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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente e Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1257/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB064B00250 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034B00260 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C4B00261 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3938/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SA, con sede in Spagna, ha proposto ricorso per l'annullamento negli avvisi di accertamento (TMB064B00250/2024 Iva, TMB0304B00260/2024 Ires e
TMBOC4B00261/2024 Irap), anno d'imposta 2018, per i motivi che seguono.
Illegittimità degli avvisi di accertamento per gravi incongruenze della sua motivazione e per l'infondatezza della pretesa.
Gli avvisi si basano su un fondamento giuridico errato, posto che la norma di cui l'Ufficio sostiene la violazione
(art. 110, co. 7, tuir) nulla ha a che vedere con le contestazioni mosse.
Illegittimità dell'avviso di accertamento iva per violazione dell'art. 19, comma 4, del DPR 633/72: il pro-rata proposto dall'ufficio non può essere applicato.
Inapplicabilità delle sanzioni per violazione di legge, derivante dal mancato rispetto del principio della continuazione.
Si costituiva in giudizio l'AdE osservando:
sulla legittimità degli accertamenti in relazione all'art. 110, comma 7, TUIR, in relazione al rilievo contestato ai fini Ires e Irap, che l'Ufficio ha applicato puntualmente la norma, la cui ratio è quella di impedire il trasferimento di utili, da un'impresa residente a società non residenti nel territorio dello Stato (ed appartenente ad un unico gruppo imprenditoriale), mediante il recupero a tassazione nella differenza tra il valore normale dei beni ceduti e quello praticato tra le consociate;
e del tutto correttamente l'Ufficio aveva provveduto a recuperare a tassazione i maggiori importi, proprio ai sensi della normativa sul transfer pricing;
per quanto riguarda il rilievo iva, che nelle controdeduzioni l'Ufficio riteneva più pertinenti alle operazioni promiscue basarsi sulla quota di interessi attivi, sia per le attività finanziarie sia per l'attività di leasing, anziché basarsi sul volume di affari.
In ordine alle sanzioni irrogate, ricordava che l'importo di € 250,00 era previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 471/97
e che il concorso e la continuazione erano stati interrotti dalla contestazione.
La parte ricorrente in data 7.10.2025 ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
I servizi di “management”. L'Ufficio ha proceduto al recupero dell'importo complessivo di euro 465.502,00, un costo rilevante addebitato a Società_1 senza alcuna ragione e senza alcun beneficio per quest'ultima. In particolare, trattasi di un costo originato dalla ripartizione di emolumenti corrisposti al
Management Team. L'attività svolta da quest'ultima non è stata documentata dalla ricorrente, che è stata in grado di esibire solo qualche comunicazione.
Lo stesso dicasi per il servizio Alquilere, l'affitto dell'edificio “Edificio_1” a Madrid, per l'importo di euro 6.954,00, anno l 2018. Anche qui nessun beneficio è dato riscontrare a favore della società italiana. Trattasi di costi di competenza della società madre e delle altre società da quest'ultima controllate, non addebitabili a
Società_1.
Per quanto riguarda il rilievo IVA ritiene la Corte che le argomentazioni svolte dall'Ufficio nelle controdeduzioni debbano essere condivise. L'Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero a tassazione della maggiore imposta IVA a seguito dell'analisi della documentazione inviata dalla parte.
Società_1 ai sensi dell'art. 36 del dpr n. 633/72 ha optato per applicare separatamente le imposte, e a tal fine ha tenuto contabilità separate riguardante l'attività di leasing e quella creditizia.
Dal controllo sul calcolo del pro-rata di detraibilità, applicato sugli acquisti di beni e servizi ad uso promiscuo, risultava che Società_1 aveva indicato la percentuale di indetraibilità dell'1% sugli acquisti promiscui esposti, determinando un'imposta non detraibile di € 8.625,27.
La società allo scopo di distribuire gli acquisti di tipo promiscuo ha utilizzato il criterio di ripartizione basato sul rapporto tra i “volumi di affari” conseguiti rispettivamente nei due settori, attività di leasing e attività creditizia.
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'utilizzo del criterio del “volume di affari” operato da Società_1
abbia prodotto effettivi distorsivi, perché nella determinazione del “volume di affari”, e cioè dell'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, si evidenziano distorsioni derivanti essenzialmente dalla disomogeneità tra il metodo di calcolo del volume di affari, riconosciuto in ambito IVA, ed il reale corrispettivo per le operazioni di leasing e finanziamento.
Fondatamente è stato rilevato dall'Ufficio, che nelle operazioni di “locazione finanziaria” il corrispettivo è costituito dal canone dovuto dall'utilizzatore, che in caso di leasing comprende sia la restituzione della quota capitale, sia il pagamento degli interessi. Nelle “operazioni di finanziamento” il corrispettivo è costituito dall'interesse pagato dal mutuatario al mutuante, con esclusione della quota di restituzione del capitale dal computo della base imponibile dell'operazione, e dunque dal volume di affari.
Il “volume di affari” per le “operazioni di finanziamento” deriva quindi da operazioni di prestito di denaro, il cui corrispettivo è rappresentato dal solo interesse dovuto dal mutuatario.
Il “volume di affari” di leasing, a differenza di quello relativo ai finanziamenti, comprende oltre agli interessi anche la quota rappresentata dall'ammortamento finanziario del capitale utilizzato per acquistare i beni che la società concede in locazione finanziaria.
Deve essere pertanto condiviso il criterio utilizzato dall'Ufficio, un criterio di riparto dell'IVA, riguardante le operazioni promiscue, più rispondente alla ratio legis sottesa alle norme in tema di diritto alla detrazione, criterio che si basa non sul volume degli affari, ma nel caso di specie sulla quota degli interessi attivi, sia nell'ambito dell'attività finanziaria sia in quella dell'attività di leasing.
La componente finanziaria rappresentata dagli “interessi” costituisce, nel caso esaminato, un parametro maggiormente idoneo a determinare la quota di utilizzo dei beni e servizi che hanno originato gli acquisti effettuati per l'esercizio delle rispettive attività.
Il criterio utilizzato nell'avviso di accertamento si basa su elementi oggettivi e non genera le criticità riscontrate con l'utilizzo del “volume di affari”.
Eliminati gli effetti distorsivi derivanti dall'adozione di quest'ultimo criterio e basandosi sullo stesso calcolo effettuato da Società_1, tenuto conto che nel 2018 l'IVA derivante da operazioni di acquisto è pari ad € 862,567,17, che l'iva indetraibile è pari ad € 181.139,11 (in luogo di € 8.625,67) risulta che la società ha detratto indebitamente su acquisti promiscui l'importo di € 172.513,43, che l'Ufficio ha provveduto a recuperare.
Anche il terzo motivo, riguardante le sanzioni irrogate deve essere disatteso, e deve essere confermata la sanzione irrogata di € 250.00. L'Ufficio ha ricordato che la sanzione era prevista dall'art. 8 del dlgs n. 47/97
(oggi dalla art. 33 d lgs 173/2024).
Quanto alla mancata applicazione degli istituti del concorso e della continuazione, si rileva che quest'ultima si arresta in caso della c.d. interruzione, che si verifica ai sensi dell'art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472/97 per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, salva un'autonoma e rinnovata applicazione del medesimo (Cass. Ord. n. 16017/2021).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in € 9.000,00 oltre accessori di legge.
Milano, 21.10.25 Il presidente-rel.
IL RO
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente e Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1257/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB064B00250 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034B00260 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C4B00261 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3938/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SA, con sede in Spagna, ha proposto ricorso per l'annullamento negli avvisi di accertamento (TMB064B00250/2024 Iva, TMB0304B00260/2024 Ires e
TMBOC4B00261/2024 Irap), anno d'imposta 2018, per i motivi che seguono.
Illegittimità degli avvisi di accertamento per gravi incongruenze della sua motivazione e per l'infondatezza della pretesa.
Gli avvisi si basano su un fondamento giuridico errato, posto che la norma di cui l'Ufficio sostiene la violazione
(art. 110, co. 7, tuir) nulla ha a che vedere con le contestazioni mosse.
Illegittimità dell'avviso di accertamento iva per violazione dell'art. 19, comma 4, del DPR 633/72: il pro-rata proposto dall'ufficio non può essere applicato.
Inapplicabilità delle sanzioni per violazione di legge, derivante dal mancato rispetto del principio della continuazione.
Si costituiva in giudizio l'AdE osservando:
sulla legittimità degli accertamenti in relazione all'art. 110, comma 7, TUIR, in relazione al rilievo contestato ai fini Ires e Irap, che l'Ufficio ha applicato puntualmente la norma, la cui ratio è quella di impedire il trasferimento di utili, da un'impresa residente a società non residenti nel territorio dello Stato (ed appartenente ad un unico gruppo imprenditoriale), mediante il recupero a tassazione nella differenza tra il valore normale dei beni ceduti e quello praticato tra le consociate;
e del tutto correttamente l'Ufficio aveva provveduto a recuperare a tassazione i maggiori importi, proprio ai sensi della normativa sul transfer pricing;
per quanto riguarda il rilievo iva, che nelle controdeduzioni l'Ufficio riteneva più pertinenti alle operazioni promiscue basarsi sulla quota di interessi attivi, sia per le attività finanziarie sia per l'attività di leasing, anziché basarsi sul volume di affari.
In ordine alle sanzioni irrogate, ricordava che l'importo di € 250,00 era previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 471/97
e che il concorso e la continuazione erano stati interrotti dalla contestazione.
La parte ricorrente in data 7.10.2025 ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
I servizi di “management”. L'Ufficio ha proceduto al recupero dell'importo complessivo di euro 465.502,00, un costo rilevante addebitato a Società_1 senza alcuna ragione e senza alcun beneficio per quest'ultima. In particolare, trattasi di un costo originato dalla ripartizione di emolumenti corrisposti al
Management Team. L'attività svolta da quest'ultima non è stata documentata dalla ricorrente, che è stata in grado di esibire solo qualche comunicazione.
Lo stesso dicasi per il servizio Alquilere, l'affitto dell'edificio “Edificio_1” a Madrid, per l'importo di euro 6.954,00, anno l 2018. Anche qui nessun beneficio è dato riscontrare a favore della società italiana. Trattasi di costi di competenza della società madre e delle altre società da quest'ultima controllate, non addebitabili a
Società_1.
Per quanto riguarda il rilievo IVA ritiene la Corte che le argomentazioni svolte dall'Ufficio nelle controdeduzioni debbano essere condivise. L'Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero a tassazione della maggiore imposta IVA a seguito dell'analisi della documentazione inviata dalla parte.
Società_1 ai sensi dell'art. 36 del dpr n. 633/72 ha optato per applicare separatamente le imposte, e a tal fine ha tenuto contabilità separate riguardante l'attività di leasing e quella creditizia.
Dal controllo sul calcolo del pro-rata di detraibilità, applicato sugli acquisti di beni e servizi ad uso promiscuo, risultava che Società_1 aveva indicato la percentuale di indetraibilità dell'1% sugli acquisti promiscui esposti, determinando un'imposta non detraibile di € 8.625,27.
La società allo scopo di distribuire gli acquisti di tipo promiscuo ha utilizzato il criterio di ripartizione basato sul rapporto tra i “volumi di affari” conseguiti rispettivamente nei due settori, attività di leasing e attività creditizia.
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'utilizzo del criterio del “volume di affari” operato da Società_1
abbia prodotto effettivi distorsivi, perché nella determinazione del “volume di affari”, e cioè dell'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, si evidenziano distorsioni derivanti essenzialmente dalla disomogeneità tra il metodo di calcolo del volume di affari, riconosciuto in ambito IVA, ed il reale corrispettivo per le operazioni di leasing e finanziamento.
Fondatamente è stato rilevato dall'Ufficio, che nelle operazioni di “locazione finanziaria” il corrispettivo è costituito dal canone dovuto dall'utilizzatore, che in caso di leasing comprende sia la restituzione della quota capitale, sia il pagamento degli interessi. Nelle “operazioni di finanziamento” il corrispettivo è costituito dall'interesse pagato dal mutuatario al mutuante, con esclusione della quota di restituzione del capitale dal computo della base imponibile dell'operazione, e dunque dal volume di affari.
Il “volume di affari” per le “operazioni di finanziamento” deriva quindi da operazioni di prestito di denaro, il cui corrispettivo è rappresentato dal solo interesse dovuto dal mutuatario.
Il “volume di affari” di leasing, a differenza di quello relativo ai finanziamenti, comprende oltre agli interessi anche la quota rappresentata dall'ammortamento finanziario del capitale utilizzato per acquistare i beni che la società concede in locazione finanziaria.
Deve essere pertanto condiviso il criterio utilizzato dall'Ufficio, un criterio di riparto dell'IVA, riguardante le operazioni promiscue, più rispondente alla ratio legis sottesa alle norme in tema di diritto alla detrazione, criterio che si basa non sul volume degli affari, ma nel caso di specie sulla quota degli interessi attivi, sia nell'ambito dell'attività finanziaria sia in quella dell'attività di leasing.
La componente finanziaria rappresentata dagli “interessi” costituisce, nel caso esaminato, un parametro maggiormente idoneo a determinare la quota di utilizzo dei beni e servizi che hanno originato gli acquisti effettuati per l'esercizio delle rispettive attività.
Il criterio utilizzato nell'avviso di accertamento si basa su elementi oggettivi e non genera le criticità riscontrate con l'utilizzo del “volume di affari”.
Eliminati gli effetti distorsivi derivanti dall'adozione di quest'ultimo criterio e basandosi sullo stesso calcolo effettuato da Società_1, tenuto conto che nel 2018 l'IVA derivante da operazioni di acquisto è pari ad € 862,567,17, che l'iva indetraibile è pari ad € 181.139,11 (in luogo di € 8.625,67) risulta che la società ha detratto indebitamente su acquisti promiscui l'importo di € 172.513,43, che l'Ufficio ha provveduto a recuperare.
Anche il terzo motivo, riguardante le sanzioni irrogate deve essere disatteso, e deve essere confermata la sanzione irrogata di € 250.00. L'Ufficio ha ricordato che la sanzione era prevista dall'art. 8 del dlgs n. 47/97
(oggi dalla art. 33 d lgs 173/2024).
Quanto alla mancata applicazione degli istituti del concorso e della continuazione, si rileva che quest'ultima si arresta in caso della c.d. interruzione, che si verifica ai sensi dell'art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472/97 per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, salva un'autonoma e rinnovata applicazione del medesimo (Cass. Ord. n. 16017/2021).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in € 9.000,00 oltre accessori di legge.
Milano, 21.10.25 Il presidente-rel.
IL RO