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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/10/2025, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18267/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18267/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18267/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Montevecchio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta M.
OL RA in forza di procura alle liti del 25.09.2024 ATTRICE contro
(C.F. ) sito in , elettivamente Controparte_1 C.F._1 Pt_1 domiciliato in Torino, c.so Francia n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Consoli in forza di procura alle liti del 19.12.2024 CONVENUTO
Oggi 13 ottobre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e ai MOT AT ES e RI NA AZ sono comparsi: sono comparsi:
- per l'avv. AVOLA FARACI Parte_1
OB M.
- per l'avv. CONSOLI FILIPPO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. OL RA precisa le conclusioni come da note depositate.
L'Avv. Consoli precisa le conclusioni come da note depositate dando atto che laddove vi fosse stata l'adesione dell' il Condominio avrebbe accettato la Parte_1 proposta del Giudice.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18267/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Montevecchio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta M.
OL RA in forza di procura alle liti del 25.09.2024
ATTRICE contro
(C.F. ) sito in , elettivamente Controparte_1 C.F._1 Pt_1 domiciliato in Torino, c.so Francia n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Consoli in forza di procura alle liti del 19.12.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 13.10.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Respinte tutte le difese ed eccezioni di parte convenuta, voglia il Tribunale adito
In via preliminare
- respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziaria per l'asserita violazione del d. lgs. 28/2010, per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito
- ove preliminarmente si dichiari l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta revoca assembleare della delibera emessa il 25 giugno 2024 dall'assemblea ordinaria dei condomini del sito in Parte_2
, stante il parziale accoglimento delle censure mosse, avendo l'Assemblea Pt_1 condominiale ridotto da € 3.534,48 ad € 3.432,90 quanto dovuto dalla Parte_1 per il consuntivo spese gestione ordinaria 2022 /2023 e da € 8.127,32 ad € 7.140,04 quanto dovuto dalla per il consuntivo spese gestione riscaldamento Parte_1
pagina 2 di 9 2022 /2023, condannare parte convenuta - in virtù del principio della soccombenza virtuale - alla rifusione delle spese di mediazione sostenute da parte attrice, nella misura di € 810,45, e delle spese di lite, nella misura che il Giudice adito vorrà ritenere;
- ove alternativamente il Giudice, permanendo tra le parti forti posizioni di contrasto, ritenga di non definire il processo con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, previa occorrendo disponenda CTU, accertare che l'importo di Euro
3.432,90, richiesto alla a titolo di saldo per l'esercizio ordinario Parte_1 condominiale 2022 – 2023 non è in parte dovuto, riducendolo ad Euro 2.672,54, o al diverso minore importo che sarà ritenuto dal Giudice e che l'importo di Euro 7.140,04, asseritamente dovuto dalla a titolo di saldo per l'esercizio Parte_1 gestione riscaldamento condominiale 2022 – 2023 non è in parte dovuto, riducendolo al minore importo che sarà ritenuto, anche in via equitativa;
- con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative al procedimento di mediazione.”
Per Controparte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, dato atto delle rinunce alle domande originariamente proposte da parte attrice con le conseguenziali pronunce anche in punto spese,
In Via preliminare:
- dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta revoca assembleare delle deliberazioni impugnate da parte attrice;
In via preliminare ma subordinatamente a quanto sopra e quindi per il caso in cui l'Ill.mo
Tribunale adito non dovesse pronunciare l'avvenuta cessazione della materia del contendere per come sopra:
- accertare e dichiarare la violazione del D. Lgs. 28 del 2010 e conseguente l'improcedibilità della domanda giudiziaria per i motivi in atti, assumendo le più opportune determinazioni e pronunce del caso e di rito;
Nel merito, conseguenzialmente:
- accertare e dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem e per l'effetto rigettare le richieste di parte avversa e portate dell'atto di citazione in sua violazione per come meglio argomentato in narrativa;
- accertare l'infondatezza e rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice per come portato in atto di citazione in odio al convenuto per i motivi di cui in narrativa, mandando assolto il convenuto da ogni domanda nei suoi confronti formulata ex adverso.
