Sentenza 30 gennaio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/01/2012, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2011, proposto da:
RO LI, AN ZA, AO DO LI, US SI, DO PP, RI ON SI, DO PP, RO SI, AN PP, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Lentini, con domicilio eletto presso ROrio Infantino Avv. in Reggio Calabria, via S. AN II Tronco; DO PP;
contro
Regione Calabria, rappresentata e difesa dall' Avv.Dario Borruto, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 92;
nei confronti di
Snam Rete Gas S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napoli, con domicilio eletto presso Daniela Grillo Avv. in Reggio Calabria, Vaia Castello N. 5;
per l'annullamento
del decreto n. 18667 del 23.12.2010 e del decreto n. 132 del 14.1.2011 di rettifica del precedente, emessi dalla Regione Calabria - Dipartimento 9 settore I, con il quale è stata disposta a favore di SNAM RETE GAS SPA l'imposizione di servitù e contestuale occupazione temporanea d'urgenza per la costruzione di un metanodotto denominato Derivazione per AR e Careri DN 200 (8")-24 bar sui fondi siti nel Comune di LA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e della Snam Rete Gas S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe emessi dalla Regione Calabria e volti all’ asservimento coattivo dei beni immobili meglio specificati in atti, al fine della posa di un tratto di metanodotto interrato e all’occupazione temporanea delle aree ai fini dell’esecuzione dei lavori necessari.
Affidano il gravame ad articolate censure con le quali fanno valere la violazione dell’art. 52 octies, 20, 22 bis, e 23 del DPR 327/2001 (per aver disposto la Regione Calabria l’occupazione temporanea d’urgenza senza decreto motivato e senza aver dato atto di quanto previsto alla lettera “e-bis” dell’art. 23), la violazione dell’art. 3 ter del Dlgs 152/2006, nr. 152 e dell’art. 32 della Costituzione (per sussistenza di condizioni di pericolo rispetto al tracciato del tratto di condotta derivante dall’esistenza di abitazioni), nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
Si sono costituite sia la Regione Calabria che SNAM RETE GAS Spa, entrambe resistendo al ricorso di cui chiedono il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Aderendo alle tesi difensive delle parti resistenti, il ricorso è infondato e come tale va respinto.
I) Si premette, in fatto, che :
Ia) Il metanodotto in funzione della cui realizzazione sono stati adottati gli atti impugnati, denominato " Derivazione per AR e Careri DN 200 (8”), P=24 bar - Allacciamento Comune di San Luca DN 100 (4”), P=24 bar - Allacciamento Comune di AR DN 100 (4”), P=24 bar - Allacciamento Comune di Careri DN 100 (4”), P=24 bar ” (e che, secondo parte resistente, costituisce un opera di importantissimo rilievo strategico e che ha la finalità di allacciare alla rete dei metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. i Comuni di San Luca, LA, AR e Careri, aventi una popolazione complessiva di circa 13.000 abitanti e di assicurare eventuali ulteriori sviluppi del mercato del gas naturale nell’area interessata dal tracciato dell’opera), rientra nelle condotte di vettoriamento del gas naturale ad elevata pressione che corrono attraverso il territorio nazionale, sino ad allacciare -in genere- una rete di distribuzione cittadina attraverso la quale il gestore locale, a propria volta, consegna il gas a bassa pressione presso le singole utenze. Pertanto rientra tra le c.d. “infrastrutture lineari energetiche” soggette alle disposizioni di cui all’art. 52 bis e ss. del DPR 327/2001.
Per tale genere di opere, “ l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ” (art. 52 quater), che si conclude con una autorizzazione unica, che comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 52 quater, comma 3).
Ib) In attuazione di queste ultime previsioni normative, la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera con apposizione del relativo vincolo sulle aree è stata disposta con Decreto Dirigenziale nr. 19694 del 5.11.2009, ed è in relazione a tale provvedimento che con l’impugnato decreto dirigenziale nr. 18667 del 23.12.2010 (rettificato con decreto nr. 132/2011) è stata imposta la servitù con contestuale occupazione temporanea ex artt. 22 e 52-octies del DPR 327/01.
Ic) Risultano essere stati adempiuti i seguenti adempimenti di procedimento:
1 - Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 preliminare e precedente all'esame e alla approvazione del progetto: pubblicazioni e avvisi effettuati ai sensi dell'art. 52-ter del dpr n. 327/2001 in quanto le ditte coinvolte sono più di 50 (nota Regione Calabria prot. 7227/DIP del 27 maggio 2009, il cui avviso è stato pubblicato il 10 giugno 2009 all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, sui quotidiani “La Repubblica” e “ La Gazzetta del Sud” e sul sito informatico della Regione Calabria, come risulta dal verbale della Conferenza di servizi del 27 luglio 2009);
2 - Approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza di servizi in data 27 luglio 2009, ai sensi dell'art. 52-quater del dpr n. 327/2001;
3 – Informative individuali (tra cui anche agli odierni ricorrenti) dell’avvio della procedura per il rilascio della autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e invito a voler addivenire a sottoscrizione di servitù concordata allo scopo di evitare l’ulteriore adozione di decreto coattivo di asservimento;
4 – Decreto di Autorizzazione Unica della Regione Calabria adottato il 5 novembre 2009, prot. 19694, comprendente l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera e l’approvazione del progetto, pubblicato nelle date: 11 dicembre 2009 sul BUR della Regione Calabria; 12 febbraio 2010 sul quotidiano nazionale “Il Giornale”; sono state inoltre formulate le varie richieste di pubblicazione del 2 marzo 2010 presso gli Albi Pretori dei Comuni interessati;
5 – Richiesta da parte della Snam Rete Gas –con nota del 26 novembre 2009, prot. N° 2053- alla Regione Calabria di emissione del decreto di occupazione/asservimento per i terreni interessati dai lavori del gasdotto di che trattasi e per i quali con le ditte proprietarie non era stato possibile il raggiungimento dell’accordo bonario;
6 - Adozione dei decreti di asservimento e di occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 52-octies del dpr n. 327/2001, regolarmente notificati alle ditte proprietarie unitamente alla indicazione della data di immissione in possesso;
7 – Consegna dei lavori del gasdotto alla Impresa RTI, come da relativo verbale del 21 marzo 2011.
