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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/11/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3351/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi - Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice relatore
Dott. Alessandro D'Aniello - Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DONATO BARUFFINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(già – C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CP_2 C.F._2
30.3.1976, rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA SIMONETTA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE PE PREMESSO che la coppia ha le seguenti figlie: (nata il [...]), (nata il [...]) e PE1 PE3
(nata il [...]) e che tra le parti è intervenuto divorzio con sentenza N. 792/2012 del Tribunale di Como, già modificata con decreto del Tribunale di Como N. 7814/2017 (che aveva posto a carico del padre un PE contributo al mantenimento delle due figlie, all'epoca ancora minorenni, e di € 550 mensili, oltre PE3 al 50% delle spese di cura straordinarie non coperte dal SSN, confermando nel resto, la sentenza di divorzio); RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 10.11.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, a parziale modifica della sentenza di divorzio N.
792/2012 del Tribunale di Como, come già modificata con decreto del Tribunale di Como N. 7814/2017:
1. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese PE (entro il 20 per la sola mensilità di novembre 2025) direttamente alla figlia a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), con ripartizione tra i genitori al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
2. revoca, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, dell'assegno di mantenimento e del contribuito alle spese straordinarie per la figlia PE3
3. spese di lite compensate.
RITENUTO che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale in quanto conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
RITENUTO che l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio N. 792/2012 del Tribunale di Como, già modificata con decreto del Tribunale di Como
N. 7814/2017:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) CONFERMA, nel resto, per quanto di ragione;
3) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi - Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice relatore
Dott. Alessandro D'Aniello - Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DONATO BARUFFINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(già – C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CP_2 C.F._2
30.3.1976, rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA SIMONETTA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE PE PREMESSO che la coppia ha le seguenti figlie: (nata il [...]), (nata il [...]) e PE1 PE3
(nata il [...]) e che tra le parti è intervenuto divorzio con sentenza N. 792/2012 del Tribunale di Como, già modificata con decreto del Tribunale di Como N. 7814/2017 (che aveva posto a carico del padre un PE contributo al mantenimento delle due figlie, all'epoca ancora minorenni, e di € 550 mensili, oltre PE3 al 50% delle spese di cura straordinarie non coperte dal SSN, confermando nel resto, la sentenza di divorzio); RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 10.11.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, a parziale modifica della sentenza di divorzio N.
792/2012 del Tribunale di Como, come già modificata con decreto del Tribunale di Como N. 7814/2017:
1. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese PE (entro il 20 per la sola mensilità di novembre 2025) direttamente alla figlia a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), con ripartizione tra i genitori al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
2. revoca, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, dell'assegno di mantenimento e del contribuito alle spese straordinarie per la figlia PE3
3. spese di lite compensate.
RITENUTO che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale in quanto conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
RITENUTO che l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio N. 792/2012 del Tribunale di Como, già modificata con decreto del Tribunale di Como
N. 7814/2017:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) CONFERMA, nel resto, per quanto di ragione;
3) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott. Alessandro Petronzi