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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/12/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU NT Presidente rel.
Valentina Prudente Giudice
Ilario Ottobrino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1762 Reg. Gen. anno 2025, vertente tra
( – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati rispettivamente nello studio dell'Avv. dell'Avv. Simona Bertelloni e dell'Avv. Claudia Cresti, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 7.10.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi con ricorso congiunto ritualmente depositato, hanno chiesto in via Parte_3
cumulativa la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (30.1.2020) ed (3.5.2023); che Per_1 Per_2
la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
Va premesso che, seppur non essendo comparso alle udienze del 16.9.2025 e del 7.10.2025 il ricorrente Pt_2
il processo deve tutt'ora essere considerato quale processo su ricorso congiunto, e posto che, sopravvenuta la mancata comparizione di una delle parti, la trasformazione in processo contenzioso non rappresenta un'opzione praticabile, a fronte di tale evenienza le soluzioni possibili sono soltanto due: a) chiudere in rito il processo, dopodiché ciascuna delle parti sarà libera di proporre una nuova domanda nelle forme contenziose;
b) recepire senz'altro l'accordo delle parti, omologandolo a dispetto del sopravvenuto dissenso di una di esse.
La soluzione corretta è la seconda, imponendosi per un duplice ordine di ragioni, vuoi processuali, vuoi sostanziali.
Dal punto di vista processuale, occorre infatti considerare che il processo che si instaura a seguito del ricorso congiunto non contempla alcuno svolgimento, tale da consentire una modifica delle conclusioni contenute nel ricorso.
Ciò è evidente laddove in questione sia la modifica delle condizioni preesistenti, posto che, ex art. 473-bis.515 cpc, successivamente alla proposizione del ricorso non è prevista alcuna attività delle parti, ma la causa passa senz'altro in decisione (la comparizione delle parti è prevista solo a seguito di richiesta congiunta o qualora il Tribunale ritenga la necessità di chiarimenti).
Altrettanto vale però anche per la regolamentazione originaria di separazione, divorzio, ecc.
È vero, infatti, che in questa ipotesi l'art. 473-bis.513 cpc prevede la fissazione di un'udienza. Al netto di eventuali richieste di chiarimenti, la finalità di quest'ultima consiste però, come chiaramente evincibile dalla norma, unicamente nel tentativo di riconciliazione delle parti.
Neppure in questa ipotesi esiste dunque la possibilità, per le parti, di modificare le conclusioni contenute nel ricorso.
Dal punto di vista sostanziale, poi, occorre considerare che quello raggiunto dalle parti, per quanto sospensivamente condizionato alla verifica, da parte del giudice, dell'adeguatezza agli interessi dei figli, è un accordo vero e proprio, come tale senz'altro vincolante.
Le parti non possono dunque sottrarsi ad esso puramente e semplicemente revocando il consenso dato alle condizioni concordate.
In contrario si potrebbe forse cercare di argomentare sulla base della natura asseritamente indisponibile della materia in questione.
Tale impostazione non può tuttavia essere condivisa.
Anche al netto di più generali considerazioni, relative al fatto che la suddetta indisponibilità, quand'anche in ipotesi sostenibile in passato, risulta oggi anacronistica e totalmente scollegata dall'attuale considerazione, socialmente diffusa, del vincolo matrimoniale e più in generale dei legami affettivi, essa risulta infatti positivamente smentita dall'art. 473-bis.514 cpc, il quale prevede, quale unico possibile oggetto di sindacato da parte del giudice, quello dell'adeguatezza dell'accordo all'interesse dei figli. Si tratta, com'è evidente, di una previsione incompatibile con la presunta natura indisponibile della materia.
Ammessa tale natura, il giudice dovrebbe infatti avere mano totalmente libera e dovrebbe poter sindacare qualunque aspetto dell'accordo delle parti.
Il fatto che così non sia e che il sindacato del giudice sia invece limitato all'adeguatezza dell'accordo all'interesse dei figli, dimostra in modo inequivocabile che, al netto di tale aspetto, l'accordo è dunque senz'altro vincolante per le parti.
Né rileva nella presente sede, siccome tardiva, la costituzione a mezzo di nuovo difensore del avvenuta Pt_2
successivamente al trattenimento in decisione della causa (potendo eventualmente rilevare quanto dedotto in sede di eventuale richiesta di modifica dei provvedimenti assunti).
3.
Ciò posto, può quindi procedersi all'esame del merito.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio (nella indifferenza palesata dal ricorrente in dipendenza della mancata comparizione) evidenzia l'irreversibilità della frattura Pt_2
venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto dei minori ed e collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre;
assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale; diritto di visita e di permanenza dei minori in favore del padre;
ulteriori obblighi assunti a tutela dei minori;
contributo al mantenimento dei figli a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
deducibilità fiscale;
assegno unico
3.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (matrimonio contratto in Carrara il 14.12.2019 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara al n. 106, Parte I, Ufficio 1, Anno 2019), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.11.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
IU NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU NT Presidente rel.
