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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 275/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Sanfelice 38 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Lungo Tevere Dei Mellini 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8071/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046681375000 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 779/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, la società Resistente_1 impugnava, previa istanza di sospensione, l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90466813 75/000, relativa ad una pluralità di cartelle di pagamento pregresse, notificata tramite PEC il 23/06/23 del valore complessivo di euro
83.266,64.
Eccepiva: la mancata notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 di altre sei, L'avvenuta automatica cancellazione delle seguenti cartelle ai sensi della legge 197/2022: 097 2016 0030700068000; 097 2019 0061389209000.
Costituito il contraddittorio, i giudici di prime cure In via pregiudiziale dichiaravano il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria in favore del Giudice ordinario con riferimento alla cartella n.
09720120149366730000 relativa a sanzioni amministrative;
ritenevano fondata l'eccezione relativa alle cartelle 097 2016 0030700068000 e 097 2019 0061389209000, nonché per motivi analoghi (con riconoscimento adesivo dell'Ufficio) quella con riferimento alle cartelle 097 2017 0029985567000, 097 2017
0210133645000, 097 2019 0133749370000, 097 2019 0181797319000 e 097 2020 0229905083000. Invece, dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alle cartelle 097 2014 0093350970000 e 097 2019
0061389209000 in quanto la relativa notifica era ritenuta regolare.
Propone appello l'Ufficio rappresentando l'erroneità della decisione in quanto la norma sul cd “stralcio automatico”, non opererebbe rispetto ai ruoli 2016 e 2019. Inoltre dalla adesione alla definizione agevolata conseguirebbe una sospensione ex lege della riscossione, circostanza non valutata dal giudice di prime cure, il quale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto di detta sospensione o al limite dichiarare la carenza di interesse alla decisione sul punto, estinguerlo in parte qua, senza annullare l'atto specie in assenza di attività esecutiva – espropriativa. L'appellante quindi chiede riformarsi l'impugnata sentenza nel senso di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso in primo grado del contribuente anche in relazione alle cartelle n. 097 2016 0030700068000 - 097 2019 0061389209000, ovvero estinguere in parte qua il giudizio in relazione alle cartelle oggetto di definizione agevolata.
Non si costituisce parte contribuente appellata.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, assenti le parti in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
In primo luogo va rilevato che effettivamente la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Nel caso in esame la Corte di prime cure non si è avvertito di tale limite temporale.
Quanto al secondo profilo di impugnazione, va osservato che in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024, Rv. 672232 - 01).
La Suprema Corte ha già chiarito che la definizione agevolata in esame, a differenza di quelle previste da leggi antecedenti, determina l'estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovuto o della prima rata (Cass. 11/06/2024,
n. 16240; Cass. 01/03/2024, n. 5534), senza dover attendere il termine assegnato all'Agenzia per la emissione e notificazione del diniego. Le precedenti disposizioni condonistiche, invece, subordinavano l'estinzione del processo ad una comunicazione dell'ente impositore attestante la regolarità del condono o prevedevano (in tal senso per esempio l'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018) che all'atto del deposito della domanda del contribuente iniziasse a decorrere un periodo di sospensione del processo, all'esito del quale egli poteva vedersi definire la propria domanda tacitamente, ove nessuna parte avesse fatto istanza di trattazione entro il termine, salva la possibilità dell'amministrazione di emettere il diniego, con possibilità in tal caso del contribuente di impugnarlo davanti al medesimo giudice della controversia. La recentissima
Corte Cost. n. 189 del 2024 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dell'art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022, laddove dispone che il processo è dichiarato estinto in caso di deposito di copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, in quanto frutto di una scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, ed evidenziando che essa neppure comporta alcun effetto preclusivo del processo (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 4613 del 21/02/2025, Rv. 674114 - 01).
Da ciò consegue, in assenza peraltro di contestazioni della controparte, la fondatezza dell'appello che va accolto nei termini di cui al dispositivo, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso originario avverso le cartelle
09720160030700068000 e 09720190061389209000; dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata con riferimento alle cartelle 09720170029985567000, 09720170210133645000,
09720190133749370000, 09720190181797319000, 09720200229905083000. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 275/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Sanfelice 38 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Lungo Tevere Dei Mellini 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8071/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046681375000 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 779/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, la società Resistente_1 impugnava, previa istanza di sospensione, l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90466813 75/000, relativa ad una pluralità di cartelle di pagamento pregresse, notificata tramite PEC il 23/06/23 del valore complessivo di euro
83.266,64.
Eccepiva: la mancata notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 di altre sei, L'avvenuta automatica cancellazione delle seguenti cartelle ai sensi della legge 197/2022: 097 2016 0030700068000; 097 2019 0061389209000.
Costituito il contraddittorio, i giudici di prime cure In via pregiudiziale dichiaravano il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria in favore del Giudice ordinario con riferimento alla cartella n.
09720120149366730000 relativa a sanzioni amministrative;
ritenevano fondata l'eccezione relativa alle cartelle 097 2016 0030700068000 e 097 2019 0061389209000, nonché per motivi analoghi (con riconoscimento adesivo dell'Ufficio) quella con riferimento alle cartelle 097 2017 0029985567000, 097 2017
0210133645000, 097 2019 0133749370000, 097 2019 0181797319000 e 097 2020 0229905083000. Invece, dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alle cartelle 097 2014 0093350970000 e 097 2019
0061389209000 in quanto la relativa notifica era ritenuta regolare.
Propone appello l'Ufficio rappresentando l'erroneità della decisione in quanto la norma sul cd “stralcio automatico”, non opererebbe rispetto ai ruoli 2016 e 2019. Inoltre dalla adesione alla definizione agevolata conseguirebbe una sospensione ex lege della riscossione, circostanza non valutata dal giudice di prime cure, il quale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto di detta sospensione o al limite dichiarare la carenza di interesse alla decisione sul punto, estinguerlo in parte qua, senza annullare l'atto specie in assenza di attività esecutiva – espropriativa. L'appellante quindi chiede riformarsi l'impugnata sentenza nel senso di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso in primo grado del contribuente anche in relazione alle cartelle n. 097 2016 0030700068000 - 097 2019 0061389209000, ovvero estinguere in parte qua il giudizio in relazione alle cartelle oggetto di definizione agevolata.
Non si costituisce parte contribuente appellata.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, assenti le parti in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
In primo luogo va rilevato che effettivamente la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Nel caso in esame la Corte di prime cure non si è avvertito di tale limite temporale.
Quanto al secondo profilo di impugnazione, va osservato che in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024, Rv. 672232 - 01).
La Suprema Corte ha già chiarito che la definizione agevolata in esame, a differenza di quelle previste da leggi antecedenti, determina l'estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovuto o della prima rata (Cass. 11/06/2024,
n. 16240; Cass. 01/03/2024, n. 5534), senza dover attendere il termine assegnato all'Agenzia per la emissione e notificazione del diniego. Le precedenti disposizioni condonistiche, invece, subordinavano l'estinzione del processo ad una comunicazione dell'ente impositore attestante la regolarità del condono o prevedevano (in tal senso per esempio l'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018) che all'atto del deposito della domanda del contribuente iniziasse a decorrere un periodo di sospensione del processo, all'esito del quale egli poteva vedersi definire la propria domanda tacitamente, ove nessuna parte avesse fatto istanza di trattazione entro il termine, salva la possibilità dell'amministrazione di emettere il diniego, con possibilità in tal caso del contribuente di impugnarlo davanti al medesimo giudice della controversia. La recentissima
Corte Cost. n. 189 del 2024 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dell'art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022, laddove dispone che il processo è dichiarato estinto in caso di deposito di copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, in quanto frutto di una scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, ed evidenziando che essa neppure comporta alcun effetto preclusivo del processo (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 4613 del 21/02/2025, Rv. 674114 - 01).
Da ciò consegue, in assenza peraltro di contestazioni della controparte, la fondatezza dell'appello che va accolto nei termini di cui al dispositivo, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso originario avverso le cartelle
09720160030700068000 e 09720190061389209000; dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata con riferimento alle cartelle 09720170029985567000, 09720170210133645000,
09720190133749370000, 09720190181797319000, 09720200229905083000. Spese compensate.