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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20533/2023
avente per oggetto: divisione endoesecutiva promossa da
(C.F. ), in persona del curatore, dott. Parte_1 P.IVA_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in VIA AVOGADRO, 11, TORINO presso il difensore avv.
[...] FRANCESCO MAZZI
Parte attrice (creditrice procedente) contro
(C.F. ) rappresentato dall'avv. Stefano Davi Controparte_1 C.F._1 Parte convenuta (debitrice esecutata)
(C.F. ), (C.F. ) CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
Parte convenuta (comproprietari)
rappresentato dall'avv. Olaf Oddenino Controparte_4
GIULIANO CAFFE' SRL, rappresentato dall'avv. Andrea Ricardi
Creditori intervenuti nell'esecuzione
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 27.6.2025
Per parte attrice:
pagina 1 di 4 'che le spese legali di cui alla nota spese già depositata siano ripartite tra tutti i condividenti pro quota'
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il , creditore procedente nell'esecuzione promossa nei confronti di Parte_1 CP_1
evocava in giudizio il debitore esecutato e i comproprietari e al fine
[...] CP_2 CP_3
di ottenere lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sugli immobili siti in Torino, via
Sansovino, 116 (censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 1073 – particella 1 – sub.
84 – Zona 2 categoria A/3 – classe 4 – vani 4,5 – R.C. 825,04), oggetto dell'espropriazione forzata per la quota indivisa di 1/3 dell'esecutato nella procedura R.G. n. 886/2022, sospesa con ordinanza del giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c. sino all'esito del giudizio di divisione.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute e e CP_2 CP_3
veniva disposta CTU sull'immobile predetto. I creditori intervenuti nell'esecuzione, dopo aver rinunciato agli atti esecutivi, non comparivano in udienza.
A seguito della richiesta di vendita degli immobili formulata dalla parte attrice, all'udienza del
3.5.2024 si disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti e veniva ordinata la vendita del compendio, con delega delle operazioni di vendita e nomina del custode.
A seguito dell'emissione del decreto di trasferimento del 23.3.2025, con ordinanza del 25.5.2025 veniva predisposto un progetto di divisione delle somme ricavate dalla vendita, tenendo conto della sottoposizione al vincolo del pignoramento del solo importo corrispondente alla quota dell'esecutato
, con assegnazione degli importi corrispondenti alle restanti quote ai condividenti Controparte_1
e . CP_2 CP_3
All'udienza fissata per la discussione del progetto al 27.6.2025 tutte le parti presenti dichiaravano di approvare il progetto di divisione, con sottoposizione al vincolo del pignoramento della quota di spettanza di . Controparte_1
Dichiarato esecutivo il progetto ex art. 789 c.p.c., la causa era trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe rassegnate.
* * *
Esaurite le operazioni divisionali, la causa viene a decisione esclusivamente in ordine alle spese di lite di cui la parte attrice ha domandato il rimborso con addebito all'esecutato e ai condividenti pro quota.
pagina 2 di 4 Per consolidata giurisprudenza, nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di cui agli art. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale per cui le spese devono porsi 'a carico della massa' in quanto il creditore non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti. Per i creditori 'lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato' per cui si ritorna al generale principio di soccombenza (da ultimo Cass. 24550/2024 che richiama plurimi precedenti conformi).
Pertanto, l'esecutato è tenuto a rimborsare per intero le spese della parte attrice, Controparte_1
creditrice procedente, nella misura liquidata nel dispositivo tenuto conto del valore della quota spettante all'esecutato (pari a € 23.134,05), in base al DM n. 55/2014 e successive modifiche agli importi medi per le quattro fasi processuali. Si ritiene di doversi discostare dallo scaglione tariffario richiamato dal difensore in sede di istanza di liquidazione, giacché, come stabilito dall'art. 5 del DM n.
