Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2023, n. 44610
CASS
Sentenza 21 settembre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4), cod. pen., che contempla il caso in cui il concorrente maggiorenne abbia determinato il minore a commettere il reato, è configurabile anche nell'eventualità in cui il primo, per lo stato di vulnerabilità del minore, si sia avvalso, in qualsiasi forma, del suo apporto o lo abbia utilizzato per l'esecuzione del reato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2023, n. 44610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44610
    Data del deposito : 21 settembre 2023

    Testo completo