- accertato che le domande ex adverso formulate nella memoria 171ter n.1 sub primo e secondo allinea, per tutti i motivi meglio in atti dedotti ed argomentati, costituiscono, la pagina 3 di 9 prima, domanda infondata in fatto e diritto e, la seconda, domanda nuova e relativa ad altro oggetto rispetto a quello in questa sede dedotto originariamente dall'attrice, essendo peraltro improcedibile nonché, subordinatamente, infondata in fatto ed in diritto, respingerle e mandare assolto il convenuto anche da queste domande nei suoi confronti.
In ogni caso: - condannare parte attrice alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio sostenuti dalla convenuta, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed Iva come per legge, ivi comprese quelle dell'eventuale CTU e sostenute per il CTP eventualmente nominando.
In via istruttoria: [omissis]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (in seguito “ ”) ha Parte_1 Parte_1 impugnato la deliberazione assunta dal sito in Parte_2
(in seguito “ ”) in data 25.06.2024, al punto 1 dell'ordine del giorno Pt_1 CP_1 rubricato: “Approvazione rendiconto spese condominiali e riscaldamento gestione
2022/2023 e gestione straordinaria incasso saldi gestioni 2021/2022”, per i seguenti motivi:
- la delibera era stata adottata in violazione dell'art. 1130 bis c.c. e del principio contabile di cassa, dal momento che per il periodo 1.10.2022-30.09.2023
l'amministratore aveva sottoposto all'assemblea alcune poste con imputazione non allineate con gli anni di riferimento, provocando così una confusione contabile non rispettosa delle regole stabilite dalla legge: erano, infatti, state inserite ed approvate come spese diverse fatture, riferite a periodi antecedenti o successivi rispetto a quello oggetto di esame, per un disallineamento contabile complessivo pari a € 3.848,40. Inoltre, in violazione del principio di cassa,
l'amministratore aveva inserito nella gestione condominiale 2022–2023 fatture pagate solo – e necessariamente – successivamente, mentre nella nota sintetica nulla viene riferito circa i rapporti in corso e le questioni pendenti;
- la delibera era stata, altresì, adottata in violazione delle tabelle millesimali condominiali: la delibera aveva, infatti, violato il criterio di ripartizione riguardo alle spese di montacarichi e alle spese di spargimento di sale;
a seguito di segnalazione all'amministratore da parte dell'attrice, questi si era proposto di correggere l'errore commesso, senza però richiedere l'accettazione della correzione da parte dell'assemblea, incorrendo in un eccesso di potere;
- in ultimo, la delibera era stata adottata in violazione del regolamento pagina 4 di 9 condominiale in quanto (i) il conteggio delle spese di riscaldamento risultava errato per non essere state correttamente imputate le spese da ripartire al 70%, al 30 % o in base ai millesimi, (ii) la fattura Unoenergy n. 2024007602 avrebbe dovuto essere contestata in quanto relativa a importi non dovuti e (iii) il riparto dei consumi del riscaldamento gestione 22/23 non era corretto posto che risultava che ben 12 unità immobiliari su un totale complessivo di 22 avevano registrato consumi pari a 0; dei restanti condomini, uno ha un consumo dichiarato di 0,08 Mwh e un altro di 0,02 e, dunque, solo otto condomini risultavano farsi carico della totalità dei consumi del Condominio.
ha concluso chiedendo: (i) la sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 delibera emessa in data 25.06.2024; (ii) l'accertamento che la delibera emessa il
25.06.2024 era viziata;
(iii) l'accertamento che l'importo di € 3.534,48, richiesto alla a titolo di saldo per l'esercizio ordinario condominiale 2022–2023 non Parte_1 era in parte dovuto, con riduzione a € 2.672,54; (iv) l'accertamento che l'importo di €
8.187,32, asseritamente dovuto da a titolo di saldo per l'esercizio Parte_1 ordinario condominiale 2022–2023 non era in parte dovuto, riducendolo al minore importo ritenuto corretto.
Il , costituendosi, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, in CP_1 quanto in data 19.12.2024 si era tenuta una nuova assemblea condominiale avente a oggetto la revoca della delibera impugnata e l'assunzione di nuova delibera sui punti contestati da controparte.
