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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6295 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott.
Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. 20742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
C.F. Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Delegato Signor Parte_3
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Luca da Penne n. 1 presso l'Avv. Nicola de Marco (C.F. ) dal C.F._1
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
in persona dell'Amministratore Unico Signor P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in Torrecuso (BN), Via Fragneta n. 7
[...]
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 1 presso l'Avv. Giuseppe Sauchella (c.f. dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l'opposto decreto e condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni subiti, inclusi i costi di laboratorio, ed all'eliminazione dei vizi riscontrati nei manufatti prodotti, con vittoria di spese.
Il procuratore dell'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06.10.2023 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
proponendo opposizione al d.i. n. 4918/23.
L'opponente, premesso che:
- tra il 20/09/2021 e il 6/10/2022 la Parte_1
commissionava alla società opposta la fornitura di
[...]
montanti, pannelli e barriere antirumore da impiegare in ambito ferroviario, per un totale complessivo pari a euro 1.746.417,60; Contr
- comunicava che i manufatti commessi erano pronti per la consegna;
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag.
2 - EGM, pertanto, chiedeva effettuarsi la verifica dei medesimi come contrattualmente previsto;
Contr
- però, rifiutava di mettere a disposizione per la verifica i manufatti suddetti;
- la committente, quindi, non procedeva al ritiro del materiale, salvo una minima parte per un valore pari ad euro 15.758,50;
- la procedeva solo al parziale Parte_1
pagamento del materiale ordinato, per un totale pari a euro
502.923,37;
- il restante materiale rimaneva in custodia della
[...]
; Controparte_1
- con d.i. n. 4918/2023, emesso in data 01.08.2023, il Tribunale di Napoli le ingiungeva il pagamento della somma di euro
1.248.280,42, oltre interessi di mora e spese legali, a titolo di corrispettivo dei manufatti commissionati;
deduceva che:
- ai sensi degli artt. 1665 e 1666 c.c. il diritto al corrispettivo
Contr azionato in via monitoria da è inesigibile non essendo stata effettuata la dovuta verifica, a lungo negata dalla stessa Contr
Parte
- ai sensi degli artt. 1767 ss. c.c., pertanto, non era tenuta al ritiro dei manufatti, non collaudati;
- il termine pattuito per la consegna, infatti, era nell'interesse del committente;
Contr
- ai sensi dell'art. 1767 c.c. non spettava a un corrispettivo per la prestazione di custodia stante l'accessorietà della sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 3 prestazione stessa nell'ambito delle attività implicate dalla vigenza del principale e assorbente rapporto negoziale;
Parte
- è dovuto ad il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo
Contr di rispetto ai tempi di produzione attesi e
Contr dall'impedimento frapposto da all'esercizio del diritto alla verifica di cui agli artt. 1665 e 1666 c.c.; Parte
- è dovuta ad la restituzione dei costi di verifica,
Contr incombenti su in quanto funzionali al relativo interesse a dimostrare la rispondenza dei manufatti alla commessa;
chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto e condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni subiti inclusi i costi di laboratorio, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'opposto e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:
- sussiste l'attualità del credito e la sua esigibilità;
- il contratto in questione va qualificato come vendita e non appalto e, pertanto, non è applicabile la normativa sul collaudo dell'opera;
- non sussiste, di contro, un obbligo di deposito e custodia dei
Contr materiali a carico della
- a seguito del completamento della commessa la committente rifiutava la consegna dei materiali (salvo una minima parte); Contr
- la non ha alcun rapporto con la Stazione Appaltante ed è del tutto estranea alle relative operazioni di verifica, dovendo solo garantire la corrispondenza del prodotto alle caratteristiche tecniche indicate nella conferma d'ordine;
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag.
4 - illegittima è la posizione avversa, secondo cui la verifica dei beni compravenduti da parte della Stazione Appaltante doveva avvenire negli stabilimenti della;
Controparte_1
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Parte Nel corso del giudizio deduceva che erano stati riscontrati vizi Contr nei manufatti prodotti e chiedeva condannarsi ad eliminarli.
Contr eccepiva l'inammissibilità di tali nuove deduzioni.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 5/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con Ferrovie Sud Est e
Parte Contr Servizi Automobilistici S.R.L. (FSE) ha commesso a la fornitura di montanti, pannelli e barriere antirumore.
Parte A fronte della richiesta di pagamento di tale fornitura ha
Contr rifiutato il pagamento poiché a sua volta, avrebbe rifiutato la verifica dell'opera in violazione degli artt. 1665 e 1666 cod. civ..
Contr replica che le norme citate non sono applicabili alla fattispecie in esame trattandosi di vendita e non appalto e che la verifica andava effettuata, a termini di contratto, presso il cantiere o lo stabilimento di
Parte
non essendo a lei opponibile il contratto di appalto stipulato tra
Parte
ed FSE, cui è estranea.
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 5 In ogni caso si era anche detta disposta ad effettuare tale verifica
Parte presso la propria sede ma ha omesso di provvedere.
Tanto premesso si osserva che, per valutare la sussistenza e l'inadempimento di tale obbligo di verifica, occorre identificare la precisa qualificazione e regolamentazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
Parte
ha stipulato in data 16.7.15 con FSE un contratto di appalto avente ad oggetto l'elettrificazione della linea ferroviaria a singolo binario che collega le stazioni di Martina Franca – Lecce – Otranto –
Gagliano.
Tale contratto prevede l'utilizzo del sistema di qualificazione delle
Imprese di RFI per il tramite di Controparte_3
Ciò comporta l'applicazione del “CAPITOLATO GENERALE
TECNICO DI APPALTO DELLE OPERE CIVILI” di RFI.
Tale capitolato nella “PARTE II - SEZIONE 14 BARRIERE
ANTIRUMORE” prevede, per quel ci interessa, quanto segue.
art. 14.8.7.3 Campioni da sottoporre a prove
Il campione di barriera da sottoporre a prova sarà costituito da un
numero variabile di pannelli acustici con una configurazione
prossima alla più severa condizione di esercizio prevista per un'altezza di almeno 2 metri.
Art. 14.8.7.6 Rapporto di prova
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 6 Alla fine delle suddette prove dovrà essere redatto un dettagliato
rapporto di prova da parte del Laboratorio autorizzato contenente le
seguenti informazioni: …
Art. 14.9 Procedura per l'omologazione delle barriere antirumore per
impieghi ferroviari
Al fine di migliorare il processo di realizzazione delle barriere
antirumore, la loro fornitura in opera deve essere preceduta, oltre che
dagli usuali processi di verifica e validazione della progettazione ai
sensi della normativa vigente, da un processo di omologazione dei
componenti e del sistema nel suo complesso, basato sulla verifica
delle caratteristiche e delle prove prescritte nel presente Capitolato.
L'omologazione delle barriere antirumore e dei singoli componenti deve essere richiesta dal FORNITORE o dall'ESECUTORE con
apposita domanda, indirizzata a RFI a cui dovrà essere allegata la
seguente documentazione …
Art. 14.10 Accettazione della fornitura in cantiere
Tali controlli sono finalizzati solo alla verifica di rispondenza della
fornitura in cantiere, fatti salvi tutti gli obblighi di legge per i
controlli di materiali che saranno effettuati dalla Direzione Lavori nel
rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni ferroviarie e del
presente Capitolato.
Art. 14.10.1 Procedura di controllo della produzione
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 7 Il controllo delle barriere antirumore comprenderà:
la verifica delle caratteristiche chimico - fisiche dei materiali
costituenti i montanti, i pannelli nonché gli elementi acustici della
barriera.
la verifica visiva e dimensionale dei montanti e dei pannelli secondo
quanto riportato nei relativi elaborati di progetto e nella
documentazione di omologazione.
Le prove relative alla verifica visiva e dimensionale dei montanti e dei
pannelli potranno essere eseguite presso lo stabilimento del
costruttore se fornito delle apparecchiature necessarie, tarate da Enti
ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme ed alle leggi
vigenti, oppure presso laboratori accreditati da ACCREDIA.
…
Di norma tutte le richieste di controllo dovranno pervenire per
iscritto, ad opera del costruttore, con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per le operazioni di collaudo. La richiesta,
da indirizzare a FERROVIE dovrà riportare l'indicazione completa
dei materiali e degli elementi da controllare. Tuttavia per particolari
esigenze cantieristiche, riconosciute dalle FERROVIE, ed a rischio
della ditta fornitrice, si potrà inviare il materiale in cantiere prima del
controllo provvedendo successivamente al controllo stesso prelevando
i pannelli a piè d'opera oppure in opera a discrezione delle ferrovie.
In tal caso se il controllo dovesse dare esito negativo saranno a totale
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 8 carico del FORNITORE gli oneri per il ripristino della partita non
idonea.
