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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 515/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BOETI PAOLA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in P.LE MACINA 3 PARMA, presso lo studio dell'avv. BOETI PAOLA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. PESCATORE Controparte_1 P.IVA_2
GIACOMO e dell'avv. ZANOTTI DARIO, domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
) Parte_2 C.F._1
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 515/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di esponendo: Parte_1 Controparte_1
che, successivamente all'uscita del socio (deceduto il 09/01/2017) dalla società, da Parte_3
lui amministrata fino all'anno 2016, a seguito di controlli contabili interni, risultavano innumerevoli e sospette operazioni di prelievo di contanti effettuati dal conto corrente societario nel periodo gennaio 2013 - settembre 2014; che tali operazioni, ammontanti ad oltre euro 136.000,00, venivano effettuate da tale , Parte_2
preteso delegato ad operare sul rapporto indicato;
che la firma del supposto delegante a favore del preteso delegato è certamente apocrifa;
che lo stesso non appena avvedutosi dei prelievi ingiustificati dal conto corrente della Pt_3
società, provvedeva a revocare formalmente la delega al suddetto , pur senza averla mai Pt_2
conferita, evidentemente al fine di impedire ulteriori illegittime operazioni;
che i prelievi di contanti, contestati in questa sede, venivano effettuati tutti allo sportello, anche giornalmente ed anche per importi assai rilevanti: così, a titolo esemplificativo, in data 07.07.2013 venivano ritirati € 3.950,00; in data 10.07.2013 € 950,00; in data 17.07.2013, con due distinti ritiri,
€ 1.000,00 ed € 400,00; in data 18.07.2013 ancora €200,00; in data 05.12.2013 € 1.700,00; in data
09.12.2013 € 1.400,00; in data 13.12.2013 € 1.300,00; che, nei fatti descritti sarebbe ravvisabile la responsabilità di (già Controparte_1 [...]
per violazione degli artt. 1218, 1176, 2° comma, e 1856 c.c., per non aver verificato CP_2
l'autenticità della firma apposta sul documento contenente il conferimento di delega ad operare sul conto corrente di (se non addirittura per aver omesso di accertarsi dell'identità del Parte_1
soggetto che tale firma aveva apposto) e per non aver adeguatamente vigilato sulla regolarità delle operazioni effettuate allo sportello dal . Pt_2
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto che sia dichiarata la responsabilità di Controparte_1
per violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c. e 1856 c.c., e che la banca sia condannata al
[...]
risarcimento dei danni subiti dalla società, quantificati nella somma di euro 136.318,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o nella diversa maggiore o minor somma accertata in giudizio. si è costituita eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 119 Controparte_1
TUB e, comunque, ai sensi degli artt. 1857 e 1832 c. 1 c.c., avendo la società attrice avanzato le proprie doglianze dopo quasi dieci anni dalla esecuzione delle operazioni.
Nel merito, la convenuta ha contestato le avverse deduzioni, in considerazione del fatto che la firma della delega veniva sottoscritta e autenticata di fronte a funzionario della Banca e che, comunque, quest'ultima operava con tutta la diligenza pretendibile, tenendo conto anche del fatto, che il
[...] era il soggetto che operava abitualmente sul conto corrente della società, effettuando non solo Pt_2
prelievi, ma anche versamenti a favore della allo sportello. Pt_1
Secondo la convenuta, in ogni caso, ai fini dell'applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, non basterebbe la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione né deve essere un esperto grafologo.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda con condanna di parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c., o, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda, di essere manlevata dal , che ha chiamato in causa e che è rimasto contumace. Pt_2
A parere di questo giudicante, la domanda non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Secondo parte attrice, avrebbe effettuato dei prelevamenti allo sportello della banca, Parte_2
sul conto corrente della società, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e settembre 2014, sulla base di una delega nella quale la firma del delegante sarebbe apocrifa.
La stessa parte attrice ritiene, pertanto, responsabile, del preteso danno subito dalla società, l'Istituto di credito convenuto, per non avere verificato l'autenticità della firma del delegante apposta sulla delega o, addirittura, per aver omesso di accertare l'identità del soggetto che tale firma aveva apposto.