In ogni caso, parte convenuta ha lamentato:
- il mancato esperimento della mediazione su tutti i punti contestati nel proprio atto di citazione con conseguente improcedibilità della domanda;
- la violazione del principio del ne bis in idem relativamente al procedimento di mediazione n. 309/2023 dinanzi all'organismo di mediazione quanto CP_2 al riparto delle spese di riscaldamento;
- l'infondatezza delle doglianze avversarie sull'invalidità della delibera del
25.06.2024.
Il ha concluso chiedendo la dichiarazione di avvenuta cessazione della CP_1 materia del contendere in ragione della revoca della deliberazione impugnata e, in via subordinata, il rigetto delle domande attoree.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di improcedibilità della domanda pagina 5 di 9 proposta da parte convenuta nei limiti che seguono.
Il ha sostenuto l'improcedibilità della domanda in quanto parte attrice non CP_1 avrebbe “esperito la mediazione su tutti i punti in contestazione che in questa sede giudiziale invece ha lamentato”.
Si duole, infatti di come il punto 1. sub a) dell'atto di citazione, relativo alla violazione del principio di cassa, il punto 1. sub b), relativo all'assenza nella nota sintetica di alcuni rapporti in corso e di alcune questioni pendenti, e la contestazione sulla fattura
Unoenergy n. 2024007602 fossero doglianze nuove non costituenti oggetto della domanda di mediazione.
Tale prospettazione appare condivisibile.
Se è ben vero che, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”, e da ciò deriva una connaturale informalità degli atti e della sua procedura è, altresì, vero che la previsione dell'art. 4, comma 2, del
D.Lgs. n. 28/2010, che prevede l'indicazione nell'istanza di mediazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, comporta che rilevano quelle difformità tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quelli della successiva causa, che determinano un ampliamento della domanda giudiziale che risulta avere un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, poiché fondata su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero su differenti pretese (cfr. Tribunale di Torino
1519/23).
Nel caso di specie, l'impugnazione della deliberazione adottata al punto 1 dal nell'assemblea del 25.6.2024 è stata effettuata sulla base di specifiche CP_1 contestazioni indicate nella domanda di mediazione - “con riferimento al rendiconto spese condominiali e riscaldamento gestione 2022/2023 ed in particolare le seguenti quote: euro 139,98 per spese montacarichi imputate all' , euro 47,95 Parte_1 per le spese spargisale imputate all' , le spese per l'affitto della sala per Parte_1 le tenute delle assemblee condominiali, la erronea ripartizione della quota del 30% e del
70% delle spese di riscaldamento, l'erroneo conteggio dei Mwh condominiali calcolati
(69,58 anziché 164,23), l'erronea indicazione dei presenti in assemblea”.
Parte attrice non ha, invece, proceduto alla mediazione con riguardo alla violazione del principio di cassa, all'assenza nella nota sintetica di alcuni rapporti in corso e di alcune questioni pendenti e alla contestazione sulla fattura Unoenergy n. 2024007602.
Ne discende che la domanda in esame deve ritenersi improcedibile con riguardo a tali doglianze.
3. Quanto al merito, deve, in primo luogo, dichiararsi la cessazione della materia del pagina 6 di 9 contendere nei limiti di seguito precisati.
Nel giudizio di impugnazione contro la delibera dell'assemblea condominiale la sostituzione di una delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto (cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata) e rimuova l'iniziale causa di invalidità. (cfr
(Cass. n. 10847/2020; Cass. civ. 20071/2017).
In applicazione del principio richiamato, nel caso di specie l'assemblea convocata in data
19.12.2024 (doc. 8 parte convenuta) ha deliberato al punto 2 la revoca della deliberazione assunta al punto 1 dell'assemblea del 25.6.2024, oggetto della presente impugnazione e al punto 3 ha assunto una nuova deliberazione che ha determinato la sostituzione della deliberazione oggetto della presente impugnazione con riguardo ai seguenti aspetti:
(i) con riferimento al rendiconto spese condominiali 2022/2023 nella parte in cui accoglie le doglianze dell'attore con riguardo ai seguenti punti: (a) errata attribuzione delle spese montacarichi per € 139,98 e (b) errata attribuzione delle spese per lo spargimento del sale per € 47,95 e
(ii) con riferimento al rendiconto riscaldamento gestione 2022/2023, nella parte in cui accoglie la censura mossa dall' relative alle voci di spesa Parte_1 indicate quale quota terzo responsabile, quota manutenzione e quota per interessi da suddividersi tra tutti i condomini in ragione della proprietà millesimale e non in base ai consumi.
