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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori, 28 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09377202400003051000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PRESA IN CARICO n. 09377202400003051000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PRESA IN CARICO n. 09377202400003051000 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01M00090/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01M00090/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01M00090/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
come da verbale
Resistente
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024, Ricorrente_1 impugnava, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, l'avviso di accertamento n. THQ01M00090/2024, emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna - Ufficio Controlli, nonché l'avviso di presa in carco n.
09377202400003051000 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Gli avvisi predetti seguivano quello nei confronti di Società_1 s.a.s. di Nominativo_1 e C. (avviso n. THD02I401009/2023 emesso dalla Direazione Provinciale di Ferrara), con cui erano accertati maggiori redditi d'impresa conseguiti nel 2018.
Erano quindi richieste a Ricorrente_1, socio accomandante con quota del 10%, maggiori imposte dirette relative all'anno 2018.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli avvisi per una pluralità di motivi (nullità della notificazione;
illegittimità dell'avviso THQ01M00090/2024 per violazione degli artt. 31 e 40 d.p.r. n. 600/1973; falsa applicazione dell'art. 90 t.u.i.r.; difetto di contraddittorio e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione; difetto di motivazione;
illegittimità delle sanzioni irrogate).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna depositava controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna rimetteva la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, così motivando: “dispone la trasmissione degli atti di cui sopra alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ferrara, ritenendo sussistere il litisconsorzio necessario, con il giudizio nei confronti della società Società_1 SAS di Nominativo_1 e C., di cui l'odierno ricorrente risulta essere socio”.
Trasmesso il fascicolo a questa Corte di giustizia, era fissata la trattazione per l'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la Direzione Provinciale di Ravenna e Ricorrente_1 hanno raggiunto un accordo conciliativo (proposta n. 500002/2026 del 16/02/2026, accettata il 17/02/2026).
Le parti hanno dato atto della conciliazione e chiesto l'estinzione del giudizio.
Conseguentemente, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, atteso che la cessazione della materia del contendere è dipesa da conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo il giudizio tributario n. 157/2025 r.g., così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Ferrara, 23 febbraio 2026.
Il giudice estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori, 28 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09377202400003051000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PRESA IN CARICO n. 09377202400003051000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PRESA IN CARICO n. 09377202400003051000 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01M00090/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01M00090/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01M00090/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
come da verbale
Resistente
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024, Ricorrente_1 impugnava, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, l'avviso di accertamento n. THQ01M00090/2024, emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna - Ufficio Controlli, nonché l'avviso di presa in carco n.
09377202400003051000 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Gli avvisi predetti seguivano quello nei confronti di Società_1 s.a.s. di Nominativo_1 e C. (avviso n. THD02I401009/2023 emesso dalla Direazione Provinciale di Ferrara), con cui erano accertati maggiori redditi d'impresa conseguiti nel 2018.
Erano quindi richieste a Ricorrente_1, socio accomandante con quota del 10%, maggiori imposte dirette relative all'anno 2018.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli avvisi per una pluralità di motivi (nullità della notificazione;
illegittimità dell'avviso THQ01M00090/2024 per violazione degli artt. 31 e 40 d.p.r. n. 600/1973; falsa applicazione dell'art. 90 t.u.i.r.; difetto di contraddittorio e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione; difetto di motivazione;
illegittimità delle sanzioni irrogate).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna depositava controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna rimetteva la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, così motivando: “dispone la trasmissione degli atti di cui sopra alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ferrara, ritenendo sussistere il litisconsorzio necessario, con il giudizio nei confronti della società Società_1 SAS di Nominativo_1 e C., di cui l'odierno ricorrente risulta essere socio”.
Trasmesso il fascicolo a questa Corte di giustizia, era fissata la trattazione per l'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la Direzione Provinciale di Ravenna e Ricorrente_1 hanno raggiunto un accordo conciliativo (proposta n. 500002/2026 del 16/02/2026, accettata il 17/02/2026).
Le parti hanno dato atto della conciliazione e chiesto l'estinzione del giudizio.
Conseguentemente, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, atteso che la cessazione della materia del contendere è dipesa da conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo il giudizio tributario n. 157/2025 r.g., così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Ferrara, 23 febbraio 2026.
Il giudice estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)