Sentenza 21 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/10/2022, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 01639/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2022, proposto da
TO NZ, TO RM, TO ME LU, TO NN e TO AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Giuseppe Mazzini, n. 56;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. NZ;
A.N.A.S. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Roberta Anna Ninni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza/diffida, inviata a mezzo p.e.c. il 16/03/2022, tendente ad ottenere la restituzione dei terreni de quibus previa riduzione in pristino ai ricorrenti, ovvero l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, nonché per la condanna delle predette Amministrazioni a concludere il procedimento con l'azione di un provvedimento espresso e per la nomina di un Commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e dell’A.N.A.S. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to G. Greco De Pascalis e avv.to C. Cascavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I cinque coeredi ricorrenti - proprietari dei terreni siti in agro di Lecce e censiti al N.C.E.U. del Comune di Lecce al foglio 196, particelle 1748, 791, 1770, 108, 1746,1744, 790 e 794, occupati, complessivamente per mq. 12.369,30, da A.N.A.S. S.p.A. nel 1974 (senza formale procedimento ablatorio), in occasione della realizzazione dello svincolo della Strada Statale 613 e della Strada Statale 16 - con ricorso notificato l’11/05/2022 e depositato in giudizio il 17/05/2022 - chiedono l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza/diffida, inviata a mezzo p.e.c. il 16/03/2022, tendente ad ottenere la restituzione, previa riduzione in pristino, ai ricorrenti dei terreni de quibus , ovvero l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, nonché di ordinare ex art. 117, co. 2 c.p.a., alle predette Amministrazioni di concludere il procedimento con l'azione di un provvedimento espresso e, in caso di definitiva acquisizione dei terreni da parte della P.A., di determinare e disporre il versamento in favore dei ricorrenti dell’importo complessivo di € 434.094,65, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio, dovuto a titolo di indennizzo e di risarcimento ai sensi dell’art 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e la nomina di un Commissario ad acta affinché sovraintenda e provveda in caso perduri l’inerzia da parte dell’Amministrazione Comunale, oltre il termine dei 30 giorni prescritto ex art. 117 comma 2 c.p.a..
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
Sul ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., in presenza dei presupposti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.
Violazione del principio di efficienza dell’attività amministrativa; violazione dell’obbligo di provvedere e concludere il procedimento amministrativo; violazione art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001; violazione art. 2 della L. n. 241/1990; Violazione dell’art. 97 Costituzione; Violazione L. n. 241/1990; Violazione artt. 13 e ss. della L. n. 1150/1942. Violazione art. 16 co. 9 e 10 della L. n. 1150/1942; violazione art. 23 L. n. 1150/1942. Violazione art. 21 e 37 L.R. Puglia n. 56/1980. Eccesso di potere.
Il 19/05/2022, si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un breve atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 05/06/2022, si è costituita in giudizio anche l’A.N.A.S. S.p.A., depositando un breve atto di costituzione, nel quale ha chiesto che il ricorso venda dichiarato inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto e diritto.
Il 12/09/2022, A.N.A.S. S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, non avendo questi ultimi “ offerto alcuna prova non solo in ordine alla predetta qualità di eredi ma anche in ordine alla proprietà degli immobili oggetto di causa ”, con conseguente inammissibilità del ricorso, nonché l’infondatezza e l’inammissibilità dello stesso, essendo (in tesi) “ inammissibile nella fattispecie de qua il rimedio avverso il silenzio facendo difetto in capo al proprietario del bene illegittimamente trasformato dalla p.a. per scopi di pubblica utilità, sia la situazione legittimante ( di interesse legittimo pretensivo) sia l’interesse all’azione ex art. 31 c.p.a. ”, chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, nonchè infondato in fatto e diritto.
Il 16/09/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio brevi repliche alla memoria difensiva di A.N.A.S. S.p.A. del 12/09/2022, replicando alle eccezioni avversarie e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Nella Camera di Consiglio del 28/09/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, regolare in rito, è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Deve essere, anzitutto, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata (genericamente) dall’A.N.A.S. S.p.A. nella memoria difensiva depositata il 12/09/2022, in quanto i predetti ricorrenti hanno prodotto in giudizio sia le visure catastali degli immobili in questione, intestati ai loro genitori, sia i certificati di morte di questi ultimi e lo stato di famiglia da cui risulta la loro qualità di figli legittimi e, quindi, di eredi necessari degli intestatari catastali, né le parti resistenti assumono che i coeredi ricorrenti abbiano rinunciato all’eredità.
2. - Ciò premesso, osserva il Collegio che la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza/diffida, inviata a mezzo p.e.c. il 16/03/2022, tendente ad ottenere la restituzione, previa riduzione in pristino, dei terreni de quibus (che, per affermazione dei ricorrenti non contestata dalle Amministrazioni resistenti, sono stati occupati, complessivamente per circa mq. 12.369,30, da A.N.A.S. S.p.A. nel 1974, senza formale procedimento ablatorio, in occasione della realizzazione dello svincolo della Strada Statale 613 e della Strada Statale 16), ovvero l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., va accolta, sussistendo, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, l’obbligo delle P.A. resistenti di riscontrarla esplicitamente (cfr. T.A.R. Lecce, Sezione III, 26/01/2018, n. 97).
In particolare, “ La giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla p.a. affinché avvii il procedimento di acquisizione; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014).
L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino.
Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente.
Pertanto, sebbene l’art. 42 - bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la p.a. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Cons. St., A.P., n. 2 del 9.2.2016).
La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all’art. 42-bis per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell’Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015) ” (Cfr.: T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).
3. - Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto parzialmente, con accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza/diffida, inviata a mezzo p.e.c. il 16/03/2022, tendente ad ottenere la restituzione, previa riduzione in pristino, ai ricorrenti dei terreni de quibus , ovvero l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., e con condanna delle stesse Amministrazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione, Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., ordina alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti sopra indicata nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Condanna le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO