Sentenza 21 settembre 2023
Massime • 2
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4), cod. pen., che contempla il caso in cui il concorrente maggiorenne abbia determinato il minore a commettere il reato, è configurabile anche nell'eventualità in cui il primo, per lo stato di vulnerabilità del minore, si sia avvalso, in qualsiasi forma, del suo apporto o lo abbia utilizzato per l'esecuzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2023, n. 44610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44610 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere RU DA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato DE LISI TOMMASO del foro di PALERMO in difesa di FF VI che insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. DE LISI deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. CAMPO LE del foro di PALERMO difensore di BISICCE' GI e dell'avv. ZUMMO VI del foro di PALERMO difensore di LO DO FR e riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento dei ricorsi. Infine, sostituisce oralmente anche l'avv. RUBINO MICHELE del foro di PALERMO in difesa di SI NO e riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. м 2 RITENUTO IN FATTO 1. Avverso la sentenza n. 4074 del 30 giugno 2022 della Corte di appello di Palermo con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 settembre 2020 - che aveva dichiarato tutti gli odierni ricorrenti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, previa riqualificazione di tutte le fattispecie contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - tutti gli imputati hanno presentato ricorso sotto vari profili. In particolare, SI OV, IB NZ e AS AC, lamentano l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 158, 159 e 161 cod. pen. nonché all'art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato l'estinzione dei reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica per intervenuta prescrizione. Il ricorso presentato da SI OV è costituito da un solo motivo, comune ed esattamente sovrapponibile al primo motivo presentato da IB NZ e al secondo motivo presentato da AS AC. Si lamenta al riguardo la mancata declaratoria di estinzione per l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti (capo 1) ascritto solo a IB;
capo 2) ascritto a IB e SI;
capo 24) ascritto a AS).. I citati ricorrenti espongono il calcolo dei termini di prescrizione relativamente ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1) (commesso il 21 giugno 2011), 2) (commesso il 23 giugno 2011) e 24) (commesso il 27 giugno 2011) che tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini dovuti a rinvio per legittimo impedimento o per l'astensione dalle udienze, in primo e in secondo grado, devono considerarsi decorsi in data 12 gennaio 2022 per il capo 1) سر dell'imputazione, in data 14 gennaio 2022 per il capo 2) dell'imputazione e in data 18 gennaio 2022 per il capo 24) della rubrica. Trattandosi di date antecedenti alla pronuncia di secondo grado emessa in data 30 giugno 2022 il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato.
2. Con un secondo motivo di ricorso IB NZ lamenta l'erronea applicazione della legge con particolare riferimento all'art. 99, comma quarto, cod. pen. per avere la Corte territoriale applicato l'aumento di pena per la contestata recidiva reiterata in assenza di una pregressa contestazione ed 1 applicazione della recidiva semplice o aggravata. Specificamente il ricorso critica la motivazione della sentenza di appello laddove ritiene che non si richieda, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in altra sentenza di condanna, essendo sufficiente che al momento della consumazione del reato per cui si procede l'imputato risulti gravato da più condanne definitive. La difesa, di contro, ritiene di evidenziare altra linea giurisprudenziale secondo la quale la recidiva reiterata può essere applicata soltanto se il reo prima di commettere il nuovo reato avesse già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva in relazione ad un altro reato.
3. Il ricorso di Lo RD SC è articolato su sei motivi.
3.1.Con un primo motivo di ricorso Lo RD SC lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in riferimento al capo 18) della rubrica, che in modo assolutamente acritico riproduce il medesimo percorso motivazionale del provvedimento di primo grado. La sentenza impugnata avrebbe valorizzato in modo acritico, senza confutare le censure presentate nei motivi di appello, la testimonianza dell'operatore di p.g. AP Luca;
in particolare sostiene il ricorrente che la motivazione incentra la condanna di Lo RD principalmente sulla prova fornita dalla testimonianza di AP che sarebbe fondata su una mera deduzione e interpretazione personale della visione di un soggetto inquadrato nei frame delle immagini di videosorveglianza. Con riferimento all'episodio avvenuto il 28 giugno 2011 afferente al capo 18) difetterebbe il requisito del puntuale specifico riconoscimento dell'identità dell'autore del fatto, ricondotta al ricorrente Lo RD soltanto mediante la deduzione formulata dalla personale interpretazione del teste AP. Il provvedimento impugnato, quindi, a parere del ricorrente, scambia e confonde una mera deduzione soggettiva con uno specifico accertamento probatorio di natura individualizzante riproponendo il medesimo errore motivazionale accaduto nella sentenza di primo grado. Ne deduce la difesa che la motivazione della decisione è carente non solo sul piano logico ma anche sul piano della completezza della motivazione.
3.2. Analoghi argomenti vengono spesi, sempre nel primo motivo di ricorso, NV con riferimento al secondo episodio contestato al capo 18) dell'imputazione, relativo alla cessione di stupefacente in favore di UL IN. Anche in tal caso il ricorrente ripropone le critiche alla sentenza di primo grado circa la ricostruzione operata dalla Corte di appello sulla descritta alterità fra due soggetti, cioè l'odierno ricorrente ed il Giappone, da cui si desumerebbe la confusione ed illogicità dell'iter motivazionale.
3.3. Anche in ordine al terzo ed ultimo episodio contestato al capo 18) della rubrica, relativo ai fatti accaduti in data 1° settembre 2011, a parere della difesa la sentenza si presenta come illogica e contraddittoria laddove viene inopinatamente obliterata del tutto la circostanza del mancato accertamento della disponibilità e/o proprietà di un ciclomotore in uso al pusher inquadrato nelle immagini. Ciò inficerebbe la validità logica della prova della cessione dello stupefacente in favore di FF IA. Il ricorrente al riguardo critica l'iter motivazionale che sarebbe giunto ad un'affermazione di responsabilità senza aver raggiunto il grado di prova oltre ogni ragionevole dubbio;
anche in questo caso sempre in base al riconoscimento del soggetto inquadrato, operato dal teste AP.
3.4. Il secondo motivo presentato da Lo RD evidenzia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in riferimento al capo 19) della rubrica laddove l'erronea valutazione relativa all'individuazione del ricorrente, a parere della difesa, avviene in assenza di elementi individualizzanti di natura estrinseca, ulteriori e diversi rispetto alle valutazioni soggettive di natura interpretativa offerte dalla visione dei frame delle immagini ad opera del teste AP, operatore di p.g.. A parere della difesa la motivazione non spiega la partecipazione del ricorrente al reato poiché lo definisce quale soggetto interveniente alla fase successiva dell'atto di cessione materiale rispetto invece alla dimostrata condotta precedente la quale è stata addebitata ed accertata in capo ad un altro soggetto, RI GO (quale diretto tessitore dei contatti con il Petrollo, acquirente finale dello stupefacente). Perciò non si potrebbe desumere con una qualsiasi spiegazione razionale, quale fatto provato, la partecipazione alla cessione da parte di Lo RD.
3.5. Con il terzo motivo, Lo RD critica la motivazione della sentenza che гу sarebbe viziata a causa dell'illogicità e contraddittorietà in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata all'art. 99, comma quarto, cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., con riferimento ai capi 18) e 19) della rubrica. Il ricorso critica il punto della motivazione in cui è stata respinta la richiesta di escludere la recidiva contestata non avendo valutato il dato del ternpo trascorso dall'ultimo reato della stessa indole commesso dal ricorrente (così come emerge dalla verifica del casellario giudiziale). A parere della difesa, il giudice di appello non si sarebbe dovuto limitare ad una statica considerazione 3 dell'esistenza di due soli precedenti penali ancorché risalenti nel tempo e dedurre automaticamente l'applicazione in concreto dell'aumento di pena dei 2/3 per la recidiva specifica e reiterata. La Corte di appello avrebbe dovuto escludere il gravoso aumento per la recidiva contestata in ragione del fatto che la stessa opera quale circostanza aggravante concernente la persona del colpevole al quale deve attribuirsi una maggiore colpevolezza, che non soltanto non poteva ritenersi realmente sussistente nella fase originaria del presente procedimento ma appare ancor più infondata visto che sono decorsi quasi 10 anni dai fatti oggetto di trattazione e laddove il precedente penale sempre in materia di stupefacenti risale all'anno 2006. 3.6. Con il quarto motivo il ricorrente Lo RD critica la logicità e la coerenza della motivazione anche sul punto della mancata esclusione della circostanza aggravante del concorso con un soggetto minore di cui all'art. 112 cod. pen. con riferimento al capo 18) dell'imputazione. A parere della difesa, la sentenza della Corte d'appello ha errato nello sviluppo logico considerando che la strumentalizzazione di due minorenni sia prova dell'effettivo concorso degli stessi nel reato. Ritiene il ricorrente che per esservi la prova di concorso idonea ad integrare la circostanza dell'art. 112 cod. pen. non sia sufficiente considerare l'uso strumentale di due minori nell'ambito della cessione di stupefacenti, in particolare utilizzandoli per prendere contatti con gli acquirenti a cui poi consegnare la sostanza stupefacente, rimanendo il Lo RD in una posizione defilata. Tale condotta secondo il ricorrente costituisce una mera strumentalizzazione non sufficiente a dimostrare l'induzione del minore stesso per utilizzarlo nella realizzazione del delitto e quindi la correità tra il Lo RD у л e i due minori coinvolti nell'attività.