Ne consegue che sui punti che precedono deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
4. Con riguardo, invece, agli importi relativi alle spese di riscaldamento suddivisi in base ai consumi, parte convenuta ha eccepito il ne bis in idem alla luce della procedura di mediazione n. 309/2023 del 22.04.2024 dinanzi all'organismo di mediazione CP_2
(doc. 4 parte convenuta corrispondente al doc. 15 di parte attrice).
Orbene, al punto 2 dell'accordo di mediazione in questione è stato previsto che
“l' dichiara che la lettura iniziale della stagione 2022-2023 Parte_1 relativamente alle sue unità immobiliari, e quindi valida e non più contestabile in futuro,
è di 201,44 per l'unità n. 15 e di 595,86 per l'unità n. 17 e quella finale è quella eseguita dall'amministratore il 14.06.2023 di 205,04 per l'unità 15 e di 613,33 per l'unità CP_3
pagina 7 di 9 17;”.
Parte attrice sostiene che il riparto del consuntivo dei consumi non era disponibile alla data di definizione della precedente mediazione.
Tale circostanza è contestata dal che sottolinea, invece, come le letture CP_1
(iniziale e finale per un preciso lasso temporale) fossero state presentate tutte insieme è già trasmesse sin dal 12.10.23 (doc. 9 di parte convenuta), prima dell'approvazione della assemblea del 21.10.23 (doc. 9).
Ritiene, pertanto, il Condominio che l'accordo raggiunto in data 22.4.24 nel corso della mediazione n. 309/23 riguardasse non solo le letture relative al condomino Parte_1
, bensì tutte le letture degli altri condomini con conseguente impegno assunto dal
[...] condomino di non contestarle in futuro la distribuzione della spesa totale.
L'assunto del è condivisibile. CP_1
La circostanza che le letture di tutti i condomini fossero già conosciute sin dal 12.10.23 comporta che al momento della sottoscrizione dell'accordo di mediazione 22.4.24 parte attrice abbia potuto valutare il dato relativo ai consumi individuali di tutti i condomini e abbia accettato in modo incontestabile i consumi indicati nel rendiconto.
Ne consegue che sul punto l'impugnazione non può trovare accoglimento.
5. Da ultimo, occorre esaminare la fondatezza della doglianza relativa al costo dell'affitto della sala per le riunioni condominiali.
Parte attrice sostiene che il rimborso delle spese per l'affitto della sala per la tenuta delle assemblee condominiali, per l'importo complessivo di € 439,20, era avvenuto senza una preventiva autorizzazione assembleare.
Il contesta la fondatezza della doglianza ed evidenzia che nel corso CP_1 dell'assemblea condominiale del 27.05.2023 parte attrice aveva partecipato alla deliberazione circa le spese della sala per le assemblee che aveva così deciso “9) verranno messe nel nuovo rendiconto le fatture della ditta Gilli per affitto sala assemblea…”.
Quanto verbalizzato nel corso dell'assemblea del 27.5.2023 comporta la infondatezza della doglianza di parte attrice in punto mancata autorizzazione assembleare sul punto, con conseguente rigetto del presente motivo di impugnazione.
6. Le spese di causa, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità dell'impugnazione con riguardo alle doglianze relative alla violazione del principio di cassa, all'assenza nella nota sintetica di alcuni rapporti in corso e di alcune questioni pendenti e alla contestazione sulla fattura Unoenergy n.
2024007602.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere relativamente alle doglianze riguardanti l'errata attribuzione delle spese montacarichi per € 139,98 e l'errata attribuzione delle spese per lo spargimento del sale per € 47,95.
RIGETTA l'impugnazione quanto alle doglianze relative al riparto dei consumi riscaldamento gestione 2022-2023 e alla mancata autorizzazione della spesa di affitto per la sala riunioni condominiale.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18267/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18267/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Montevecchio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta M.