Risulta provato documentalmente che , nel periodo oggetto di causa, ha operato sul Parte_2
conto corrente della società su delega del suo amministratore, (rimasto tale fino Parte_3
all'anno 2016), conferita il 03.05.2012, in forma scritta, su modulistica dell'Istituto di credito, sulla quale un funzionario ha apposto la firma in corrispondenza della dicitura “visto per autenticazione firme” (doc. 3 di parte attrice). Risulta, dunque, documentalmente provato, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, che la banca ha verificato l'autenticità delle firme apposte sulla delega.
In questa sede, la falsità della firma del delegante è stata solamente sostenuta da pate attrice, ma non suffragata, quantomeno, dalla produzione di una perizia di parte, laddove, al contrario, parte convenuta ha prodotto perizia calligrafica che conclude per la autografia della stessa (doc. 6).
Risulta, altresì, provato documentalmente che il , nel periodo in oggetto, ed in forza della Pt_2
suddetta delega, ha eseguito allo sportello non solo prelevamenti, ma anche versamenti (doc. 5 di parte convenuta).
Infine, la suddetta delega risulta, successivamente, ovvero in data 07.10.2014, essere stata revocata dal delegante (doc. 4 di parte attrice), senza che il abbia promosso alcuna azione nei Pt_3
confronti di colui che in questa sede, per la prima volta, a distanza di ben quasi dieci anni dai fatti (e anni dopo non solo l'uscita del dalla società, ma anche il suo decesso, avvenuto nel gennaio Pt_3
2017), è stato indicato dalla società come falsus procurator.
La suddetta revoca, dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, costituisce conferma che il , fino a quel momento, aveva operato con il consenso del Pt_2 Pt_3
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. e, pertanto, si ritiene equo condannare parte attrice a versare alla convenuta una somma pari alla metà dell'importo liquidato nel dispositivo come compenso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna parte attrice ex art. 96, 3° comma, c.p.c. a pagare a parte convenuta la somma equitativamente liquidata in euro 7.000,00.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
14.000,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 12/06/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BOETI PAOLA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in P.LE MACINA 3 PARMA, presso lo studio dell'avv. BOETI PAOLA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. PESCATORE Controparte_1 P.IVA_2
GIACOMO e dell'avv. ZANOTTI DARIO, domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
) Parte_2 C.F._1
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 515/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di esponendo: Parte_1 Controparte_1
che, successivamente all'uscita del socio (deceduto il 09/01/2017) dalla società, da Parte_3
lui amministrata fino all'anno 2016, a seguito di controlli contabili interni, risultavano innumerevoli e sospette operazioni di prelievo di contanti effettuati dal conto corrente societario nel periodo gennaio 2013 - settembre 2014; che tali operazioni, ammontanti ad oltre euro 136.000,00, venivano effettuate da tale , Parte_2
preteso delegato ad operare sul rapporto indicato;
che la firma del supposto delegante a favore del preteso delegato è certamente apocrifa;
che lo stesso non appena avvedutosi dei prelievi ingiustificati dal conto corrente della Pt_3
società, provvedeva a revocare formalmente la delega al suddetto , pur senza averla mai Pt_2
conferita, evidentemente al fine di impedire ulteriori illegittime operazioni;
che i prelievi di contanti, contestati in questa sede, venivano effettuati tutti allo sportello, anche giornalmente ed anche per importi assai rilevanti: così, a titolo esemplificativo, in data 07.07.2013 venivano ritirati € 3.950,00; in data 10.07.2013 € 950,00; in data 17.07.2013, con due distinti ritiri,
€ 1.000,00 ed € 400,00; in data 18.07.2013 ancora €200,00; in data 05.12.2013 € 1.700,00; in data
09.12.2013 € 1.400,00; in data 13.12.2013 € 1.300,00; che, nei fatti descritti sarebbe ravvisabile la responsabilità di (già Controparte_1 [...]
