Art. 38.
A norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864 e' fatto obbligo ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gerenti delle unita' locali, e in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall' art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , con le modifiche di cui all' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 .
A norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864 e' fatto obbligo ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gerenti delle unita' locali, e in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall' art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , con le modifiche di cui all' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 .