OL RA in forza di procura alle liti del 25.09.2024 ATTRICE contro
(C.F. ) sito in , elettivamente Controparte_1 C.F._1 Pt_1 domiciliato in Torino, c.so Francia n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Consoli in forza di procura alle liti del 19.12.2024 CONVENUTO
Oggi 13 ottobre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e ai MOT AT ES e RI NA AZ sono comparsi: sono comparsi:
- per l'avv. AVOLA FARACI Parte_1
OB M.
- per l'avv. CONSOLI FILIPPO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. OL RA precisa le conclusioni come da note depositate.
L'Avv. Consoli precisa le conclusioni come da note depositate dando atto che laddove vi fosse stata l'adesione dell' il Condominio avrebbe accettato la Parte_1 proposta del Giudice.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18267/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Montevecchio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta M.
OL RA in forza di procura alle liti del 25.09.2024
ATTRICE contro
(C.F. ) sito in , elettivamente Controparte_1 C.F._1 Pt_1 domiciliato in Torino, c.so Francia n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Consoli in forza di procura alle liti del 19.12.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 13.10.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Respinte tutte le difese ed eccezioni di parte convenuta, voglia il Tribunale adito
In via preliminare
- respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziaria per l'asserita violazione del d. lgs. 28/2010, per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito
- ove preliminarmente si dichiari l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta revoca assembleare della delibera emessa il 25 giugno 2024 dall'assemblea ordinaria dei condomini del sito in Parte_2
, stante il parziale accoglimento delle censure mosse, avendo l'Assemblea Pt_1 condominiale ridotto da € 3.534,48 ad € 3.432,90 quanto dovuto dalla Parte_1 per il consuntivo spese gestione ordinaria 2022 /2023 e da € 8.127,32 ad € 7.140,04 quanto dovuto dalla per il consuntivo spese gestione riscaldamento Parte_1
pagina 2 di 9 2022 /2023, condannare parte convenuta - in virtù del principio della soccombenza virtuale - alla rifusione delle spese di mediazione sostenute da parte attrice, nella misura di € 810,45, e delle spese di lite, nella misura che il Giudice adito vorrà ritenere;
- ove alternativamente il Giudice, permanendo tra le parti forti posizioni di contrasto, ritenga di non definire il processo con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, previa occorrendo disponenda CTU, accertare che l'importo di Euro
3.432,90, richiesto alla a titolo di saldo per l'esercizio ordinario Parte_1 condominiale 2022 – 2023 non è in parte dovuto, riducendolo ad Euro 2.672,54, o al diverso minore importo che sarà ritenuto dal Giudice e che l'importo di Euro 7.140,04, asseritamente dovuto dalla a titolo di saldo per l'esercizio Parte_1 gestione riscaldamento condominiale 2022 – 2023 non è in parte dovuto, riducendolo al minore importo che sarà ritenuto, anche in via equitativa;
- con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative al procedimento di mediazione.”
Per Controparte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, dato atto delle rinunce alle domande originariamente proposte da parte attrice con le conseguenziali pronunce anche in punto spese,
In Via preliminare:
- dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta revoca assembleare delle deliberazioni impugnate da parte attrice;
In via preliminare ma subordinatamente a quanto sopra e quindi per il caso in cui l'Ill.mo
Tribunale adito non dovesse pronunciare l'avvenuta cessazione della materia del contendere per come sopra:
- accertare e dichiarare la violazione del D. Lgs. 28 del 2010 e conseguente l'improcedibilità della domanda giudiziaria per i motivi in atti, assumendo le più opportune determinazioni e pronunce del caso e di rito;
Nel merito, conseguenzialmente:
- accertare e dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem e per l'effetto rigettare le richieste di parte avversa e portate dell'atto di citazione in sua violazione per come meglio argomentato in narrativa;
- accertare l'infondatezza e rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice per come portato in atto di citazione in odio al convenuto per i motivi di cui in narrativa, mandando assolto il convenuto da ogni domanda nei suoi confronti formulata ex adverso.
- accertato che le domande ex adverso formulate nella memoria 171ter n.1 sub primo e secondo allinea, per tutti i motivi meglio in atti dedotti ed argomentati, costituiscono, la pagina 3 di 9 prima, domanda infondata in fatto e diritto e, la seconda, domanda nuova e relativa ad altro oggetto rispetto a quello in questa sede dedotto originariamente dall'attrice, essendo peraltro improcedibile nonché, subordinatamente, infondata in fatto ed in diritto, respingerle e mandare assolto il convenuto anche da queste domande nei suoi confronti.
In ogni caso: - condannare parte attrice alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio sostenuti dalla convenuta, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed Iva come per legge, ivi comprese quelle dell'eventuale CTU e sostenute per il CTP eventualmente nominando.
In via istruttoria: [omissis]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (in seguito “ ”) ha Parte_1 Parte_1 impugnato la deliberazione assunta dal sito in Parte_2
(in seguito “ ”) in data 25.06.2024, al punto 1 dell'ordine del giorno Pt_1 CP_1 rubricato: “Approvazione rendiconto spese condominiali e riscaldamento gestione
2022/2023 e gestione straordinaria incasso saldi gestioni 2021/2022”, per i seguenti motivi:
- la delibera era stata adottata in violazione dell'art. 1130 bis c.c. e del principio contabile di cassa, dal momento che per il periodo 1.10.2022-30.09.2023
l'amministratore aveva sottoposto all'assemblea alcune poste con imputazione non allineate con gli anni di riferimento, provocando così una confusione contabile non rispettosa delle regole stabilite dalla legge: erano, infatti, state inserite ed approvate come spese diverse fatture, riferite a periodi antecedenti o successivi rispetto a quello oggetto di esame, per un disallineamento contabile complessivo pari a € 3.848,40. Inoltre, in violazione del principio di cassa,
l'amministratore aveva inserito nella gestione condominiale 2022–2023 fatture pagate solo – e necessariamente – successivamente, mentre nella nota sintetica nulla viene riferito circa i rapporti in corso e le questioni pendenti;
- la delibera era stata, altresì, adottata in violazione delle tabelle millesimali condominiali: la delibera aveva, infatti, violato il criterio di ripartizione riguardo alle spese di montacarichi e alle spese di spargimento di sale;
a seguito di segnalazione all'amministratore da parte dell'attrice, questi si era proposto di correggere l'errore commesso, senza però richiedere l'accettazione della correzione da parte dell'assemblea, incorrendo in un eccesso di potere;
- in ultimo, la delibera era stata adottata in violazione del regolamento pagina 4 di 9 condominiale in quanto (i) il conteggio delle spese di riscaldamento risultava errato per non essere state correttamente imputate le spese da ripartire al 70%, al 30 % o in base ai millesimi, (ii) la fattura Unoenergy n. 2024007602 avrebbe dovuto essere contestata in quanto relativa a importi non dovuti e (iii) il riparto dei consumi del riscaldamento gestione 22/23 non era corretto posto che risultava che ben 12 unità immobiliari su un totale complessivo di 22 avevano registrato consumi pari a 0; dei restanti condomini, uno ha un consumo dichiarato di 0,08 Mwh e un altro di 0,02 e, dunque, solo otto condomini risultavano farsi carico della totalità dei consumi del Condominio.
ha concluso chiedendo: (i) la sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 delibera emessa in data 25.06.2024; (ii) l'accertamento che la delibera emessa il
25.06.2024 era viziata;
(iii) l'accertamento che l'importo di € 3.534,48, richiesto alla a titolo di saldo per l'esercizio ordinario condominiale 2022–2023 non Parte_1 era in parte dovuto, con riduzione a € 2.672,54; (iv) l'accertamento che l'importo di €
8.187,32, asseritamente dovuto da a titolo di saldo per l'esercizio Parte_1 ordinario condominiale 2022–2023 non era in parte dovuto, riducendolo al minore importo ritenuto corretto.
Il , costituendosi, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, in CP_1 quanto in data 19.12.2024 si era tenuta una nuova assemblea condominiale avente a oggetto la revoca della delibera impugnata e l'assunzione di nuova delibera sui punti contestati da controparte.