55/2014, nei giudizi di divisione si ha riguardo “alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che “ai fini degli onorari, il valore delle cause di divisione non vada stabilito a norma dell'art. 12 c.p.c., u.c., per il riferimento fatto in via generale dal D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 1 a detto codice per la determinazione del valore della causa, tenuto conto che lo stesso art. 6, comma 1, deroga espressamente al suddetto rinvio in materia di giudizi divisori, in relazione ai quali stabilisce, con statuizione avente valore di principio ed applicabile anche agli onorari dovuti dal cliente, che in tali giudizi il valore va determinato in relazione al valore della "quota o dei supplementi di quota in contestazione" . Tale interpretazione è aderente alla lettera ed alla ratio della norma, posto che l'opposta interpretazione viene a disancorare, irragionevolmente, il valore della causa da quella dell'interesse in concreto perseguito dalla parte” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6765 del 2012).
pagina 3 di 4 Quanto, invece, ai condividenti non esecutati, che non hanno frapposto atti oppositivi o inutili resistenze, essi in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, partecipano 'pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione' intendendosi per spese 'sostenute per gli atti di causa' necessarie per addivenire alla divisione giudiziale, oltre alle competenze del delegato/custode già imputate loro pro quota nel progetto divisionale, le spese della c.t.u. (cfr. da ultimo Cass. 24550/24 cit.) da porsi per intero a carico dell'esecutato e in via solidale pro quota a carico dei condividenti (1/3 ciascuno), al pari degli esposti esenti documentati da parte attrice con la nota spese (trascrizione domanda, costi pubblicità ecc.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, liquida le spese sostenute dal in euro 5.077,62 per compensi ed euro 2.107,13 Parte_1
per esposti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, Cpa e Iva come per legge;
condanna a rimborsare al le spese di lite sopra liquidate Controparte_1 Parte_1
per intero;
condanna e a rimborsare al gli esposti come sopra CP_2 CP_3 Parte_1
liquidati, in via solidale con , per la quota di 1/3 ciascuno;
Controparte_1
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di per Controparte_1
intero e di e , in via solidale con , per la quota di 1/3 CP_2 CP_3 Controparte_1
ciascuno.
Così deciso in Torino in data 9 settembre 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
Minuta redatta dalla M.O.T. dr.ssa Grazia Anna Tripodi.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20533/2023
avente per oggetto: divisione endoesecutiva promossa da
(C.F. ), in persona del curatore, dott. Parte_1 P.IVA_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in VIA AVOGADRO, 11, TORINO presso il difensore avv.
[...] FRANCESCO MAZZI
Parte attrice (creditrice procedente) contro
(C.F. ) rappresentato dall'avv. Stefano Davi Controparte_1 C.F._1 Parte convenuta (debitrice esecutata)
(C.F. ), (C.F. ) CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
Parte convenuta (comproprietari)
rappresentato dall'avv. Olaf Oddenino Controparte_4
GIULIANO CAFFE' SRL, rappresentato dall'avv. Andrea Ricardi
Creditori intervenuti nell'esecuzione
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 27.6.2025
Per parte attrice:
pagina 1 di 4 'che le spese legali di cui alla nota spese già depositata siano ripartite tra tutti i condividenti pro quota'
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il , creditore procedente nell'esecuzione promossa nei confronti di Parte_1 CP_1
evocava in giudizio il debitore esecutato e i comproprietari e al fine
[...] CP_2 CP_3
di ottenere lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sugli immobili siti in Torino, via
Sansovino, 116 (censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 1073 – particella 1 – sub.
84 – Zona 2 categoria A/3 – classe 4 – vani 4,5 – R.C. 825,04), oggetto dell'espropriazione forzata per la quota indivisa di 1/3 dell'esecutato nella procedura R.G. n. 886/2022, sospesa con ordinanza del giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c. sino all'esito del giudizio di divisione.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute e e CP_2 CP_3
veniva disposta CTU sull'immobile predetto. I creditori intervenuti nell'esecuzione, dopo aver rinunciato agli atti esecutivi, non comparivano in udienza.
A seguito della richiesta di vendita degli immobili formulata dalla parte attrice, all'udienza del
3.5.2024 si disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti e veniva ordinata la vendita del compendio, con delega delle operazioni di vendita e nomina del custode.
