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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2141/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona LA dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- , nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Salvatore Tedesco
Ricorrente
C O N T R O
corrente in Controparte_1 Parte_2
Squinzano (LE), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Trevisi
[...]
Resistenti
Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 19/2/2020 il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze LA società agricola dal Parte_2
12/4/2008 al 30/4/2019, con qualifica di operaio agricolo a tempo determinato, ma di fatto a tempo indeterminato, con mansioni di tecnico manutentore presso il frantoio, afferma di aver anche svolto mansioni di intonacatore, imbianchino, posatore di pavimenti in pietra, impiantistica idrica ed elettrica, falegnameria e comunque tutte le mansioni inerenti lavori edili e di ristrutturazione presso le strutture LA MI ove di volta in volta veniva inviato, espone, Pt_2 altresì, di aver lavorato nel periodo LA molitura, da Ottobre a Gennaio di ogni anno per 12 o 13 ore al giorno, a volte per 17 ore, nel frantoio sito in Squinzano da Lunedì a Domenica e negli altri periodi, da Febbraio a Settembre per 8 o 9 ore al giorno, da Lunedì a Venerdì, effettuando le prestazioni via via commissionate presso le abitazione di e di , CP_2 Persona_1 presso la ER Li CH LA MI , presso l'abitazione di San Pt_2
Foca e presso il Centro Medico di Lizzanello di OG AM, moglie di presso un deposito di carburanti sulla via per Torchiarolo, Parte_2 presso la casa dei genitori dei fratelli in Via Cellino, presso Pt_2
l'appartamento di in Via Cellino, di essersi occupato LA Parte_2 riparazione del tetto del frantoio, di aver anche lavorato presso la villa di e in Squinzano, presso l'abitazione del Persona_2 Persona_1 custode del frantoio, presso lo studio di afferma di aver Persona_2 acquistato materiale per i lavori da effettuare e di essere stato poi rimborsato, sostiene che le somme riportate nelle buste paga non corrispondono alle ore di lavoro effettivamente svolte, lamenta di non aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario, il Trattamento di Fine Rapporto, la 13° e la 14° mensilità,
l'indennità sostitutiva di ferie non godute, ritiene di aver diritto “in virtù del
C.C.N.L. di categoria (Operai agricoli e florovivaisti) o di quell'altro ritenuto applicabile, dell'art.36 LA Costituzione e delle altre leggi vigenti in materia” a differenze retributive pari ad € 231.010,50, come da conteggi allegati al ricorso, nei confronti LA Società Agricola convenuta e nei confronti dei soci in solido e chiede condannarsi la società agricola al Parte_2 pagamento LA predetta somma di € 231.010,50 e al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita in giudizio la con Controparte_3 memoria nella quale contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione, affermando che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze LA convenuta in forza di vari contratti a tempo determinato dal 2008 al 2019 e con orario a tempo pieno dal 2008 al 2010 e a tempo parziale successivamente, dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e in alcune occasioni dalle 7,00 alle 13,00, con mansioni di operaio agricolo, di raccolta olive, di piccoli interventi di manutenzione del frantoio sito in ER Li CH e dell'immobile sito in Squinzano, Via Cellino, sede LA società, che le diverse mansioni sono state riportate nei vari contratti comunicati al Centro per l'Impiego ed evidenziando che il ricorrente nei periodi in cui non ha lavorato ha fruito di indennità di disoccupazione agricola.
Parte resistente eccepisce difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamenti per attività che il ricorrente avrebbe svolto per soggetti diversi, parziale prescrizione dei diritti azionati per decorso del termine quinquennale e nullità del ricorso, sostiene temerarietà LA lite e chiede:”
2 “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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”
a) In via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva LA
[...]
in ordine alle presunte attività di lavoro Parte_3 descritte in ricorso fuori dai periodi di lavoro previsti in contratto ed in contesti ed ambienti estranei alla compagine aziendale LA società resistente.
b) In via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto di credito, come e per le ragioni specificate nella parte in diritto, per le annualità intercorrenti dall'anno
2008 all'anno 2015.
c) Ancora in via preliminare dichiarare la nullità del ricorso per la carenza inammissibilità e nullità del ricorso per genericità dello stesso ricorso ex art. 414
c.p.c. carenza di indicazione dei parametri ed elementi necessari alla valutazione delle somme richieste
d) Ove in maniera sorprendente dovessero essere superate dette eccezioni pregiudiziali e preliminari, dichiarare l'infondatezza LA domanda con conseguente rigetto LA stessa per inesistenza del rapporto di lavoro nei periodi non contrattualizzati e per infondatezza LA domanda per assoluta carenza di prova e di richiesta di prova sulla caratterizzazione del rapporto di lavoro, sulla modalità di svolgimento e sulla modalità e durata del lavoro straordinario, con conseguente dichiarazione di decadenza.
e) Dichiarare, quindi, infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte ricorrente, ritenendo l'inesistenza di alcun debito LA resistente nei confronti del ricorrente.
f) Accertare e dichiarare la temerarietà LA lite e per l'effetto condannare la ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma terzo del c.p.c. al pagamento di una somma che il Giudice adito vorrà equitativamente fissare.
g) Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
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””
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va infatti ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del
5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art.
2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo LA pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento LA retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi LA sua
3 pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva LA prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Inoltre, si deve rilevare che secondo costante giurisprudenza LA Corte di
Cassazione gli indici LA subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre,
Cassazione, sentenza n.9251 del 19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013
e, più, recentemente, sentenza n.14434 del 10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento LA subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità LA prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”).
Si deve inoltre rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.3714 del
16/2/2009 ha chiarito che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere LA prova”.
Nel caso in esame si deve rilevare come parte ricorrente non abbia offerto prova ragionevolmente certa delle proprie allegazioni circa lo svolgimento di mansioni diverse da quelle indicate nelle comunicazioni al Centro per l'Impiego allegate alla memoria di parte resistente, circa l'effettuazione di lavori per conto LA società agricola presso abitazioni e studi professionali di soggetti diversi e circa
4 l'espletamento di ore di lavoro in misura superiore rispetto a quelle retribuite in busta paga.
Infatti, i testi ascoltati per parte ricorrente, , Testimone_1 Testimone_2
e , hanno reso dichiarazioni Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 da cui si evince che il ricorrente ha effettuato lavori di pitturazione nelle abitazioni del sig. in Squinzano e San Foca dal 2008 al 2015 Parte_2
( ), che il medesimo ha lavorato nel frantoio come addetto allo scarico Tes_1 delle olive di mattina ( , ha lavorato vicino alle macchine nel Testimone_2 frantoio e come imbianchino nel Ristorante di ER Li CH ( Tes_3
, ha lavorato come addetto alla manutenzione dei “macchinari dell'olio” e
[...] come addetto alla manutenzione del frantoio e LA struttura ER Li
CH ) e ha lavorato nel frantoio “più spesso durante la Testimone_4 lavorazione delle ulive” ( ). Testimone_5
I testi hanno visto occasionalmente il al lavoro: la teste Pt_4 Testimone_1 ha dichiarato di aver lavorato “per la società agricola OG AM, moglie del sig. .. a Lizzanello. Lavoravo anche nelle abitazioni di San Foca e Per_3
Squinzano e facevo mansioni di domestica e baby sitter”, il teste Testimone_2 ha dichiarato “in qualche occasione il mi ha aiutato nella sola fase di Pt_4 scarico delle olive e posso aggiungere che l'addetto all'esercizio delle macchine e al controllo dell'acidità era delegato un operaio di nome . Io nel frantoio ci sono Per_4 andato solo nelle ore diurne dalle 7:00 alle 12:30, mentre di pomeriggio allo scarico erano delegati miei dipendenti. Ma lo scarico delle olive nel pomeriggio è avvenuto di rado”, ha dichiarato di aver frequentato il frantoio Testimone_3 perché tra il 2013 e il 2018 vi si recava ad acquistare l'olio e perché nel 2018 ha avuto una trattativa con il sig. per la gestione di un Ristorante Parte_2 all'interno del frantoio, ha dichiarato “Preciso che dal 2013 al Testimone_4
2016 mi recavo nell'azienda resistente con una frequenza di 2/3 volte a settimana mentre nel periodo dal gennaio 2017 sino ad aprile 2018 mi recavo tutti i giorni in quanto si era profilata la possibilità di prendere in gestione il ristorante LA resistente masseria “Li CH” (ipotesi poi sfumata)…. Preciso che nel periodo gennaio 2017 sino ad aprile 2018 ero quotidianamente presente nell'azienda
(dalle ore 06 del mattino sino alle ore 15.30/16) per effettuare lavori ed organizzare il ristorante (nella masseria “Li CH”) che avrei dovuto gestire in virtù di un contrato firmato con la resistente e poi non adempiuto (fatto per cui ho poi proposto un giudizio di risarcimento danni contro il resistente); per tale motivo avevo modo di vedere quotidianamente il ricorrente che si occupava di ogni attività di manutenzione sia degli immobili (oleificio e masseria li manchi) sia del verde.
Era lui che svolgeva attività di carpenteria, intonacatura, sistemazione pavimenti.
5 In sintesi ogni attività manutentiva.”, ha dichiarato “conosco le Testimone_5 parti in giudizio in quanto per la mia professione (sono un artigiano elettricista) mi sono occupato LA manutenzione dell'impianto elettrico dell'oleificio LA società resistente sino a giugno 2017 e per almeno cinque anni prima. Per tale periodo ero presente nell'opificio ogniqualvolta era necessario;
ma non c'era una cadenza fissa. Sicuramente più spesso durante la lavorazione delle ulive (ossia tra ottobre
a dicembre/gennaio) in cui il frantoio lavorava sino a sera. “
Ancora, si deve rilevare che nessuno dei testi ha reso dichiarazioni precise e dettagliate in ordine all'orario di lavoro svolto dal ricorrente: Testimone_1 nulla ha riferito in merito ad orari di lavoro, ha riferito di essere Testimone_2 andato nel frantoio soltanto di mattina, ha dichiarato “io non Testimone_3 posso dire le ore di lavoro effettuate dal posso però dire di averlo visto Pt_4 lavorare di mattina, pomeriggio e sera, anche di sabato e domenica. Preciso che vedevo il sig. mentre io effettuavo gli acquisti di olio per il ristorante. Ciò Pt_4 avveniva nel periodo tra ottobre e gennaio”, ha dichiarato Testimone_4
“Preciso che il ricorrente era già presente quando io (nel periodo 2017/2018) arrivavo alle 6 del mattino ed era ancora presente quando io andavo via. Quando frequentavo l'azienda agricola come cliente mi recavo nell'azienda resistente sia di mattina che di pomeriggio ed era sempre presente il ricorrente” e Testimone_5 ha dichiarato: “Il ricorrente, per l'intero periodo in cui ho frequentato l'opificio, era molto spesso presente. Peraltro il ricorrente aveva competenze nel campo elettrico sicchè accadeva di discutere con lui del problema elettrico da risolvere.
Preciso che il mio orario di lavoro era dalle ore 07 alle ore 14 tra il lunedì ed il sabato (mai di domenica) sicchè entro tale orario io mi recavo nell'oleificio….Preciso che mi trattenevo nell'opificio per un tempo variabile tra un paio d'ore circa (o poco più) per una sola giornata nel caso di interventi di manutenzione;
invece quando ho effettuato il potenziamento dell'impianto ho lavorato tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 14 dal lunedì al venerdì per circa un mese
e tanto nel periodo estivo. In tale periodo era molto spesso presente il ricorrente, ma non so essere più preciso.”
I testi ascoltati per parte resistente, tutti dipendenti LA azienda agricola convenuta, hanno confermato che il ricorrente ha lavorato nel frantoio e in campagna.
Dalle dichiarazioni testimoniali non si evincono, quindi, né lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di volta in volta indicate nei contratti di assunzione come “operazioni varie oliveto” o “lavori agricoli vari”, né l'effettuazione di ore di lavoro in misura maggiore rispetto al numero di ore retribuito nelle buste paga.
6 In considerazione di tanto, ritiene il giudicante che difetti prova delle pretese azionate, sicché il ricorso va respinto.
Va respinta anche la domanda avanzata da parte resistente e volta ad ottenere la condanna del ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato LA causa, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, li 19/11/2025 – 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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