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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - S.s. Monti Lepini N.260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200002520925000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210015655639000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220013136231000 BOLLO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057202311460000429009 VARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso n. 711/2025, corredato da reclamo-proposta di mediazione ex art. 17-bis, d.lgs. n.
546/1992, domanda cautelare e domanda di trattazione in pubblica udienza, notificato in data 12.6.2025 e tempestivamente depositato
, la sigora Ricorrente_1 impugna la avviso di iscrizione ipotecaria, comunicata con provvedimento n. 057202311460000429009, notificata in data 18.4.2025 sull'immobile di proprietà della stessa contribuente.
Lamenta che l'impugnata iscrizione sarebbe stata iscritta in assenza dei titoli sottostanti e precisamente sulle cartelle di pagamento relative anche a tributi tra cui le nn. 05720200002520925000.
05720210015655639000 (nella parte relativa a Tassa Automobilistica anno 2018), e n.
05720220013136231000 (nella parte relativa a Tassa Automobilistica anno 2020).
2. Si sono costituite in giudizio sia l'AdE e riscossione che la Regione Lazio che hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per tardivo deposito.
3. All'udienza monocratica del 21.11.2025 la causa è passata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Essendo le tre cartelle di pagamento sottostanti, come da prospetto e documentazione versata in atti dall'Ufficio tempestivamente notificate.
5.1. La cartella n. 05720200002520925000 -portante il recupero della tassa automobilistica, annualità 2017, con riferimento ai Veicoli Targati Targa_1 e Targa_2, risulta anzitutto notificata in data 25.11.2021; laddove, il ruolo n. Nominativo_1, riguardante i veicoli rispettivamente targati "Targa_1" e "DB590NN", (annualità 2017), è stato reso esecutivo in data 18.12.2019: dunque nei tremini legali.
5.2. Analogamente la cartella n. 05720210015655639, relativa ai medesimi due veicoli ma relativa alla successibva annualità (2028), risulta anch'essa notificata in data 16.12.2022; mentre il relativo ruolo
2020/ di legge.
5.3. E, infine, la cartella n. 05720220013136231, emessa per il recupero della tassa automobilistica, annualità 2020, con riferimento al solo già citato veicolo Targato Targa_2, è stata notificata in data 18.11.2022; laddove, il ruolo 2022/1987, riferito al veicolo stesso per l' annualità 2020, è stato reso esecutivo in data 24.3.2022, entro i termini di legge.
5.4. Nè a diverse e distinte conclusioni conduce poi il rilievo della maturata prescrizione, quanto alle cartelle di pagamento n. 05720200002520925000 e n. 05720210015655639000, tenuto conto che l'attività di notifica degli atti - per tale torno temporale è stata sospesa (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021), in applicazione con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021 (v. anche Ordinanza C. cassazione sezione VI 9 marzo 2023).
Il ricorrente avrebbe dovuto quindi impugnare gli atti sottostanti, rimasti invece inoppugnati.
6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Spese compensate
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - S.s. Monti Lepini N.260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200002520925000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210015655639000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220013136231000 BOLLO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057202311460000429009 VARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso n. 711/2025, corredato da reclamo-proposta di mediazione ex art. 17-bis, d.lgs. n.
546/1992, domanda cautelare e domanda di trattazione in pubblica udienza, notificato in data 12.6.2025 e tempestivamente depositato
, la sigora Ricorrente_1 impugna la avviso di iscrizione ipotecaria, comunicata con provvedimento n. 057202311460000429009, notificata in data 18.4.2025 sull'immobile di proprietà della stessa contribuente.
Lamenta che l'impugnata iscrizione sarebbe stata iscritta in assenza dei titoli sottostanti e precisamente sulle cartelle di pagamento relative anche a tributi tra cui le nn. 05720200002520925000.
05720210015655639000 (nella parte relativa a Tassa Automobilistica anno 2018), e n.
05720220013136231000 (nella parte relativa a Tassa Automobilistica anno 2020).
2. Si sono costituite in giudizio sia l'AdE e riscossione che la Regione Lazio che hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per tardivo deposito.
3. All'udienza monocratica del 21.11.2025 la causa è passata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Essendo le tre cartelle di pagamento sottostanti, come da prospetto e documentazione versata in atti dall'Ufficio tempestivamente notificate.
5.1. La cartella n. 05720200002520925000 -portante il recupero della tassa automobilistica, annualità 2017, con riferimento ai Veicoli Targati Targa_1 e Targa_2, risulta anzitutto notificata in data 25.11.2021; laddove, il ruolo n. Nominativo_1, riguardante i veicoli rispettivamente targati "Targa_1" e "DB590NN", (annualità 2017), è stato reso esecutivo in data 18.12.2019: dunque nei tremini legali.
5.2. Analogamente la cartella n. 05720210015655639, relativa ai medesimi due veicoli ma relativa alla successibva annualità (2028), risulta anch'essa notificata in data 16.12.2022; mentre il relativo ruolo
2020/ di legge.
5.3. E, infine, la cartella n. 05720220013136231, emessa per il recupero della tassa automobilistica, annualità 2020, con riferimento al solo già citato veicolo Targato Targa_2, è stata notificata in data 18.11.2022; laddove, il ruolo 2022/1987, riferito al veicolo stesso per l' annualità 2020, è stato reso esecutivo in data 24.3.2022, entro i termini di legge.
5.4. Nè a diverse e distinte conclusioni conduce poi il rilievo della maturata prescrizione, quanto alle cartelle di pagamento n. 05720200002520925000 e n. 05720210015655639000, tenuto conto che l'attività di notifica degli atti - per tale torno temporale è stata sospesa (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021), in applicazione con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021 (v. anche Ordinanza C. cassazione sezione VI 9 marzo 2023).
Il ricorrente avrebbe dovuto quindi impugnare gli atti sottostanti, rimasti invece inoppugnati.
6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Spese compensate
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese