Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 12/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 28/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. NN NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37942 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxxx, nato a [...] il xxxxx (xxxxxxx) e ivi residente in via xxxxx n. xx, rappresentato e difeso dall’Avv. Isabella Rago ([...]) d’intesa con l’Avv. Stabilito Gualtiero Ferrari ([...]) ed elettivamente domiciliato in Piacenza presso lo studio dell’Avv. Rago alla via Sant’Eufemia n. 34 (rago.isabella@onlineavvocatipc.it);
contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITO nella pubblica udienza dell’11.2.2026 l’Avv. De Leonardis per l’INPS; nessuno comparso per il ricorrente;
ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato in data xxxxx il sig. xxxxx, già dipendente dell’Ente Comando Prov. VV.FF. di xxxxx, premesso:
· di essere titolare dall’xxxxx di pensione ex INPDAP (n. xxxxxx) liquidata con il sistema misto, non potendo far valere, alla data del 31.12.1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni ma possedendo a quella data un’anzianità in attività di servizio di 13 anni e 8 mesi;
· che a mente dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo»;
· che il trattamento pensionistico in godimento è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44, comma 1, del medesimo d.P.R., in base al quale «La pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento»;
· di avere, con nota del xxxxx indirizzata all’INPS (e da quest’ultimo ricevuta il xxxxx), diffidato l’Istituto a provvedere entro 30 giorni alla corretta liquidazione della sua pensione, in applicazione del citato art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, prospettando in mancanza il ricorso all’autorità giudiziaria;
· che detta istanza sarebbe rimasta inevasa;
· che con sentenza n. 12/2021/QM/SEZ del 9.9.2021 le Sezioni Riunite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile»;
ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nella misura indicata dalle Sezioni Riunite con la pronuncia da ultima citata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. – Con note depositate il xxxxx il sig. xxxxx ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso.
3. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui – dopo aver documentato l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 in sede di prima liquidazione, pur dando atto che ciò non fosse stato esplicitato nella relativa determinazione, ed evidenziato che detta applicazione era stata rappresentata all’interessato con nota del xxxxx della Direzione Provinciale di xxxxxxx, di riscontro all’istanza pervenuta il xxxxx – ha chiesto di: i) in via principale, rigettare la domanda con rifusione di spese; ii) in via subordinata, previa accertamento dell’avvenuta applicazione dell’aliquota del 2,44%, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
4. – Con memoria depositata il xxxxxx la difesa del ricorrente, preso atto della «rideterminazione del trattamento pensionistico», ha:
· chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
· insistito per la compensazione delle spese legali, in quanto: i) nella determina di pensione non è stata indicata l’applicazione della percentuale di incremento ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che avrebbe consentito al sig. xxxxx di essere consapevole della concessione del beneficio; ii) la risposta dell’Amministrazione, inviata in pendenza della diffida, non sarebbe mai pervenuta all’istante e l’INPS non avrebbe fornito prova certa del suo ricevimento;
· prospettato la mancata partecipazione all’udienza di discussione del ricorso fissata per il 28.1.2026, al fine di non gravare il ricorrente di ulteriori spese.
5. – Il xxxxx l’INPS ha depositato copia della busta della nota raccomandata (prot. xxxxxxx), attestante la compiuta giacenza al xxxxx (dunque prima del deposito del ricorso) – ai sensi dell’art. 8 della l. 20.11.1982, n. 890 – con riferimento alla notifica del riscontro fornito al ricorrente in merito all’applicazione dell’aliquota del 2,44% ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini della liquidazione della pensione.
6. – Alla pubblica udienza del 28.1.2026, nessuno comparso per il ricorrente, l’Avv. De Leonardis, evidenziando di aver effettuato il citato deposito documentale il giorno prima dell’udienza e ritenendo detta documentazione rilevante ai fini della definizione delle spese, ha chiesto un termine per garantire il contraddittorio. Questo giudice, accogliendo la richiesta, ha rinviato la causa all’udienza dell’11.2.2026, concedendo alle parti termine per eventuali note sino a dieci giorni prima.
7. – All’odierna udienza pubblica la difesa dell’INPS ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese del ricorrente.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
8. – È stato chiarito che «la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
In relazione a quanto precede, avuto riguardo all’avvenuta applicazione dell’aliquota richiesta dal ricorrente in base all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla luce del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che l’INPS ha documentato di aver fornito riscontro all’istante, odierno ricorrente, in data (xxxxxx) antecedente a quella di deposito del mezzo introduttivo del presente giudizio (xxxxx), sussistono i presupposti per la condanna del sig. xxxxx alla refusione delle spese, che si liquidano in dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37942, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il ricorrente, soccombente virtuale, alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 300,00 (trecento/00).
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza dell’11.2.2026.
Il Giudice
(NN NA)
Depositata il 12.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(NC RI FA)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(NN NA)
Depositata il 12.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(NC RI FA)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 12.2.2026 Il Funzionario
(NC RI FA)
(f.to digitalmente)