Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere alla scadenza, alla data del 11 marzo 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 599/2024 R.G. vertente tra: in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. M. Foti ……………………………………..…………………………….APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
.APPELLATO CodiceFiscale_1
CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 1375/2024 emessa in data 12 luglio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 l' proponeva appello CP_1
avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del
l' alla restituzione di eventuali somme medio tempore trattenute ed al CP_1
pagamento integrale delle spese di lite.
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia gravata, rilevando come la stessa recasse evidenti lacune ed imprecisioni in punto di fatto, tanto da potersi quasi affermare che il Tribunale, avendo scrutinato rilievi mai sollevati da esso , avesse deciso in merito ad un giudizio del tutto CP_1
diverso.
Si doleva inoltre, in punto di diritto, dell'omessa pronunzia sull'eccezione di decadenza sostanziale avanzata ex d.l. n.7/70, e chiedeva a questa Corte di accertarne la fondatezza - dichiarando controparte decaduta dal diritto all'iscrizione nelle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2009 – e, per l'effetto, disattendere il ricorso di primo grado, confermando l'indebito contestato a parte appellata;
con vittoria di spese per entrambi i gradi di lite.
Non si costituiva al quale il ricorso in appello e il decreto Controparte_2
di fissazione del termine per il deposito di note scritte erano stati regolarmente notificati nei termini di legge.
La causa veniva trattata in modalità a trattazione scritta, e, all'esito del termine concesso per il deposito delle note scritte, assolto dall'appellante, decisa mediante il deposito telematico del dispositivo di questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Pag. 2 di 10 Con l'atto di gravame l'odierno appellante rileva anzitutto le eclatanti inesattezze rilevabili in punto di fatto nella sentenza oggi gravata, riguardanti le imprecise circostanze addotte ed i fatti richiamati dal giudice di prime cure.
Riguardo, poi, all'omesso scrutinio dell'eccezione di decadenza, sollevata dall' in primo grado, si duole del fatto che il Tribunale osservi che CP_1
l' nessuna documentazione idonea avesse prodotto a supporto CP_1
dell'eccepita decadenza dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2009.
Adduce poi, come pacifica dovesse ritenersi la circostanza per cui l'onere della prova, circa i fatti costitutivi del diritto in questione, ricadesse in capo a parte ricorrente e come sia rimasto del tutto non assolto. Rammenta, infatti, come l'odierna parte appellata avesse chiaramente allegato di aver percepito la DS agricola per l'anno contestato sicché non vi era necessità alcuna che l' dimostrasse la prova dell'avvenuta liquidazione o CP_1
erogazione della prestazione in oggetto.
Da ultimo censura la sentenza anche sotto il profilo della condanna alle spese, chiedendo la riforma della decisione anche in relazione a tale capo.
Occorre, poi, evidenziare, quanto all'eccezione di decadenza ai sensi del decreto-legge n.7/70, che il motivo di appello formulato dall'
[...]
è fondato. CP_3
Si rileva, anzitutto, come oggetto dell'odierno contendere sia l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2009 (e conseguentemente il diritto all'iscrizione negli elenchi per tale annualità) chiesta in restituzione dall' Nel caso di specie il giudice di primo grado ha del tutto omesso il CP_1
Pag. 3 di 10 vaglio dell'eccezione di decadenza sollevata dall' convenuto e che, CP_1
invece, avrebbe dovuto formare primario oggetto di valutazione atteso il fatto che l'indebito di cui si discute trae origine proprio dall'intervenuta cancellazione del dall'elenco dei lavoratori agricoli del Controparte_2
comune di residenza (Tortorici), per gli anni 2008-2009 (v. estratto della posizione assicurativa del , in atti), sicché il riconoscimento del CP_2
diritto all'iscrizione appare costituire la questione pregiudiziale cardine al fine dell'accertamento del diritto dell'odierno appellato alla vantata prestazione, successivamente chiesta in restituzione dall'
[...]
. CP_3
Orbene, la decadenza sostanziale sussiste nel caso di specie.
Recita, infatti, l'art.11 della D. Lgs. 375/93, concernente i ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso Pt_1
alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Pag. 4 di 10 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
In materia, la Corte di Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 27 dicembre 2011 n. 29070 ha così disposto: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n.
375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio1970 n. 7, convertito dalla l.
11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (v. anche Cass. n.
813/2007, n. 8650/2008).
Venendo alla presente fattispecie, il primo giudice ha offerto sulla questione oggetto di causa una motivazione del tutto errata e smentita dalla documentazione prodotta dall' sin dal primo grado di giudizio, CP_1
unitamente alla memoria costitutiva. Il decidente di prime cure, infatti,
Pag. 5 di 10 argomentava che dalla documentazione prodotta dall' non fosse CP_1
rinvenibile la data di cancellazione dagli elenchi agricoli e che non risultasse prodotta altra documentazione idonea a tal fine.
Si tratta di circostanze pienamente smentite dalla documentazione prodotta dall' che, al fine di suffragare l'eccepita decadenza, nel CP_1
costituirsi, aveva allegato oltre all' estratto , dal quale potersi desumere la cancellazione per l'anno di interesse, anche due note (la prima del 7 febbraio 2011, ricevuta il 17 febbraio e la seconda del 20 novembre
2014, ricevuta l'11 dicembre) dalle quali si ricavava che il sig. fosse CP_2
già da tempo a conoscenza dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli.
È avverso tale prima nota ricevuta il 17 febbraio 2011 - di reiezione CP_1
della domanda di disoccupazione agricola presentata in data 10 marzo 2010
e relativa all'anno 2009, respinta, come si legge, perché, “il richiedente non risulta iscritto negli elenchi” – che la parte avrebbe dovuto presentare ricorso amministrativo e a partire dalla quale occorre far dunque decorrere il termine per computare l'intervenuta decadenza.
Appare evidente dal tenore della nota che il contenuto di essa fosse tale da rendere edotto il della mancata iscrizione per l'anno 2009, dato CP_2
che con essa si rigettava la domanda di disoccupazione agricola presentata in data 10 marzo 2010 (che è il periodo temporale entro cui va proposta la domanda di prestazione agricola per l'anno precedente).
Nel caso in oggetto risulta dagli atti di causa che il abbia, invece, CP_2
proposto ricorso amministrativo in prima istanza, soltanto e del tutto infruttuosamente, avverso la nota datata 8 giugno 2017, con la quale solo da ultimo l' contestando l'indebita percezione di euro 601,88 a titolo di CP_1
Pag. 6 di 10 disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia relativi al 2009, sollecitava la refusione dell'indebito.
Ciò premesso, è chiaro ed evidente che all'atto della proposizione del ricorso giudiziario di prime cure, il 23 luglio 2018, fosse ampiamente intervenuta la decadenza del dal diritto all'iscrizione negli elenchi CP_2
dei lavoratori agricoli del comune di residenza per il 2009, con conseguente preclusione dell'azione tesa all'ottenimento di ogni provvidenza che potesse discenderne, compresa la vantata indennità di disoccupazione agricola di che trattasi.
Orbene, alla luce dei fatti di causa e dei richiamati principi, poiché il ricorrente in primo grado non risulta aver proposto ricorso amministrativo di prima istanza avverso la cancellazione comunicatagli con la nota del 17 febbraio 2011 (ricorso per presentare il quale aveva il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della nota di rigetto), egli non può, certamente, giovarsi ai fini decadenziali, di un termine più ampio rispetto a quello previsto dalla normativa. In sostanza non può giovarsi dell'ulteriore termine di 90 giorni entro cui l' avrebbe dovuto provvedere sul ricorso di prima CP_1
istanza che, inquanto non proposto, non è idoneo a far decorrere lo spatium deliberandi per la decisione da parte dell' . In sostanza il CP_1
procedimento amministrativo può ritenersi concluso al trentesimo giorno successivo alla data di notifica della superiore nota di reiezione. La questione non muterebbe neppure riconoscendo anche l'ulteriore termine di
90 giorni affinché l' provvedesse (obbligo che in tal caso, si ribadisce, CP_1
non può ritenersi sussistente in assenza di ricorso amministrativo) poiché comunque il ricorso giudiziale proposto in data 23 luglio 2018 è ampiamente
Pag. 7 di 10 fuori dal termine decadenziale di 120 giorni, decorrenti dalla conclusione del procedimento amministrativo, previsto dal decreto-legge 7/70.
Ne consegue che va riformata la sentenza relativamente all'annullamento della nota di indebito di € 601,88, comunicata al con nota del 8 CP_2
giugno 2017 (non prodotta in atti ma della quale vi è menzione nell'atto introduttivo del giudizio).
Dalla documentazione prodotta dall'Istituto previdenziale in primo grado risulta che il superiore importo era stato erogato al a titolo di CP_2
disoccupazione agricola per l'anno 2009 e, pertanto, stante la decadenza dal diritto di contestare la cancellazione per l'annualità indicata, la superiore nota mantiene la propria legittimità.
Dall'accertata decadenza consegue l'assorbimento di ogni ulteriore questione relativa all'accertamento dell'effettiva esistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata rigettando le domande proposte da con ricorso del 23 luglio 2018. Controparte_2
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione
n.37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di
Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale e assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba
Pag. 8 di 10 intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali,
e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione” (p.31).
Nel caso in esame risulta che il ricorrente aveva, sin dal primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pertanto, egli va esonerato dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Patti n. 1375/2024 pubblicata in data 12 luglio
2024, nei confronti di , contumace, così provvede: Controparte_2
Pag. 9 di 10 a) in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande avanzate da con ricorso depositato in data 23 luglio 2018; Controparte_2
b) esonera dal pagamento delle spese di entrambi i gradi Controparte_2
di lite.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Beatrice Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
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