A seguito dell'emissione del decreto di trasferimento del 23.3.2025, con ordinanza del 25.5.2025 veniva predisposto un progetto di divisione delle somme ricavate dalla vendita, tenendo conto della sottoposizione al vincolo del pignoramento del solo importo corrispondente alla quota dell'esecutato
, con assegnazione degli importi corrispondenti alle restanti quote ai condividenti Controparte_1
e . CP_2 CP_3
All'udienza fissata per la discussione del progetto al 27.6.2025 tutte le parti presenti dichiaravano di approvare il progetto di divisione, con sottoposizione al vincolo del pignoramento della quota di spettanza di . Controparte_1
Dichiarato esecutivo il progetto ex art. 789 c.p.c., la causa era trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe rassegnate.
* * *
Esaurite le operazioni divisionali, la causa viene a decisione esclusivamente in ordine alle spese di lite di cui la parte attrice ha domandato il rimborso con addebito all'esecutato e ai condividenti pro quota.
pagina 2 di 4 Per consolidata giurisprudenza, nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di cui agli art. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale per cui le spese devono porsi 'a carico della massa' in quanto il creditore non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti. Per i creditori 'lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato' per cui si ritorna al generale principio di soccombenza (da ultimo Cass. 24550/2024 che richiama plurimi precedenti conformi).
Pertanto, l'esecutato è tenuto a rimborsare per intero le spese della parte attrice, Controparte_1
creditrice procedente, nella misura liquidata nel dispositivo tenuto conto del valore della quota spettante all'esecutato (pari a € 23.134,05), in base al DM n. 55/2014 e successive modifiche agli importi medi per le quattro fasi processuali. Si ritiene di doversi discostare dallo scaglione tariffario richiamato dal difensore in sede di istanza di liquidazione, giacché, come stabilito dall'art. 5 del DM n.
55/2014, nei giudizi di divisione si ha riguardo “alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che “ai fini degli onorari, il valore delle cause di divisione non vada stabilito a norma dell'art. 12 c.p.c., u.c., per il riferimento fatto in via generale dal D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 1 a detto codice per la determinazione del valore della causa, tenuto conto che lo stesso art. 6, comma 1, deroga espressamente al suddetto rinvio in materia di giudizi divisori, in relazione ai quali stabilisce, con statuizione avente valore di principio ed applicabile anche agli onorari dovuti dal cliente, che in tali giudizi il valore va determinato in relazione al valore della "quota o dei supplementi di quota in contestazione" . Tale interpretazione è aderente alla lettera ed alla ratio della norma, posto che l'opposta interpretazione viene a disancorare, irragionevolmente, il valore della causa da quella dell'interesse in concreto perseguito dalla parte” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6765 del 2012).
pagina 3 di 4 Quanto, invece, ai condividenti non esecutati, che non hanno frapposto atti oppositivi o inutili resistenze, essi in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, partecipano 'pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione' intendendosi per spese 'sostenute per gli atti di causa' necessarie per addivenire alla divisione giudiziale, oltre alle competenze del delegato/custode già imputate loro pro quota nel progetto divisionale, le spese della c.t.u. (cfr. da ultimo Cass. 24550/24 cit.) da porsi per intero a carico dell'esecutato e in via solidale pro quota a carico dei condividenti (1/3 ciascuno), al pari degli esposti esenti documentati da parte attrice con la nota spese (trascrizione domanda, costi pubblicità ecc.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, liquida le spese sostenute dal in euro 5.077,62 per compensi ed euro 2.107,13 Parte_1
per esposti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, Cpa e Iva come per legge;
condanna a rimborsare al le spese di lite sopra liquidate Controparte_1 Parte_1
per intero;
condanna e a rimborsare al gli esposti come sopra CP_2 CP_3 Parte_1
liquidati, in via solidale con , per la quota di 1/3 ciascuno;
Controparte_1
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di per Controparte_1
intero e di e , in via solidale con , per la quota di 1/3 CP_2 CP_3 Controparte_1
ciascuno.
Così deciso in Torino in data 9 settembre 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
Minuta redatta dalla M.O.T. dr.ssa Grazia Anna Tripodi.
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