3.7. Con il quinto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per considerarle prevalenti o equivalenti sulla ritenuta aggravante dell'art. 112 cod. pen. e ciò in riferimento sia al capo 18) sia al capo 19) della rubrica, avendo la motivazione della sentenza negato la possibilità di concedere alcun trattamento di favore in termini di ponderazione e commisurazione della sanzione a causa dei precedenti penali specifici e della reiterazione degli illeciti da parte del ricorrente. In tal modo la motivazione della sentenza avrebbe abbandonato il principio rieducativo della pena e il principio di ragionevolezza che avrebbe dovuto portare a ritenere in motivazione anche la lieve entità dei fatti in ordine alla quantità e qualità delle sostanze stupefacenti cedute. 4 3.8. Con il sesto motivo di ricorso Lo RD SC, sempre sul piano della logicità e non contraddittorietà della motivazione, lamenta la non corretta individuazione della pena base irrogata rispetto alla pena edittale in riferimento sia al capo 18) sia al capo 19) della rubrica. In particolare, il ricorrente prospetta una motivazione apparente in quanto non ancorata a nessun dato razionale che vada oltre il riferimento a mere formule di stile senza argomentazione specifica sulla quantità eccessiva di pena irrogata. L'individuazione della pena base in anni 2, mesi 3 di reclusione a fronte di un minimo edittale di gran lunga inferiore non risulterebbe sufficientemente motivata in modo logico ed adeguato, anche in considerazione del fatto che con gli aumenti di pena previsti per le aggravanti, calcolati proprio in proporzione alla pena base individuata, la pena finale irrogata al ricorrente giunge sino ad anni sei, mesi tre di reclusione ossia ben due anni e tre mesi oltre il massimo edittale fissato dalla stessa fattispecie incriminatrice.
4. Il primo motivo di ricorso presentato da AS lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 530 cod. proc. pen. in quanto "la sentenza si limita ad una succinta, se non laconica, esposizione del fatto contestato allo AS e fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni del teste AC trascurando e non fornendo adeguata motivazione in ordine a tutti i rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello" spiegando tale asserzione con la considerazione che il teste AC non ha mai espresso certezze in ordine al fatto che l'incontro tra AS e RI abbia avuto ad oggetto un passaggio di sostanza stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Circa il ricorso comune a SI OV, IB NZ e AS M AC, con cui si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 158, 159 e 161 cod. pen. nonché all'art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato l'estinzione dei reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica per intervenuta prescrizione, il Collegio ritiene che non meriti accoglimento. 12. Tenuto conto del dictum di Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266819-01, innanzi tutto si deve ritenere ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico 5 motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., ma gli argomenti esposti dai ricorrenti non sono accoglibili. Invero i citati ricorrenti espongono il calcolo dei termini di prescrizione 3. relativamente ai reati loro rispettivamente ascritti al capo 1) (commesso il 21 giugno 2011), al capo 2) (commesso il 23 giugno 2011) e al capo 24) (commesso il 27 giugno 2011) che anche tenendo conto dei periodi di - sospensione dei termini dovuti a rinvio per legittimo impedimento o per l'astensione dalle udienze, in primo e in secondo grado - devono considerarsi decorsi rispettivamente in data 12 gennaio 2022 per il capo 1) dell'imputazione, in data 14 gennaio 2022 per il capo 2) dell'imputazione e in data 18 gennaio 2022 per il capo 24) della rubrica. Secondo la prospettiva dei ricorrenti l'estinzione dei reati per il decorso dei termini di prescrizione si è avverata anche volendo considerare gli ulteriori 64 giorni di sospensione relativi al periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e l'11maggio 2020 a seguito della sospensione per il periodo di esposizione dovuto alla pandemia da Covid. Trattandosi di date antecedenti alla pronuncia di secondo grado emessa in data 30 giugno 2022 il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato.
