Articolo 38 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
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14 agosto 1908
Art. 38.

E' autorizzata la maggiore spesa di L. 2,100,000 in aumento alla somma di L. 3.465,000 concessa dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 , per lavori di frane minaccianti gli abitati delle Calabrie.

Agli abitati inscritti nella tabella G della legge sopraddetta sono aggiunti i seguenti:

a) in provincia di Catanzaro: Dinami;

b) in provincia di Cosenza: Calopezzati, Campana, Cariati, Castiglione Cosentino, Lungro, Pedace, Pietrapaola, San Vincenzo La Costa (frazione San Sisto);

c) in provincia di Reggio Calabria: Camini, Carida', Laganadi (frazione di San Giorgio), Maropati, Portigliola, Reggio Calabria (frazioni Orti e Vito Superiore), Sambatello e sue frazioni di Minitti e San Giovanni, Santa Eufemia di Aspromonte, San Roberto e frazione San Peri, Scido, Seminara, Staiti, Terranova Sappo Minulio (frazione Scroforio).
Entrata in vigore il 14 agosto 1908