In ogni caso, parte convenuta ha lamentato:
- il mancato esperimento della mediazione su tutti i punti contestati nel proprio atto di citazione con conseguente improcedibilità della domanda;
- la violazione del principio del ne bis in idem relativamente al procedimento di mediazione n. 309/2023 dinanzi all'organismo di mediazione quanto CP_2 al riparto delle spese di riscaldamento;
- l'infondatezza delle doglianze avversarie sull'invalidità della delibera del
25.06.2024.
Il ha concluso chiedendo la dichiarazione di avvenuta cessazione della CP_1 materia del contendere in ragione della revoca della deliberazione impugnata e, in via subordinata, il rigetto delle domande attoree.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di improcedibilità della domanda pagina 5 di 9 proposta da parte convenuta nei limiti che seguono.
Il ha sostenuto l'improcedibilità della domanda in quanto parte attrice non CP_1 avrebbe “esperito la mediazione su tutti i punti in contestazione che in questa sede giudiziale invece ha lamentato”.
Si duole, infatti di come il punto 1. sub a) dell'atto di citazione, relativo alla violazione del principio di cassa, il punto 1. sub b), relativo all'assenza nella nota sintetica di alcuni rapporti in corso e di alcune questioni pendenti, e la contestazione sulla fattura
Unoenergy n. 2024007602 fossero doglianze nuove non costituenti oggetto della domanda di mediazione.
Tale prospettazione appare condivisibile.
Se è ben vero che, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”, e da ciò deriva una connaturale informalità degli atti e della sua procedura è, altresì, vero che la previsione dell'art. 4, comma 2, del
D.Lgs. n. 28/2010, che prevede l'indicazione nell'istanza di mediazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, comporta che rilevano quelle difformità tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quelli della successiva causa, che determinano un ampliamento della domanda giudiziale che risulta avere un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, poiché fondata su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero su differenti pretese (cfr. Tribunale di Torino
1519/23).
Nel caso di specie, l'impugnazione della deliberazione adottata al punto 1 dal nell'assemblea del 25.6.2024 è stata effettuata sulla base di specifiche CP_1 contestazioni indicate nella domanda di mediazione - “con riferimento al rendiconto spese condominiali e riscaldamento gestione 2022/2023 ed in particolare le seguenti quote: euro 139,98 per spese montacarichi imputate all' , euro 47,95 Parte_1 per le spese spargisale imputate all' , le spese per l'affitto della sala per Parte_1 le tenute delle assemblee condominiali, la erronea ripartizione della quota del 30% e del
70% delle spese di riscaldamento, l'erroneo conteggio dei Mwh condominiali calcolati
(69,58 anziché 164,23), l'erronea indicazione dei presenti in assemblea”.
Parte attrice non ha, invece, proceduto alla mediazione con riguardo alla violazione del principio di cassa, all'assenza nella nota sintetica di alcuni rapporti in corso e di alcune questioni pendenti e alla contestazione sulla fattura Unoenergy n. 2024007602.
Ne discende che la domanda in esame deve ritenersi improcedibile con riguardo a tali doglianze.
3. Quanto al merito, deve, in primo luogo, dichiararsi la cessazione della materia del pagina 6 di 9 contendere nei limiti di seguito precisati.
Nel giudizio di impugnazione contro la delibera dell'assemblea condominiale la sostituzione di una delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto (cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata) e rimuova l'iniziale causa di invalidità. (cfr
(Cass. n. 10847/2020; Cass. civ. 20071/2017).
In applicazione del principio richiamato, nel caso di specie l'assemblea convocata in data
19.12.2024 (doc. 8 parte convenuta) ha deliberato al punto 2 la revoca della deliberazione assunta al punto 1 dell'assemblea del 25.6.2024, oggetto della presente impugnazione e al punto 3 ha assunto una nuova deliberazione che ha determinato la sostituzione della deliberazione oggetto della presente impugnazione con riguardo ai seguenti aspetti:
(i) con riferimento al rendiconto spese condominiali 2022/2023 nella parte in cui accoglie le doglianze dell'attore con riguardo ai seguenti punti: (a) errata attribuzione delle spese montacarichi per € 139,98 e (b) errata attribuzione delle spese per lo spargimento del sale per € 47,95 e
(ii) con riferimento al rendiconto riscaldamento gestione 2022/2023, nella parte in cui accoglie la censura mossa dall' relative alle voci di spesa Parte_1 indicate quale quota terzo responsabile, quota manutenzione e quota per interessi da suddividersi tra tutti i condomini in ragione della proprietà millesimale e non in base ai consumi.
