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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/04/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4182/ 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to LANIGRA MAURIZIO , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv.DE RUVO GAETANO CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato il I.
2.2024 e regolarmente notificato,
[...]
esponeva: aveva ricevuto in data 3.1.24 comunicazione di avviso di addebito Parte_1
per contributi dovuti alla gestione commercianti come titolare di azienda del periodo gennaio 2021- dicembre 2022; eccepiva l'illegittimità della pretesa non avendo svolto alcuna attività all'interno della società , che si occupa di attività di locazione Parte_2
temporanea di immobili , essendo mera socia di capitali e amministratrice iscritta alla gestione separata dell;
evidenziava che nello stesso periodo era stata iscritta come CP_1
lavoratrice dipendente di altri soggetti giuridici;
ricordava che in precedenza era stata amministratrice di NINA calzature srl, per la quale aveva svolto il ruolo di amministratrice ma senza svolgere attività lavorativa per tale società; deduceva in diritto;
concludeva chiedendo annullarsi l'avviso di addebito e ordinarsi la cancellazione dalla gestione commercianti, con vittoria di spese.
1 CP_ Si costituiva in giudizio l , il quale evidenziava le dimensioni delle società in questione e la presunzione circa l'esistenza di un ruolo apicale, che sarebbe stato svolto da Pt_1
deduceva in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La normativa applicabile nel caso di specie è la seguente.
Ai sensi dell'art.1 comma 203 L.662/96 “Il primo comma dell'art.29 della legge 3/6/75
n.160 è sostituito dal seguente : “L'obbligo della iscrizione della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22/7/66 n.613 e successive modificazioni e integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso , ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri o ruoli”.
Il successivo comma 208 dell'art.1 citato disciplina l'ipotesi in cui il soggetto svolga un'attività che , all'interno dell'impresa, potrebbe condurre all'iscrizione all'una o all'altra gestione. La norma precisa che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente , anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente;
spetta all' decidere sull'iscrizione CP_1 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”
L'art.12 c.11 , DL 78/2010 conv. In legge 122/2010, norma di interpretazione autentica, ha precisato che “L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento
2 all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in
CP_ una delle corrispondenti gestioni dell' . Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208,legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,comma 26, (( della legge 8 agosto )) 1995, n. 335 (v. anche Cassaz. Sent. N. 8613/2017).
La norma, intervenuta a seguito di contrasti giurisprudenziali e ritenuta conforme a
Costituzione- v. C.Cost.n.15/2012-, ha definitivamente chiarito che non opera più la regola dell'attività prevalente (quindi l'unificazione della contribuzione); pertanto, nel caso di specie, la ricorrente potrebbe essere obbligata alla iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti sia alla gestione separata.
La Cassazione ,peraltro, ha chiarito che , ai fini della partecipazione al lavoro aziendale deve farsi riferimento “al carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa”. (v. Cass.11804/2012).
In particolare, la Cassazione ha ancora precisato : “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”. (v. Cass.
Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018).
Peraltro la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della
CP_ prova a carico dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa.(v. Cass. , Sentenza n. 24439 del 10/08/2023).
Deve trattarsi di un'attività distinta dall'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata e perciò occorre individuare quale
3 prestazione di lavoro, diversa dalla attività di amministratore, si voglia attribuite al contribuente. L'attività di amministratore si basa infatti su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Nel caso di specie, alla ricorrente sono stati richiesti i contributi IVS dovuti alla Gestione commercianti sulla base della visura delle società (v. in atti); per ciò che concerne Pt_2
risulta che sia socia al 50%, che l'attività sia iniziata l'11.2.2022, che il ruolo di
[...] Pt_1
amministratore unico sia stato esercitato dal 20.5.2021; per ciò che concerne la società
Nina Calzature SRL, risulta che sia stata socia unica fino al 29.11.22 e Pt_1
amministratore unico fino al 5.12.22.
L'ente presuppone che la stessa abbia svolto attività all'interno dell'azienda e, in particolare, funzioni apicali.
La ricostruzione dell'ente appare incompleta.
Parte ricorrente deduce di essere iscritta alla Gestione separata quale amministratore, funzione per la quale percepisce un compenso- v. estratto contributivo -; inoltre, risulta dall' estratto contributivo che la ricorrente, negli stessi anni, è stata inquadrata come CP_ lavoratrice subordinata da altri soggetti e che era iscritta alla gestione separata dell' .
Ai fini della doppia contribuzione, sarebbe stata necessaria la prova specifica che la ricorrente svolge, oltre all'attività di amministratore, l'attività commerciale con abitualità e prevalenza all'interno dell'impresa; come già detto, deve trattarsi di attività individuabili e distinguibili rispetto ai compiti già svolti come amministratore.
L'onere probatorio dello svolgimento della prestazione lavorativa all'interno dell'azienda con i caratteri dell'abitualità e della professionalità grava sull'ente previdenziale , ancorchè convenuto nel giudizio di accertamento negativo, che è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, mentre nel caso di specie una tale prova non è stata fornita, né appare sufficiente, a fronte degli elementi documentali emersi, la presunzione formulata dall'ente, secondo cui nella società la ricorrente avrebbe svolto funzioni apicali, in quanto non è stato provato che personale con tali funzioni o con funzioni almeno di
4 coordinamento mancasse nelle dette società né che l'organizzazione dell'impresa si basasse sulla presenza di una tale qualifica né che l'attività non venisse svolta da collaboratori legati alla società da diverso tipo di rapporto.
Il ricorso quindi è da accogliere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara che la ricorrente ha diritto alla cancellazione dalla gestione
Commercianti e che l'avviso di addebito opposto è illegittimo;
condanna l alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 1313,00 per compensi professionali, oltre 15%, IVA e CAP.
Roma 25.4.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
5
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4182/ 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to LANIGRA MAURIZIO , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv.DE RUVO GAETANO CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato il I.
2.2024 e regolarmente notificato,
[...]
esponeva: aveva ricevuto in data 3.1.24 comunicazione di avviso di addebito Parte_1
per contributi dovuti alla gestione commercianti come titolare di azienda del periodo gennaio 2021- dicembre 2022; eccepiva l'illegittimità della pretesa non avendo svolto alcuna attività all'interno della società , che si occupa di attività di locazione Parte_2
temporanea di immobili , essendo mera socia di capitali e amministratrice iscritta alla gestione separata dell;
evidenziava che nello stesso periodo era stata iscritta come CP_1
lavoratrice dipendente di altri soggetti giuridici;
ricordava che in precedenza era stata amministratrice di NINA calzature srl, per la quale aveva svolto il ruolo di amministratrice ma senza svolgere attività lavorativa per tale società; deduceva in diritto;
concludeva chiedendo annullarsi l'avviso di addebito e ordinarsi la cancellazione dalla gestione commercianti, con vittoria di spese.
1 CP_ Si costituiva in giudizio l , il quale evidenziava le dimensioni delle società in questione e la presunzione circa l'esistenza di un ruolo apicale, che sarebbe stato svolto da Pt_1
deduceva in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La normativa applicabile nel caso di specie è la seguente.
Ai sensi dell'art.1 comma 203 L.662/96 “Il primo comma dell'art.29 della legge 3/6/75
n.160 è sostituito dal seguente : “L'obbligo della iscrizione della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22/7/66 n.613 e successive modificazioni e integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso , ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri o ruoli”.
Il successivo comma 208 dell'art.1 citato disciplina l'ipotesi in cui il soggetto svolga un'attività che , all'interno dell'impresa, potrebbe condurre all'iscrizione all'una o all'altra gestione. La norma precisa che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente , anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente;
spetta all' decidere sull'iscrizione CP_1 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”
L'art.12 c.11 , DL 78/2010 conv. In legge 122/2010, norma di interpretazione autentica, ha precisato che “L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento
2 all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in
CP_ una delle corrispondenti gestioni dell' . Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208,legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,comma 26, (( della legge 8 agosto )) 1995, n. 335 (v. anche Cassaz. Sent. N. 8613/2017).
La norma, intervenuta a seguito di contrasti giurisprudenziali e ritenuta conforme a
Costituzione- v. C.Cost.n.15/2012-, ha definitivamente chiarito che non opera più la regola dell'attività prevalente (quindi l'unificazione della contribuzione); pertanto, nel caso di specie, la ricorrente potrebbe essere obbligata alla iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti sia alla gestione separata.
La Cassazione ,peraltro, ha chiarito che , ai fini della partecipazione al lavoro aziendale deve farsi riferimento “al carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa”. (v. Cass.11804/2012).
In particolare, la Cassazione ha ancora precisato : “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”. (v. Cass.
Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018).
Peraltro la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della
CP_ prova a carico dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa.(v. Cass. , Sentenza n. 24439 del 10/08/2023).
Deve trattarsi di un'attività distinta dall'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata e perciò occorre individuare quale
3 prestazione di lavoro, diversa dalla attività di amministratore, si voglia attribuite al contribuente. L'attività di amministratore si basa infatti su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Nel caso di specie, alla ricorrente sono stati richiesti i contributi IVS dovuti alla Gestione commercianti sulla base della visura delle società (v. in atti); per ciò che concerne Pt_2
risulta che sia socia al 50%, che l'attività sia iniziata l'11.2.2022, che il ruolo di
[...] Pt_1
amministratore unico sia stato esercitato dal 20.5.2021; per ciò che concerne la società
Nina Calzature SRL, risulta che sia stata socia unica fino al 29.11.22 e Pt_1
amministratore unico fino al 5.12.22.
L'ente presuppone che la stessa abbia svolto attività all'interno dell'azienda e, in particolare, funzioni apicali.
La ricostruzione dell'ente appare incompleta.
Parte ricorrente deduce di essere iscritta alla Gestione separata quale amministratore, funzione per la quale percepisce un compenso- v. estratto contributivo -; inoltre, risulta dall' estratto contributivo che la ricorrente, negli stessi anni, è stata inquadrata come CP_ lavoratrice subordinata da altri soggetti e che era iscritta alla gestione separata dell' .
Ai fini della doppia contribuzione, sarebbe stata necessaria la prova specifica che la ricorrente svolge, oltre all'attività di amministratore, l'attività commerciale con abitualità e prevalenza all'interno dell'impresa; come già detto, deve trattarsi di attività individuabili e distinguibili rispetto ai compiti già svolti come amministratore.
L'onere probatorio dello svolgimento della prestazione lavorativa all'interno dell'azienda con i caratteri dell'abitualità e della professionalità grava sull'ente previdenziale , ancorchè convenuto nel giudizio di accertamento negativo, che è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, mentre nel caso di specie una tale prova non è stata fornita, né appare sufficiente, a fronte degli elementi documentali emersi, la presunzione formulata dall'ente, secondo cui nella società la ricorrente avrebbe svolto funzioni apicali, in quanto non è stato provato che personale con tali funzioni o con funzioni almeno di
4 coordinamento mancasse nelle dette società né che l'organizzazione dell'impresa si basasse sulla presenza di una tale qualifica né che l'attività non venisse svolta da collaboratori legati alla società da diverso tipo di rapporto.
Il ricorso quindi è da accogliere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara che la ricorrente ha diritto alla cancellazione dalla gestione
Commercianti e che l'avviso di addebito opposto è illegittimo;
condanna l alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 1313,00 per compensi professionali, oltre 15%, IVA e CAP.
Roma 25.4.2025
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