per violazione degli artt. 1218, 1176, 2° comma, e 1856 c.c., per non aver verificato CP_2
l'autenticità della firma apposta sul documento contenente il conferimento di delega ad operare sul conto corrente di (se non addirittura per aver omesso di accertarsi dell'identità del Parte_1
soggetto che tale firma aveva apposto) e per non aver adeguatamente vigilato sulla regolarità delle operazioni effettuate allo sportello dal . Pt_2
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto che sia dichiarata la responsabilità di Controparte_1
per violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c. e 1856 c.c., e che la banca sia condannata al
[...]
risarcimento dei danni subiti dalla società, quantificati nella somma di euro 136.318,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o nella diversa maggiore o minor somma accertata in giudizio. si è costituita eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 119 Controparte_1
TUB e, comunque, ai sensi degli artt. 1857 e 1832 c. 1 c.c., avendo la società attrice avanzato le proprie doglianze dopo quasi dieci anni dalla esecuzione delle operazioni.
Nel merito, la convenuta ha contestato le avverse deduzioni, in considerazione del fatto che la firma della delega veniva sottoscritta e autenticata di fronte a funzionario della Banca e che, comunque, quest'ultima operava con tutta la diligenza pretendibile, tenendo conto anche del fatto, che il
[...] era il soggetto che operava abitualmente sul conto corrente della società, effettuando non solo Pt_2
prelievi, ma anche versamenti a favore della allo sportello. Pt_1
Secondo la convenuta, in ogni caso, ai fini dell'applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, non basterebbe la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione né deve essere un esperto grafologo.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda con condanna di parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c., o, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda, di essere manlevata dal , che ha chiamato in causa e che è rimasto contumace. Pt_2
A parere di questo giudicante, la domanda non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Secondo parte attrice, avrebbe effettuato dei prelevamenti allo sportello della banca, Parte_2
sul conto corrente della società, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e settembre 2014, sulla base di una delega nella quale la firma del delegante sarebbe apocrifa.
La stessa parte attrice ritiene, pertanto, responsabile, del preteso danno subito dalla società, l'Istituto di credito convenuto, per non avere verificato l'autenticità della firma del delegante apposta sulla delega o, addirittura, per aver omesso di accertare l'identità del soggetto che tale firma aveva apposto.
Risulta provato documentalmente che , nel periodo oggetto di causa, ha operato sul Parte_2
conto corrente della società su delega del suo amministratore, (rimasto tale fino Parte_3
all'anno 2016), conferita il 03.05.2012, in forma scritta, su modulistica dell'Istituto di credito, sulla quale un funzionario ha apposto la firma in corrispondenza della dicitura “visto per autenticazione firme” (doc. 3 di parte attrice). Risulta, dunque, documentalmente provato, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, che la banca ha verificato l'autenticità delle firme apposte sulla delega.
In questa sede, la falsità della firma del delegante è stata solamente sostenuta da pate attrice, ma non suffragata, quantomeno, dalla produzione di una perizia di parte, laddove, al contrario, parte convenuta ha prodotto perizia calligrafica che conclude per la autografia della stessa (doc. 6).
Risulta, altresì, provato documentalmente che il , nel periodo in oggetto, ed in forza della Pt_2
suddetta delega, ha eseguito allo sportello non solo prelevamenti, ma anche versamenti (doc. 5 di parte convenuta).
Infine, la suddetta delega risulta, successivamente, ovvero in data 07.10.2014, essere stata revocata dal delegante (doc. 4 di parte attrice), senza che il abbia promosso alcuna azione nei Pt_3
confronti di colui che in questa sede, per la prima volta, a distanza di ben quasi dieci anni dai fatti (e anni dopo non solo l'uscita del dalla società, ma anche il suo decesso, avvenuto nel gennaio Pt_3
2017), è stato indicato dalla società come falsus procurator.
La suddetta revoca, dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, costituisce conferma che il , fino a quel momento, aveva operato con il consenso del Pt_2 Pt_3
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. e, pertanto, si ritiene equo condannare parte attrice a versare alla convenuta una somma pari alla metà dell'importo liquidato nel dispositivo come compenso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna parte attrice ex art. 96, 3° comma, c.p.c. a pagare a parte convenuta la somma equitativamente liquidata in euro 7.000,00.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
14.000,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 12/06/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi