Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.6.2026 , nella causa iscritta al n. 2224 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato il [...] a [...] elettivamente Parte_1 domiciliato alla via Europa numero 4 in San Giorgio del Sannio presso lo studio dell'avvocato
Vincenzo Bocchino del Foro di Benevento che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem ed espressa elezione di domicilio prodotta da intendersi apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_1 elett.te domiciliato in Messina, Via XXVII Luglio n. 103, presso l'Avv. Pietro Adamo che la rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata in calce alla memoria;
NONCHE'
Controparte_2
in persona del Dirigente generale pro-tempore della
[...] Controparte_3
rappresentato e difeso dall' Avv. Stefania Rettore, in virtù di procura generale alle
[...] liti e presso la stessa elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.5.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha chiesto la dichiarazione della nullità dell'intimazione di pagamento numero 01720249001152254000 in relazione alla cartella esattoriale n. 01720050009271212000 avente ad oggetto il pagamento
La parte ha esposto che il Tribunale di Benevento con sentenza n. 57/2021 ha dichiarato la prescrizione dei crediti di cui alla cartella esattoriale n. 01720050009271212000.
Ha, inoltre, eccepito il difetto di motivazione dell'intimazione.
Si è costituita l' chiedendo dichiararsi la carenza di Controparte_1 responsabilità della stessa e il rigetto di tutte le domande formulate da controparte nei confronti di . Controparte_1
Si è costituito l' chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' e CP_2 CP_2 condannare l' alla rifusione di spese. Controparte_4
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720249001152254000 in relazione alla cartella esattoriale n. 01720050009271212000 eccependo la prescrizione dei crediti . CP_2
La doglianza è fondata.
È , infatti , pacifico che con sentenza n.57/2021 del 26.1.2021 il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso proposto dalla parte ricorrente dichiarando la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n.01720050009271212000.
È evidente che l' non poteva intimare il pagamento di tali crediti in Controparte_1 quanto dichiarati prescritti con sentenza esecutiva passata in giudicato.
Tanto premesso va dichiarata la parziale nullità dell'intimazione di pagamento in relazione alla cartella esattoriale n.01720050009271212000 dichiarando la prescrizione dei relativi crediti.
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In merito alla spese , seguono la soccombenza dell' che si è Controparte_1 resa responsabile dell'avere intimato il pagamento di crediti prescritti. L CP_1
era parte del giudizio conclusosi con sentenza n. 57/2021 e pertanto era a conoscenza
[...] della prescrizione dei crediti.
Le spese nei confronti dell' vanno invece compensate stante l'estraneità ai motivi di CP_2 opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. Annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 01720249001152254000 e dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella esattoriale n. 01720050009271212000 ;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che si Controparte_5 liquidano nella complessiva somma di €4201,00 oltre C.U. 43,00 Euro rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione;
3. compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Così deciso in Benevento, il 21.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari