a fornire gli elementi necessari ed eventualmente a dissuaderlo dall'intraprendere un giudizio o un certo tipo di giudizio ove non sussistano condizioni favorevoli o comunque il rischio di esito infausto sia prevalente. La responsabilità civile dell'avvocato (o del diverso professionista incaricato di assistenza tecnica), tuttavia, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. 2638/2013, nonché
Cass. 25112/2017 e Cass. 8516/2020). Residua, altrimenti, una violazione suscettibile solo di sanzione disciplinare da parte del competente organo di disciplina o una causa di risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio, quale domanda che non viene in rilievo nel presente processo (avendo le domande dell'attrice natura esclusivamente risarcitoria).
1.2 Nel caso di specie, l'attrice lamenta la non corretta esecuzione del mandato da parte del che non la informava dell'appello interposto da CP_1 CP_4
avverso la sentenza favorevole ottenuta in primo grado e ometteva ogni difesa
[...]
nel giudizio di secondo grado, in cui l'originaria ricorrente restava contumace. Anche
a volersi ritenere provate le dedotte omissioni ciò non sarebbe, tuttavia, come esposto in premessa, sufficiente al fine di ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice occorrendo a tal fine anche la dimostrazione del fatto che se la si fosse costituita nel giudizio di secondo grado l'esito del giudizio Pt_1
sarebbe stato differente, almeno a livello di verosimiglianza. Sussiste, sul punto, una carenza allegatoria dell'attrice, la quale nell'atto introduttivo considera il nesso di causalità insito nella mancata difesa in sede di gravame e anche negli scritti
5 conclusivi esprime valutazioni volte più che a censurare la condotta in sé del difensore, a contestare la correttezza della sentenza di appello, a fronte di una sentenza di primo grado descritta come conforme al diritto e ai principi giurisprudenziali in materia e di un appello generico e di mero stile. Pure superandosi tale carenza, impossibile, sulla base della documentazione in atti, appare una valutazione prognostica favorevole all'attrice in caso di ipotetica costituzione in giudizio dinanzi alla CT di RO (oggi Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado), in quanto il giudizio di appello si caratterizzava unicamente per la rivalutazione in diritto del materiale probatorio presente nel giudizio di primo grado e alcuna conseguenza, in sé, aveva su tale rivalutazione la mancata costituzione della parte appellata (dovendosi evidentemente riferire “il contraddittorio” di cui si parla in sentenza al contraddittorio endoprocedimentale che precedeva l'emissione dell'avviso di accertamento opposto, basato sugli studi di settore). L'eventuale non condivisibilità in diritto del contenuto della decisione della CT di RO doveva essere, di contro, a sua volta contestata mediante impugnazione (quale profilo di responsabilità in alcun modo dedotto nel presente giudizio), ma non è circostanza ascrivibile a colpa del convenuto o in qualche modo dipendente da essa, spettando al giudice l'individuazione delle norme di legge da applicare e l'interpretazione di esse, anche in mancanza di indicazione delle parti o in difformità da tale indicazione.
La domanda di risarcimento del danno va, pertanto, rigettata. Resta assorbita ogni diversa questione, sia rispetto alla difesa del convenuto, sia in ordine al rapporto tra il convenuto e la terza chiamata.
2. La particolare posizione dell'attrice e la sicura non irreprensibilità della condotta professionale del convenuto (benché non sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, in mancanza di prova del nesso di causalità con il danno dedotto) legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite, anche per quanto riguarda la posizione della terza chiamata, dipendendo la sua partecipazione in giudizio dalla domanda dell'attrice e non essendo state esaminate le censure afferenti l'operatività della polizza a base della chiamata in garanzia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
6 1. Rigetta le domande dell'attrice;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 30/01/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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