Art. 14.11 Controlli in opera
Dopo il montaggio in opera saranno effettuate a campione da parte
delle FERROVIE verifiche di posizionamento dei montanti (interasse,
verticalità, inghisaggi, ecc) e delle coppie di serraggio, in ragione
minimo del 30% degli elementi, fatta salva altra percentuale indicata
dalla Direzione Lavori. Tali controlli potranno essere estesi in
funzione dell'esito fino al 100% degli elementi stessi.
Art. 14.12 Collaudo
Le barriere antirumore rientrano tra le categorie di opere soggette a
collaudo al fine di accertane la rispondenza a requisiti progettuali.
Esso prevede il collaudo Tecnico Amministrativo, il collaudo Statico e
il collaudo Acustico.
Parte Contr Il contratto di fornitura tra e è stato stipulato mediante
Parte l'invio di una serie di ordini d'acquisto (ODA) da parte di
Contr seguiti dalle conferme d'ordine di
Gli ODA contengono, oltre all'indicazione dei codici RFI dei manufatti ordinati, la dicitura “Data di consegna 10/10/2021 (ad es.) e
comunque secondo programma concordato con ns. tecnico preposto
al cantiere.”
In calce vi sono le CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO che prevedono, tra l'altro:
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 9 1) AR E OL
… Qualora l'ordine non disponga diversamente il collaudo e/o il controllo della qualità delle forniture verranno eseguiti c/o i nostri
stabilimenti o cantieri, pertanto la consegna della merce non implica
accettazione essendo questa subordinata all'esito positivo dei controlli
quantitativo-qualitativi cui verrà sottoposta.
Le conferme d'ordine recano tutte intestazioni come questa:
Ns. Codice Commessa A.35.664
FSE 1061 ELETTRIFIC. 3K Vcc F.-LECCE CP_4
Ns. Codice Sottocommessa:
1.IM3.IM01.3 - San Pancrazio: Via Maroncelli
R.D.A. Numero R_22-0073-FSE 03/03/22 Parte_4
A livello normativo, poi, l'art. 1665 cc prevede che.
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare
l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo
mette in condizioni di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente
tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne
comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera
accettata.
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 10 Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa
si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al
pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal
committente.
L'art. 1666 cc, a sua volta, prevede che:
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti
può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso
l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera
eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Nella copiosa corrispondenza tra le parti citiamo le seguenti comunicazioni, rilevanti al fine della decisione della causa.
Parte Contr Mail 5.12.22 da a
… la DL è disponibile per la fase vincolante di prelievo dei materiali relativi alla produzione dei montanti il 28 o 29 Novembre (lunedì 21
vi farò sapere la data precisa);
la produzione dei montanti può partire il 21/11 ma la documentazione
di qualità non può essere antecedente alla data del 28 o 29;
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 11 su tutti i materiali necessari alla produzione dei montanti fate già un
conto della numerosità del campione da sottoporre a prove secondo
NTC2018 in maniera da tenerlo da parte …
Parte Mail 16.1.23 da CAR ad , replicata in sostanza il 7.2.23 e 17.23:
… come già comunicato per le vie brevi, si resta in attesa di un V.so sopralluogo/controllo ...
Parte Contr Mail 20.2.23 da a
Parte
… è costretta a contestare dette comunicazioni, in quanto, illegittimamente e in violazione degli accordi contrattuali e della
normale scansione dei rispettivi adempimenti nei correnti rapporti
commerciali, la Vostra Società:
- ha omesso di trasmettere tutta la documentazione tecnica dovuta a
corredo dei manufatti prodotti;
- ha violato i tempi di cui al cronoprogramma pattuito …
Parte Contr Mail 28.3.23 da a
La Scrivente in riferimento agli OdA Parte_1
in oggetto, comunica la propria disponibilità nonché quella della DL
Italferr ad eseguire la constatazione dei materiali nonché i controlli
previsti dal Capitolato RFI – Parte II Sez. 14 para 14.10.2.1,
14.10.2.3, 14.10.2.4 e 14.10.3 secondo applicabilità – per il giorno
Giovedì 13/04/2023.
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 12 Si sollecitano, inoltre, i vostri riscontri alla ns nota prot. 23-0145-
VAR del 23/02/23 in merito al completamento della documentazione a
corredo dei materiali.
Contr Mail 29.3.23 a
[...]
[...]
CP_5
- La disponibilità ad eseguire la constatazione dei materiali nonché i
controlli previsti dal Capitolato RFI – Parte II Sez. 14 para 14.10.2.1,
14.10.2.3, 14.10.2.4 e 14.10.3 secondo applicabilità – per il giorno
Giovedì 13/04/2023.
Parte Contr Mail 11.4.23 a
La Scrivente in riferimento agli OdA Parte_1
in oggetto, nel confermare la propria presenza nonché quella della
DL Italferr presso vostra sede per il giorno Giovedì 13/04/2022 ore
10:30/11:00 segnala che dovranno essere resi
disponibili, oltre alla documentazione già visionata ed inviata:
• modelli PCQ;
• certificato di verniciatura pannelli in vetro Lotto 2;
• distinta materiali con quantità (anche utili all'identificazione delle prove da eseguirsi ai sensi del Capitolato e alla redazione del verbale
di deposito fiduciario);
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 13 Contr
• elenco prove di accettazione che intende proporre per la fornitura dei pannelli (ai sensi del capitolato RFI Parte II – Sezione
XIV – 14.10) – se riuscireste ad anticiparci questa lista sarebbe cosa
molto gradita.
Contr Mail 12.4.23 ad
[...]
[...]
CP_5
In relazione alla V.sa nota prot. N.23-0251-var del 12/04/2023
riguardante il collaudo delle sole barriere antirumore contenute nelle
ODA 184-185-186-187-188, sarà consentito l'accesso presso il nostro
stabilimento esclusivamente a seguito dell'invio di dettagliato cronoprogramma consegne di tutto il materiale oggetto dell'intera
commessa e relativi siti di scarico.
Parte Contr Mail 13.4.23 a
La Scrivente preso atto della Vostra Parte_1
comunicazione in oggetto, con la quale si nega alla Scrivente e alla
D.L. Italferr S.p.A. l'accesso per la data di oggi 13.04 p.v., finalizzato al collaudo dei manufatti di cui agli ODA 184-185-186-187-188,
precisa che il Vostro rifiuto è illegittimo, in quanto:
• contraddice la Vostra nota del 29.3 u.s., prot. n. 809/2023, che, all'inverso, comunicava la disponibilità al detto accesso senza riserve né condizioni né restrizioni;
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 14 • nessun cronoprogramma è suscettibile di pianificazione, in difetto del previo e presupposto collaudo da parte della D.L. Italferr S.p.A.;
• costringere la Scrivente a comunicare alla D.L. Italferr S.p.A. la necessità di differire l'accesso ad altra data (che sarà comunicata dalla stessa D.L. Italferr S.p.A.) significa mettere a rischio
l'osservanza dei termini di adempimento;
• l'incontro del 28.11.2022 e successivo 21/12/2022 hanno avuto ad oggetto la verifica documentale ed il collaudo dei montanti delle
barriere e non dei pannelli, oggetto di collaudo in occasione dell'accesso da Voi rifiutato …
Significativo è anche il Verbale ITALFERR - EGM n. 4/22 del
15.12.22 nel quale si legge:
… a seguito di collaudo presso lo stabilimento del fornitore
[...]
(Via di Valle Romana – 82030 Ponte BN), in Controparte_1
data 28/11/2022, è stata accertata la produzione ed il regolare stoccaggio del materiale riportato nell'elenco seguente:
…
Il Fornitore, in data 28/11/2022, ha accertato la produzione ed il
regolare stoccaggio del materiale riportato in elenco.
Detto materiale è ubicato nello stabilimento del fornitore, sito in Via
di Valle Romana – 82030 Ponte BN in area identificata e confinata.
…
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 15 Resta inteso che con l'inserimento in contabilità delle percentuali di avanzamento di WBS, il suddetto materiale passa in proprietà alla
Committenza pur restando in deposito fiduciario gratuito presso lo
Stabilimento del fornitore, fino al successivo trasporto nei cantieri/impianti oggetto dell'Appalto riportato in Epigrafe …
Orbene dal complesso della documentazione citata si evince quanto segue.
Parte Il contratto di fornitura di pannelli antirumore stipulato tra e
Contr è sottoposto alla regolamentazione prevista dal capitolato generale RFI.
Contr Le conferme di acquisto emesse da infatti, fanno espresso riferimento a tale contratto utilizzando i codici predisposti da RFI e la sua applicazione è presupposta nei numerosi messaggi che le parti si sono scambiate.
Il capitolato generale RFI prevede l'effettuazione di una serie di controlli a campione prima della consegna in cantiere dei manufatti,
controlli da eseguirsi presso un laboratorio accreditato previo prelievo dei campioni presso il produttore;
in caso di esito positivo dei controlli eseguiti i manufatti stessi vengono omologati.
Solo dopo l'omologa i manufatti vanno consegnati in cantiere e sottoposti al collaudo definitivo.
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 16 Questo, ovviamente, è giustificato dal fatto che si tratta di un'enorme quantità di manufatti ed eseguire subito il collaudo totale sarebbe troppo dispendioso.
Il capitolato, infatti, prevede un meccanismo di rettifica di errori riscontrati col controllo a campione.
Parte La previsione delle Condizioni generali d'acquisto di , secondo cui il collaudo va effettuato presso i suoi stabilimenti, ha carattere generale ed è superata dalla previsione specifica del contratto concretamente stipulato.
Contr In definitiva era tenuta a consentire il prelievo dei campioni presso il suo stabilimento per l'omologa prevista in contratto.
Contr Essendosi opposta a tale prelievo risulta inadempiente ad un obbligo contrattuale e non può pretendere di consegnare i manufatti prodotti.
Il suo credito, pertanto, allo stato è inesigibile avendo controparte legittimamente opposto l'eccezione di inadempimento.
A questo punto la qualificazione giuridica del contratto in questione come appalto o vendita è irrilevante essendo, comunque, previsto il controllo delle qualità promesse nei manufatti venduti.
Contr In ogni caso lo stesso appare qualificabile come appalto dato che
Parte opera secondo le direttive di nella produzione dei manufatti richiesti.
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 17 Da questo punto di vista occorre precisare che, ai sensi degli artt. 1665
e 1666 cod. civ. (applicabili alla fattispecie anche in via analogica essendo, comunque, prevista in contratto l'omologa dei manufatti) il committente ha diritto di verificare l'opera compiuta prima di riceverne la consegna. La suddetta verifica va effettuata dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire e, ove si tratti di opera da realizzare per partite, ciascuno dei contraenti può richiedere che la stessa avvenga per le singole partite.
Contr Ebbene, dalle risultanze in atti, emerge che non ha mai richiesto,
Contr quanto meno, una verifica per singole partite e che non ha messo
Parte
in condizione di eseguire i dovuti controlli, subordinando gli stessi all'invio di un cronoprogramma di ritiro dell'intera produzione - al tempo non completata -, adempimento non contrattualmente previsto e non esigibile fino all'espletamento, con esito positivo, dell'omologa richiesta dalle procedure di RFI.
Emerge, dunque, anche qui un legittimo rifiuto della al CP_6
pagamento del corrispettivo dovuto per l'opera commissionata, poiché, nel caso di specie, la verifica dei manufatti è stata prima offerta e, successivamente, negata dall'opposta.
L'opposizione, in conclusione, va accolta.
Parte Va, ora, esaminata la domanda riconvenzionale proposta da ,
avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dal ritardo nella consegna della merce.
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 18 Tale domanda contraddice quanto già affermato dall'opponente a propria difesa, ovvero che nessun termine specifico era stato pattuito per la consegna dei manufatti.
Negli ODA prodotti, infatti, si indica una data di consegna puramente indicativa.
La domanda, pertanto, risulta, almeno allo stato attuale delle cose,
infondata.
Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale relativa alla
Contr ripetizione dei costi di laboratorio sostenuti da risultando del tutto generica.
La stessa è anche intempestiva non essendo state completate le attività
di omologa.
In definitiva tali domande potranno essere azionate quando, all'esito dei controlli da effettuare, risulteranno eventuali inadempimenti di
Contr ed RFI, reale interessata alla tempestiva consegna dei manufatti,
Parte_ li avrà contestati ad
Contr Va, infine, osservato che non ha richiesto il pagamento della custodia dei manufatti in questione: tutte le deduzioni al riguardo sono, pertanto, inconferenti.
In ogni caso va detto che l'obbligo di consegnare un bene include quello di custodirlo sino alla consegna e che l'insussistenza del diritto alla remunerazione della prestazione di custodia deriva da quanto indicato nel Verbale ITALFERR - EGM n. 4/22 del 15.12.22
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 19 (documento non specificamente contestato da controparte) nel quale si precisa che i manufatti in questione restano ... in deposito fiduciario
gratuito presso lo Stabilimento del fornitore, fino al successivo trasporto nei cantieri/impianti oggetto dell'Appalto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n. 4918/2023 proposta da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione Controparte_1
notificato il 06.10.2023, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. rigetta le altre domande;
3. condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 29.154 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 23.6.25
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT Maria
Ludovica De Cicco.
sentenza proc. n. 20742/23 r.g. pag. 20