Valentina Prudente Giudice
Ilario Ottobrino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1762 Reg. Gen. anno 2025, vertente tra
( – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati rispettivamente nello studio dell'Avv. dell'Avv. Simona Bertelloni e dell'Avv. Claudia Cresti, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 7.10.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi con ricorso congiunto ritualmente depositato, hanno chiesto in via Parte_3
cumulativa la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (30.1.2020) ed (3.5.2023); che Per_1 Per_2
la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
Va premesso che, seppur non essendo comparso alle udienze del 16.9.2025 e del 7.10.2025 il ricorrente Pt_2
il processo deve tutt'ora essere considerato quale processo su ricorso congiunto, e posto che, sopravvenuta la mancata comparizione di una delle parti, la trasformazione in processo contenzioso non rappresenta un'opzione praticabile, a fronte di tale evenienza le soluzioni possibili sono soltanto due: a) chiudere in rito il processo, dopodiché ciascuna delle parti sarà libera di proporre una nuova domanda nelle forme contenziose;
b) recepire senz'altro l'accordo delle parti, omologandolo a dispetto del sopravvenuto dissenso di una di esse.
La soluzione corretta è la seconda, imponendosi per un duplice ordine di ragioni, vuoi processuali, vuoi sostanziali.
Dal punto di vista processuale, occorre infatti considerare che il processo che si instaura a seguito del ricorso congiunto non contempla alcuno svolgimento, tale da consentire una modifica delle conclusioni contenute nel ricorso.
Ciò è evidente laddove in questione sia la modifica delle condizioni preesistenti, posto che, ex art. 473-bis.515 cpc, successivamente alla proposizione del ricorso non è prevista alcuna attività delle parti, ma la causa passa senz'altro in decisione (la comparizione delle parti è prevista solo a seguito di richiesta congiunta o qualora il Tribunale ritenga la necessità di chiarimenti).
Altrettanto vale però anche per la regolamentazione originaria di separazione, divorzio, ecc.
È vero, infatti, che in questa ipotesi l'art. 473-bis.513 cpc prevede la fissazione di un'udienza. Al netto di eventuali richieste di chiarimenti, la finalità di quest'ultima consiste però, come chiaramente evincibile dalla norma, unicamente nel tentativo di riconciliazione delle parti.
Neppure in questa ipotesi esiste dunque la possibilità, per le parti, di modificare le conclusioni contenute nel ricorso.
Dal punto di vista sostanziale, poi, occorre considerare che quello raggiunto dalle parti, per quanto sospensivamente condizionato alla verifica, da parte del giudice, dell'adeguatezza agli interessi dei figli, è un accordo vero e proprio, come tale senz'altro vincolante.
Le parti non possono dunque sottrarsi ad esso puramente e semplicemente revocando il consenso dato alle condizioni concordate.
In contrario si potrebbe forse cercare di argomentare sulla base della natura asseritamente indisponibile della materia in questione.
Tale impostazione non può tuttavia essere condivisa.
Anche al netto di più generali considerazioni, relative al fatto che la suddetta indisponibilità, quand'anche in ipotesi sostenibile in passato, risulta oggi anacronistica e totalmente scollegata dall'attuale considerazione, socialmente diffusa, del vincolo matrimoniale e più in generale dei legami affettivi, essa risulta infatti positivamente smentita dall'art. 473-bis.514 cpc, il quale prevede, quale unico possibile oggetto di sindacato da parte del giudice, quello dell'adeguatezza dell'accordo all'interesse dei figli. Si tratta, com'è evidente, di una previsione incompatibile con la presunta natura indisponibile della materia.
Ammessa tale natura, il giudice dovrebbe infatti avere mano totalmente libera e dovrebbe poter sindacare qualunque aspetto dell'accordo delle parti.
Il fatto che così non sia e che il sindacato del giudice sia invece limitato all'adeguatezza dell'accordo all'interesse dei figli, dimostra in modo inequivocabile che, al netto di tale aspetto, l'accordo è dunque senz'altro vincolante per le parti.
Né rileva nella presente sede, siccome tardiva, la costituzione a mezzo di nuovo difensore del avvenuta Pt_2
successivamente al trattenimento in decisione della causa (potendo eventualmente rilevare quanto dedotto in sede di eventuale richiesta di modifica dei provvedimenti assunti).
3.
Ciò posto, può quindi procedersi all'esame del merito.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio (nella indifferenza palesata dal ricorrente in dipendenza della mancata comparizione) evidenzia l'irreversibilità della frattura Pt_2
venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto dei minori ed e collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre;
assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale; diritto di visita e di permanenza dei minori in favore del padre;
ulteriori obblighi assunti a tutela dei minori;
contributo al mantenimento dei figli a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
deducibilità fiscale;
assegno unico
3.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (matrimonio contratto in Carrara il 14.12.2019 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara al n. 106, Parte I, Ufficio 1, Anno 2019), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.11.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
IU NT