Ne consegue che sui punti che precedono deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
4. Con riguardo, invece, agli importi relativi alle spese di riscaldamento suddivisi in base ai consumi, parte convenuta ha eccepito il ne bis in idem alla luce della procedura di mediazione n. 309/2023 del 22.04.2024 dinanzi all'organismo di mediazione CP_2
(doc. 4 parte convenuta corrispondente al doc. 15 di parte attrice).
Orbene, al punto 2 dell'accordo di mediazione in questione è stato previsto che
“l' dichiara che la lettura iniziale della stagione 2022-2023 Parte_1 relativamente alle sue unità immobiliari, e quindi valida e non più contestabile in futuro,
è di 201,44 per l'unità n. 15 e di 595,86 per l'unità n. 17 e quella finale è quella eseguita dall'amministratore il 14.06.2023 di 205,04 per l'unità 15 e di 613,33 per l'unità CP_3
pagina 7 di 9 17;”.
Parte attrice sostiene che il riparto del consuntivo dei consumi non era disponibile alla data di definizione della precedente mediazione.
Tale circostanza è contestata dal che sottolinea, invece, come le letture CP_1
(iniziale e finale per un preciso lasso temporale) fossero state presentate tutte insieme è già trasmesse sin dal 12.10.23 (doc. 9 di parte convenuta), prima dell'approvazione della assemblea del 21.10.23 (doc. 9).
Ritiene, pertanto, il Condominio che l'accordo raggiunto in data 22.4.24 nel corso della mediazione n. 309/23 riguardasse non solo le letture relative al condomino Parte_1
, bensì tutte le letture degli altri condomini con conseguente impegno assunto dal
[...] condomino di non contestarle in futuro la distribuzione della spesa totale.
L'assunto del è condivisibile. CP_1
La circostanza che le letture di tutti i condomini fossero già conosciute sin dal 12.10.23 comporta che al momento della sottoscrizione dell'accordo di mediazione 22.4.24 parte attrice abbia potuto valutare il dato relativo ai consumi individuali di tutti i condomini e abbia accettato in modo incontestabile i consumi indicati nel rendiconto.
Ne consegue che sul punto l'impugnazione non può trovare accoglimento.
5. Da ultimo, occorre esaminare la fondatezza della doglianza relativa al costo dell'affitto della sala per le riunioni condominiali.
Parte attrice sostiene che il rimborso delle spese per l'affitto della sala per la tenuta delle assemblee condominiali, per l'importo complessivo di € 439,20, era avvenuto senza una preventiva autorizzazione assembleare.
Il contesta la fondatezza della doglianza ed evidenzia che nel corso CP_1 dell'assemblea condominiale del 27.05.2023 parte attrice aveva partecipato alla deliberazione circa le spese della sala per le assemblee che aveva così deciso “9) verranno messe nel nuovo rendiconto le fatture della ditta Gilli per affitto sala assemblea…”.
Quanto verbalizzato nel corso dell'assemblea del 27.5.2023 comporta la infondatezza della doglianza di parte attrice in punto mancata autorizzazione assembleare sul punto, con conseguente rigetto del presente motivo di impugnazione.
6. Le spese di causa, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità dell'impugnazione con riguardo alle doglianze relative alla violazione del principio di cassa, all'assenza nella nota sintetica di alcuni rapporti in corso e di alcune questioni pendenti e alla contestazione sulla fattura Unoenergy n.
2024007602.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere relativamente alle doglianze riguardanti l'errata attribuzione delle spese montacarichi per € 139,98 e l'errata attribuzione delle spese per lo spargimento del sale per € 47,95.
RIGETTA l'impugnazione quanto alle doglianze relative al riparto dei consumi riscaldamento gestione 2022-2023 e alla mancata autorizzazione della spesa di affitto per la sala riunioni condominiale.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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