4. Atteso che la sentenza della Corte di appello di Palermo pronunciata in data 30 giugno 2022 ha riqualificato tutti i fatti ascritti riconducendoli alla fattispecie dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ritenendo la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., ai fini del calcolo del termine di prescrizione, si deve tener conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen., avvenuta in primo grado rispettivamente alle udienze del 2 marzo 2015 per un rinvio per legittimo у л impedimento con sospensione per 42 giorni, del 21 settembre 2015 per 14 giorni, del 16 maggio 2016 per giorno 21, del 6 giugno 2016 per giorni 7, del 18 dicembre 2018 per giorni 70, del 12 maggio 2020 per giorni 48, del 29 giugno 2020 per giorni 1. 5. La difesa erra nel calcolo del termine prescrizionale fissandolo in anni 10: pur avendo genericamente indicato i singoli passaggi di tale calcolo, la difesa muove dalla considerazione della pena detentiva comminata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto del minimo indicato dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. aumentata di due terzi fino a 10 anni in applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e specifica (art. 99, comma quarto, ultima parte, cod. pen.).
6. Tale termine deve essere però ulteriormente aumentato in relazione alle interruzioni ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. in considerazione della ritenuta recidiva - di anni 6 e mesi 8, ossia di due terzi rispetto al termine di anni 10 individuato a norma dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. giungendo così ad un termine complessivo di anni 16 e mesi 8, cui va ulteriormente aggiunto quello di mesi 6 e giorni 22 per le varie sospensioni.
7. A favore della linea interpretativa implicitamente sostenuta dai ricorrenti si rintraccia una sola pronuncia secondo cui, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518).
8. A fronte, si registra un consolidato, successivo, orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, volto a ritenere che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incida sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802).
9. Tale orientamento non comporta alcuna violazione del principio del ne bis in idem in senso sostanziale in quanto è la fonte ordinaria ad indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia у valenza. 10. Non si rinviene nemmeno una violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Larnirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01). 11. Pertanto, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo conto sia dell'aumento 7 previsto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. oltre agli eventuali periodi di sospensione. Di conseguenza: per il capo 1 della rubrica, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in data 21 giugno 2011, considerando l'aumento pari a 2/3 ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. per la recidiva reiterata contestata il termine di prescrizione è da individuare in anni 17, mesi 4 e giorni 22 dalla data del 21 giugno 2021; quindi il termine prescrizionale non è maturato. Parimenti per il capo 2) dell'imputazione il medesimo calcolo porta a determinare l'avvenuta prescrizione del reato in anni 17, mesi 4 e giorni 22 dalla data del 23 giugno 2021. Per il capo 24) dell'imputazione a carico di AS il medesimo calcolo porta a determinare l'avvenuta prescrizione del reato in anni 17, mesi 4 e giorni 22 dalla data del 27 giugno 2021. Quindi i termini prescrizionali non sono maturati. Di conseguenza i ricorsi sul punto sono rigettati. 12. Il secondo motivo si ricorso sulla ritenuta recidiva esposto da IB NZ si allinea a una giurisprudenza sull'applicabilità della recidiva reiterata solo se precedentemente sia stato dichiarato recidivo, che però risulta superata dal Supremo Collegio nomofilattico con la recente sentenza Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01 che ha dettato il principio per cui - in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Sulla base di tale arresto il ricorso va pertanto respinto. у 13. Il primo motivo di ricorso (che verte sulla prova dei tre episodi contestati) л e il secondo motivo di Lo RD tendono a una rielaborazione delle deduzioni probatorie che nelle univoche motivazioni di primo e secondo grado sono esposte con linearità logica e sufficiente coerenza. Il thema decidendum su cui i motivi in parola vogliono condurre l'impugnativa tende a valutare se la visione del frame riportata dal teste in dibattimento può essere sufficiente come prova, sebbene atipica. Invero, la testimonianza di 8 AP, come riportata e valutata in motivazione, si esprime in termini non dubitativi sull'identificazione dell'imputato quale propria osservazione dei fotogrammi. Pertanto, trattandosi della valutazione della credibilità della testimonianza, come articolatamente motivata dai giudici di merito, non v'è luogo, nel giudizio di legittimità, per insinuare una rivalutazione della fondatezza e del significato probatorio intrinseco della deposizione di un teste operatore di p.g. che ha visionato dei fotogrammi individuandovi azioni e autori e riportandoli in dibattimento. 