Ordinanza presidenziale 27 febbraio 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Alongi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza n. -OMISSIS-, pratica prot. n. -OMISSIS-, emessa in data 26.02.2021, notificata in data 09.03.2021, con la quale il Capo della Ripartizione X – Abusivismo e Repressione – Fascia Costiera - Patrimonio, del Comune di Carini, ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 1 n. 380/01 ha ingiunto “di provvedere al pagamento della somma di € 20.000,00 (euro ventimila), entro novanta giorni (90 gg.) dalla notifica della presente ordinanza”;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, connesso o collegato, ivi comprese la nota prot. n. -OMISSIS- del 21.04.2020 della Polizia Municipale e l’ordinanza di acquisizione n. -OMISSIS- dell’08.06.2020. 380/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IO PU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe e ne domanda l’annullamento.
In particolare la questione riguarda l’irrogazione di una sanzione amministrativa per l’inottemperanza ad un ordine di demolizione.
Nello specifico i motivi di ricorso sono i seguenti:
“ I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. P. R. 06.06.2001 n. 380 e ss. mm. ii. (Testo Unico dell'Edilizia), in particolare dell'art. 31, comma 4 bis; VIOLAZIONE del principio di diritto comunitario del LEGITTIMO AFFIDAMENTO; ECCESSO DI POTERE sotto il profilo dell’erronea determinazione e falsità dei presupposti di fatto e di diritto nonché travisamento dei fatti ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; INGIUSTIZIA MANIFESTA ”;
“ 2. VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all’art. 31 D.P.R. n. 380/01 ”;
“ 3. VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all’art. 31 D.P.R. 380/01- ECCESSO DI POTERE sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ”.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria e documenti, avversando e contestato le pretese ricorsuali e domandando il respingimento del gravame.
3. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
5. Nel primo motivo di ricorso si invoca, in sostanza, l’intervenuta sospensione dei termini per la pandemia da c.d. Covid 19, da cui deriverebbe l’interruzione del periodo a disposizione dei ricorrenti per eseguire la demolizione.
La doglianza non è fondata perché anche considerando il menzionato periodo di sospensione l’ottemperanza è stata tardiva.
Difatti la comunicazione di fine lavori dichiara che i luoghi sono stati ripristinati il 23 marzo 2021 mentre l’ordine di demolizione era del 5 dicembre 2019 e la sospensione dei termini per la pandemia è terminata il 31 maggio 2020.
Dunque la sospensione dei termini disposta ex lege non ha inciso sull’inadempimento di parte ricorrente che non ha rispettato il termine di novanta giorni alla stessa assegnato.
6. Nel secondo motivo di contestazione si asserisce che la responsabilità dell’abuso era da addebitare alla madre dei ricorrenti.
Ma tale rilievo è inconferente rispetto alla tardiva esecuzione dell’ordine di demolizione, rimanendo non contestata la proprietà in capo ai ricorrenti iure heredidatis e dunque il loro obbligo di rimuovere il manufatto.
7. Nella terza censura si rappresenta che nel periodo considerato, o comunque per un periodo di tempo significativo, l’immobile era stata acquisito al patrimonio comunale.
Tuttavia, tale rilievo è superato dal fatto che con apposita istanza del 6 luglio 2020 i ricorrenti hanno richiesto specificamente l’autorizzazione a procedere alla demolizione e rimozione dell’immobile a propria cura e spese, concessa in data 7 luglio 2020.
Da ciò deriva l’assenza di qualunque pregnanza della presente doglianza rispetto al provvedimento impugnato, che accerta il tardivo adempimento ad un ordine di demolizione le cui modalità di espletamento sono state liberamente assunte dai ricorrenti, successivamente alla acquisizione al patrimonio comunale del manufatto.
Peraltro, non è nemmeno stato dimostrato che alla data della acquisizione di cui trattasi, non impugnata nella presente sede, se non tardivamente, in modo inefficace ed in via meramente incidentale ( i.e. quale presupposto), il termine per la demolizione era spirato.
Qualora invece si fosse inteso contestare, non solo la sanzione ma, anche la menzionata acquisizione, la relativa impugnazione va dichiarata tardiva, e comunque infondata attesa la mancata dimostrazione della demolizione tempestiva.
8. In definitiva, quindi, il ricorso va respinto.
9. Le spese di lite possono essere compensate attese le circostanze fattuali particolari nel cui contesto i ricorrenti hanno operato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE TE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
IO PU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PU | TE TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.