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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2759/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010167943001 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 29/05/2025, la sig.ra Ricorrente_1, in proprio, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00101679 43 001, notificata in data 14/04/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa da
Equitalia Giustizia, del complessivo importo di € 2.819,28, a seguito del mancato pagamento del Contributo
Unificato liquidato in relazione alla partita di credito 000575/2024 – Corte d'Appello di Brescia.
La ricorrente ha fatto rilevare l'illegittimità della Cartella di Pagamento e la non debenza del tributo, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, chiedendone l'annullamento.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 13/06/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, essendo competente a decidere la controversia il Tribunale Ordinario di
Brescia.
Ha inoltre fatto rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione l'attività propria dell'Ente impositore.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La sig.ra Ricorrente_1, con propria Comunicazione depositata il 16/07/2025, ha fatto rilevare che la Corte d'Appello di Brescia ha comunicato di aver annullato la partita di credito iscritta a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che la giurisdizione per il ricorso relativo al contributo unificato iscritto a ruolo dalla Corte d'Appello, è generalmente civile (in quanto si tratta di controversie relative alle spese di giustizia nel processo civile), ma la competenza specifica dipende dalla natura della controversia originale e dalla fase;
spesso, eventuali contestazioni sull'iscrizione a ruolo o sulla liquidazione del contributo unificato, se relative a una fase di merito, ricadono nella competenza del giudice di merito stesso (es. il
Tribunale o la Corte d'Appello) o, in casi specifici, del giudice tributario se configurabile una natura tributaria o, in via residuale, del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per atti di gestione della cancelleria, ma il cuore della questione è nel processo civile.
Nel caso che ci riguarda la ricorrente ha impugnato la Cartella di Pagamento contenete l'iscrizione a ruolo di un Contributo Unificato, avendola ritenuta illegittima in quanto, a fronte di una delibera di non ammissione da parte dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, a seguito di apposito reclamo la Corte d'Appello della medesima circoscrizione, accogliendo il reclamo aveva ammesso l'attuale ricorrente al patrocinio a spese dello stato.
Non avendo la controversia natura tributaria, la competenza, pertanto, non è di questo Giudice ma della
Corte d'appello di Brescia.
In ogni caso la ricorrente ha prodotto una comunicazione con la quale la Corte d'Appello di Brescia le ha riferito di aver annullato l'iscrizione a ruolo oggetto del giudizio e che, pertanto, sarebbe cessata la materia del contendere senza, peraltro, richiedere formalmente l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2759/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010167943001 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 29/05/2025, la sig.ra Ricorrente_1, in proprio, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00101679 43 001, notificata in data 14/04/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa da
Equitalia Giustizia, del complessivo importo di € 2.819,28, a seguito del mancato pagamento del Contributo
Unificato liquidato in relazione alla partita di credito 000575/2024 – Corte d'Appello di Brescia.
La ricorrente ha fatto rilevare l'illegittimità della Cartella di Pagamento e la non debenza del tributo, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, chiedendone l'annullamento.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 13/06/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, essendo competente a decidere la controversia il Tribunale Ordinario di
Brescia.
Ha inoltre fatto rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione l'attività propria dell'Ente impositore.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La sig.ra Ricorrente_1, con propria Comunicazione depositata il 16/07/2025, ha fatto rilevare che la Corte d'Appello di Brescia ha comunicato di aver annullato la partita di credito iscritta a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che la giurisdizione per il ricorso relativo al contributo unificato iscritto a ruolo dalla Corte d'Appello, è generalmente civile (in quanto si tratta di controversie relative alle spese di giustizia nel processo civile), ma la competenza specifica dipende dalla natura della controversia originale e dalla fase;
spesso, eventuali contestazioni sull'iscrizione a ruolo o sulla liquidazione del contributo unificato, se relative a una fase di merito, ricadono nella competenza del giudice di merito stesso (es. il
Tribunale o la Corte d'Appello) o, in casi specifici, del giudice tributario se configurabile una natura tributaria o, in via residuale, del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per atti di gestione della cancelleria, ma il cuore della questione è nel processo civile.
Nel caso che ci riguarda la ricorrente ha impugnato la Cartella di Pagamento contenete l'iscrizione a ruolo di un Contributo Unificato, avendola ritenuta illegittima in quanto, a fronte di una delibera di non ammissione da parte dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, a seguito di apposito reclamo la Corte d'Appello della medesima circoscrizione, accogliendo il reclamo aveva ammesso l'attuale ricorrente al patrocinio a spese dello stato.
Non avendo la controversia natura tributaria, la competenza, pertanto, non è di questo Giudice ma della
Corte d'appello di Brescia.
In ogni caso la ricorrente ha prodotto una comunicazione con la quale la Corte d'Appello di Brescia le ha riferito di aver annullato l'iscrizione a ruolo oggetto del giudizio e che, pertanto, sarebbe cessata la materia del contendere senza, peraltro, richiedere formalmente l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)