CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1258/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, riunita nella Camera di Consiglio del 21.10.2025 nelle persone di:
Dott. Isabella Mariani Presidente Dott. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Laura D'Amelio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1258/2022, promossa da
(con Avv. BARBIERI LORENZO) Parte_1
APPELLANTE contro
(con Avv. VALORI FRANCESCA MARIA) CP_1
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante e parte appellata hanno congiuntamente chiesto l'estinzione del processo ai sensi dell'art 306 c.p.c.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva appello avverso la sentenza n. 291/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 25/03/2022 nell'ambito del procedimento rubricato al RG n. 2046/2017, così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta, in totale riforma della impugnata sentenza:
- in via principale, accogliere i motivi d'appello esposti in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del 4.5.2010 riferito al sig. e Parte_2 pubblicato in data 15.1.2016 dal Notaio dunque - riconoscere i sig.ri Persona_1 [...]
sorella del defunto e per Parte_3 Parte_2 Parte_4 rappresentazione del premorto padre fratello del de cuius, unici eredi ex Parte_5 lege di e conseguentemente - condannare i sig.ri , Parte_2 CP_1 CP_2
, alla restituzione dei beni ricevuti in eredità in forza della citata
[...] Controparte_3 disposizione testamentaria del 4.5.2010; - condannare altresì i sig.ri Parte_6
e alla Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 restituzione delle somme eventualmente ricevute medio tempore a titolo di legato in ragione del suddetto testamento del 4.5.2010 - Con vittoria di spese ed onorari professionali come per legge. on vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ogni caso. In via istruttoria: disporsi la rinnovazione integrale della CTU svolta in primo grado, all'uopo nominandosi un consulente tecnico d'ufficio diverso dalla dott.ssa per le ragioni Per_2 esposte in narrativa del presente atto, nonché nella documentazione depositata (cfr. doc. n. 1). Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, non accolte in primo grado e richiamate altresì all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.11.2021, nonché, nell'auspicata ipotesi di rinnovazione della CTU, ammettersi le scritture di comparazione proposte in primo grado e non ammesse”.
Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto,- così concludendo: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza 291/2022, Parte_1 pronunziata dal Tribunale di Pistoia nel giudizio R.G. 2046/2017, in data 25.03.2022, notificata in data 31.05.2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con integrale conferma della sentenza stessa. Vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio. E tutto ciò anche in accoglimento delle conclusioni: di Parte
sopra trascritte al § I.3 che di seguito si riportano: “affinché l'Ecc.mo Tribunale adìto CP_1 voglia:= in tesi, rigettare le domande tutte, formulate dall'attore in quanto infondate per tutti i motivi dedotti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni formulate;
= in ipotesi denegata e salvo gravame, ove venisse dichiarata aperta la successione legittima di Parte_2
e perciò riconosciuta la qualità di erede legittima di rigettare Parte_3 comunque le domande di restituzione, così come formulate dall'attore, per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni formulate;
= condannare comunque il signor ai sensi e per gli effetti dell'art 96, terzo comma, c.p.c, al pagamento di Parte_1 una somma equitativamente determinata a favore dei convenuti, CP_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” di Parte sopra
[...] Parte_10 Pt_11 trascritte al § I.5 che di seguito si riportano: “affinché l'Ecc.mo Tribunale adìto voglia: = in tesi, rigettare le domande tutte, formulate dall'attore in quanto infondate per tutti i motivi dedotti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni formulate;
= in ipotesi denegata e salvo gravame, ove venisse dichiarata aperta la successione legittima di perciò Parte_2 riconosciuta la qualità di erede legittima di rigettare comunque le Parte_3 domande di restituzione, così come formulate dall'attore, per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni formulate;
= condannare comunque il signor
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art 96, terzo comma, c.p.c, al pagamento di una Parte_1 somma equitativamente determinata a favore della convenuta, Con Parte_11 vittoria di spese e compensi del giudizio”. In via istruttoria, si insiste, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.015”.
- Le parti, con nota congiunta in data 17.07.205 hanno depositato atto della rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione, chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 306 c.p.c Visto l'art 306 c.p.c.
PQM
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. est. Laura D'Amelio Il Presidente Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, riunita nella Camera di Consiglio del 21.10.2025 nelle persone di:
Dott. Isabella Mariani Presidente Dott. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Laura D'Amelio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1258/2022, promossa da
(con Avv. BARBIERI LORENZO) Parte_1
APPELLANTE contro
(con Avv. VALORI FRANCESCA MARIA) CP_1
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante e parte appellata hanno congiuntamente chiesto l'estinzione del processo ai sensi dell'art 306 c.p.c.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva appello avverso la sentenza n. 291/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 25/03/2022 nell'ambito del procedimento rubricato al RG n. 2046/2017, così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta, in totale riforma della impugnata sentenza:
- in via principale, accogliere i motivi d'appello esposti in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del 4.5.2010 riferito al sig. e Parte_2 pubblicato in data 15.1.2016 dal Notaio dunque - riconoscere i sig.ri Persona_1 [...]
sorella del defunto e per Parte_3 Parte_2 Parte_4 rappresentazione del premorto padre fratello del de cuius, unici eredi ex Parte_5 lege di e conseguentemente - condannare i sig.ri , Parte_2 CP_1 CP_2
, alla restituzione dei beni ricevuti in eredità in forza della citata
[...] Controparte_3 disposizione testamentaria del 4.5.2010; - condannare altresì i sig.ri Parte_6
e alla Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 restituzione delle somme eventualmente ricevute medio tempore a titolo di legato in ragione del suddetto testamento del 4.5.2010 - Con vittoria di spese ed onorari professionali come per legge. on vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ogni caso. In via istruttoria: disporsi la rinnovazione integrale della CTU svolta in primo grado, all'uopo nominandosi un consulente tecnico d'ufficio diverso dalla dott.ssa per le ragioni Per_2 esposte in narrativa del presente atto, nonché nella documentazione depositata (cfr. doc. n. 1). Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, non accolte in primo grado e richiamate altresì all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.11.2021, nonché, nell'auspicata ipotesi di rinnovazione della CTU, ammettersi le scritture di comparazione proposte in primo grado e non ammesse”.
Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto,- così concludendo: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza 291/2022, Parte_1 pronunziata dal Tribunale di Pistoia nel giudizio R.G. 2046/2017, in data 25.03.2022, notificata in data 31.05.2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con integrale conferma della sentenza stessa. Vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio. E tutto ciò anche in accoglimento delle conclusioni: di Parte
sopra trascritte al § I.3 che di seguito si riportano: “affinché l'Ecc.mo Tribunale adìto CP_1 voglia:= in tesi, rigettare le domande tutte, formulate dall'attore in quanto infondate per tutti i motivi dedotti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni formulate;
= in ipotesi denegata e salvo gravame, ove venisse dichiarata aperta la successione legittima di Parte_2
e perciò riconosciuta la qualità di erede legittima di rigettare Parte_3 comunque le domande di restituzione, così come formulate dall'attore, per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni formulate;
= condannare comunque il signor ai sensi e per gli effetti dell'art 96, terzo comma, c.p.c, al pagamento di Parte_1 una somma equitativamente determinata a favore dei convenuti, CP_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” di Parte sopra
[...] Parte_10 Pt_11 trascritte al § I.5 che di seguito si riportano: “affinché l'Ecc.mo Tribunale adìto voglia: = in tesi, rigettare le domande tutte, formulate dall'attore in quanto infondate per tutti i motivi dedotti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni formulate;
= in ipotesi denegata e salvo gravame, ove venisse dichiarata aperta la successione legittima di perciò Parte_2 riconosciuta la qualità di erede legittima di rigettare comunque le Parte_3 domande di restituzione, così come formulate dall'attore, per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni formulate;
= condannare comunque il signor
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art 96, terzo comma, c.p.c, al pagamento di una Parte_1 somma equitativamente determinata a favore della convenuta, Con Parte_11 vittoria di spese e compensi del giudizio”. In via istruttoria, si insiste, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.015”.
- Le parti, con nota congiunta in data 17.07.205 hanno depositato atto della rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione, chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 306 c.p.c Visto l'art 306 c.p.c.
PQM
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. est. Laura D'Amelio Il Presidente Isabella Mariani