Articolo 1 della Legge 20 gennaio 1997, n. 17
Articolo 2
Versione
13 febbraio 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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