II) Alla luce di questa sintetica ricostruzione delle sequenze procedimentali e delle deduzioni delle parti resistenti, i provvedimenti impugnati sono immuni dalle censure dedotte.
IIa) In primo luogo, parte ricorrente si limita a censurare l’urgenza nel procedere sulla sola base del ritardo con cui la Regione Calabria ha emesso il decreto di imposizione di servitù sul terreno (circa un anno dalla istanza SNAM).
All’evidenza, l’argomento è generico ed insufficiente, considerata l’importanza strategica delle infrastrutture lineari energetiche, cristallizzata nella specifica disciplina di cui ai menzionati artt. 52 bis e ss. DPR 327/2001, tanto che si presta agevolmente alla condivisibile eccezione della difesa della SNAM, secondo cui tale lasso di tempo ha solo reso più urgente il completamento della procedura.
IIb) Quanto ai difetti formali del decreto di imposizione della servitù ex art. 52 octies DPR 327/01, si osserva che, ai sensi dell’art. 22 bis comma 2, DPR 327/01 “ Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: …b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 ”, ipotesi normativa nella quale ricade l’odierna fattispecie, anche in considerazione del fatto che nel decreto nr. 18667 del 23 dicembre 2010 è determinata in via di urgenza l’indennità di esproprio. Ciò comporta l’irrilevanza, ai fini di lite, del mancato rispetto nel decreto ex art. 52 octies delle indicazioni di cui all’art. 23 lett. “e bis”.
IIc) Le censure di parte ricorrente rubricate al nr. I del ricorso sono, comunque, infondate, perché le disposizioni di cui agli artt. 22 e 22bis sono riferite alla disciplina delle ipotesi di occupazione anticipata rispetto al decreto di esproprio (che è regolato dall’art. 23 il cui contenuto è richiamato dall’art. 52 octies): nel caso di specie, non risulta comprovata da parte ricorrente l’occupazione anticipata rispetto al decreto di asservimento impugnato, il quale peraltro dispone la contestuale occupazione. Peraltro, risulta avvenuta la consegna dei lavori in un tempo successivo ai decreti impugnati (e, precisamente, in data 21 marzo 2011).
IId) Quanto alle censure dedotte nel secondo motivo di ricorso, con cui si fanno valere asserite carenze del progetto approvato ai fini del tratto di metanodotto in esame, risultano adempiute le comunicazioni di cui all'art. 52-ter del dpr n. 327/2001 (secondo cui " per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e' effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriatile ai fini delle definitive determinazioni "). Non sono dedotte censure di insufficienza o di carenza di informazione o altro di rilievo in relazione alle comunicazioni dell’Autorità. Ne consegue che le censure dedotte al secondo motivo di ricorso sono inammissibili, perché avrebbero dovuto essere rivolte avverso l’atto di dichiarazione della pubblica utilità ed imposizione del vincolo.
Tali censure sono peraltro generiche, perché si limitano a dedurre la sussistenza di un generico pericolo con riferimento ad abitazioni vicine al tracciato, e non sono quindi idonee a superare i contenuti delle valutazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi che ha approvato il progetto ed il tracciato con pareri positivi da parte dei soggetti intervenuti (ivi compresi quelli preposti alla tutela della sicurezza: a tale proposito, la difesa di SNAM deduce, senza contestazione, che l’opera in argomento è stata progettata in conformità al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 “ Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8 ” e che relativamente alla stessa progettazione Snam Rete Gas ha ottenuto dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria il parere di conformità).
Invero, la localizzazione del tracciato, nelle infrastrutture lineari energetiche, va condotta in fase di dichiarazione di pubblica utilità (artt. 52-bis e ss. del dpr n. 327/2001) ed essendo la conferenza dei servizi la sede naturale ove far confluire efficacemente osservazioni partecipative oppure a natura oppositiva (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 14 del 1999 richiamata dalla difesa SNAM), è avverso le relative conclusioni che vanno dedotte eventuali censure. Ne consegue l’infondatezza sia della seconda che della terza censura di ricorso.
Il gravame va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti delle resistenti, in solido tra loro, che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2012
IL SEGRETARIO