Versione
20 agosto 1978
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17 febbraio 1980
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Art. 22. (Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.)
Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera a), nonche' ai sensi dell' articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , e successive modificazioni e integrazioni, ((e' fissato in L. 5.500.000))
Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 21.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera a), nonche' ai sensi dell' articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , e successive modificazioni e integrazioni, ((e' fissato in L. 5.500.000))
Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 21.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 01/12/2009, n. 5219Provvedimento: […] 3) violazione dell'art. 43 LR 28/1990 e dell'art. 2 LR 28/1990 in relazione agli articoli 21 e 22 legge 457/1978 nonché in relazione all'art. 22 LR 28/1990; eccesso di potere per mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà con precedenti determinazioni, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.Leggi di più...
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- art. 43 LR 28/1990