14. Anche il terzo motivo tende a una rielaborazione delle valutazioni sui precedenti penali ai fini del calcolo della recidiva, elaborazione sulle emergenze probatorie del curriculum criminale riservata al giudice di merito che comunque nella motivazione impugnata ha avuto esposti sufficienti e congrui elementi per ritenere il peso specifico dei precedenti dell'imputato. 15. Il quarto motivo di impugnazione tende a una rielaborazione delle valutazioni sul concorso dei minori. Invero, la motivazione spiega in modo lineare la condotta di partecipazione mediante l'utilizzo attivo dei due minori per prendere contatti con gli acquirenti a cui poi consegnare la sostanza stupefacente. Gli argomenti difensivi, al riguardo, sono imperniati sul ruolo svolto dai minori di mere vedette o esecutori solo strumentalizzati dall'imputato ma non concorrenti nel reato. 16. Il Collegio ritiene che tale argomento, volto a evidenziare una differenza tra strumentalizzazione e partecipazione del minore al fatto, non riesce ad andare oltre l'artificio retorico di escludere dal concorso di persone minori utilizzati da un soggetto maggiorenne nella prassi organizzativa dell'esecuzione del reato (funzione di vedetta, appostamenti, riferire contatti con i clienti). Atteso che l'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia "determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto", ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte ad opera dell'art. 11, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, di "essersi comunque avvalso degli stessi" o di aver con questi "partecipato nella commissione di un delitto", si configura la circostanza aggravante dell'art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen., in caso di concorso con soggetti di minore età qualsiasi forma di utilizzo nell'esecuzione anche soltanto di una frazione della condotta, di soggetti vulnerabili che in ragione della loro età, possono avere una minore consapevolezza del disvalore sociale del contributo causale, psicologico o esecutivo dato all'esecuzione del reato. Sulla stessa linea si legga Sez. 4, n. 9 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270-02 in tema di stupefacenti, con riguardo alla circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che richiama l'art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen. Pertanto, anche il quarto motivo di ricorso di Lo RD va rigettato. 17. Sono da rigettare anche i motivi quinto e sesto con cui il ricorrente, mediante la critica alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al calcolo della pena base, chiede sostanzialmente di rifare il giudizio sul disvalore penale del fatto anche sul piano dell'equivalenza o prevalenza delle circostanze, attività non consentita al giudice di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione che, invero, nella sentenza impugnata ha avuto un adeguato e logico luogo di valutazione, peraltro convincente e coerente con le emergenze probatorie anche laddove espone i motivi e gli argomenti posti a fondamento del legittimo esercizio della discrezionalità del giudice di merito nel misurare la pena base e la ponderazione delle circostanze. 18. L'analisi del primo motivo di ricorso presentato da AS con cui lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 530 cod. proc. pen. porta a ritenere, oltre la genericità, un'impropria richiesta di valutazione nel merito del fatto laddove aggredisce la sentenza in quando si limiterebbe "ad una succinta, se non laconica, esposizione del fatto contestato allo AS e fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni del teste AC trascurando e non fornendo adeguata motivazione in ordine a tutti i rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello". Si tratta di una mera e generica asserzione - sulla considerazione che il teste AC non avrebbe mai espresso certezze in ordine al fatto che l'incontro tra AS e RI abbia avuto ad oggetto un passaggio di sostanza stupefacente che non tiene conto dello sviluppo argomentativo della у motivazione impugnata che anche sul punto espone in modo logico il materiale л probatorio costituito non soltanto dalla citata deposizione ma da una rete di univoci accertamenti in sede di indagini preliminari. Tutti i motivi dei ricorsi devono essere rigettati e segue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 10
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore рио договено RU DA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5.7 NOV 2023 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO e Caliendo 11 . pagamento delle spese processuali. Il Presidente SC RI AM