Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3208/2021 R.G. TRA Prof. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato a RO IO (Ce) in via Roma n. 74, presso lo studio legale dell'Avv. Pietro Mercone, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti allegata in atti
RICORRENTE E
, Controparte_1 CP_2
, con sede in Roma, in persona del e legale rappresentante p.t., e per l'
[...] CP_3 [...]
in persona del legale rappresentate p.t, rappresentato Controparte_4 dall'Avvocatura di Stato presso la quale domiciliano RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 27.5.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per l'ex classe di concorso A019 (attuale A-46) Scienze giuridico- economiche, e successivamente, in data 13.6.2018, il diploma di specializzazione per le attività di sostegno all'indirizzo scuola secondaria di secondo grado, esponeva di aver inoltrato all' di , in data 14.12.2018, domanda telematica via pec di messa a disposizione CP_2 CP_2 per la stipula di contratti a tempo determinato per gli insegnamenti di cui alla classe di concorso A-46 (già A019) e Sostegno, cui si procede dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto degli aspiranti abilitati al Sostegno. Lamentava il ricorrente che, nonostante la presentazione di rituale MAD, l' di CP_2 CP_2 stipulava contratti a tempo determinato per l'insegnamento di Sostegno con docenti privi del relativo titolo di specializzazione. Adiva pertanto questo Tribunale, al fine di dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione come docente di sostegno a tempo determinato presso l' di nell'a.s. 2018/2019, con conseguente riconoscimento CP_2 CP_2 del relativo punteggio che avrebbe maturato ai fini dell'aggiornamento della graduatoria G.A.E. e ai fini dell'anzianità di servizio;
condannare il i.p.l.r.p.t., al risarcimento danni in favore del ricorrente per CP_5 la perdita della retribuzione e degli oneri previdenziali, conseguente alla mancata stipulazione di un contratto a tempo determinato come docente di sostegno presso l' di nell'a.s. 2018/2019”. Con vittoria CP_2 CP_2 di spese e competenze di giudizio (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
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***** Il Tribunale osserva. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto. In effetti, pur dopo la profonda riforma dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e delle fonti normative collegate (D.L.vo 6-3-98 n. 59, D.P.R. 8-3-1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11-2002 n. 347) e l'ambito di autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche, il personale docente rimane personale dello Stato: l'attività posta in essere (azioni positive o negative) dagli insegnanti è, dunque, riferibile a quest'ultimo. La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, 7.11.2000, n. 14484; Sez. Un. 6.12.1991, n. 13169; Sez. III, 7.10.1997, n. 9742; Sez. III, 3.2.1997, n. 1000; Sez. III, 23.6.1993, n. 6937), formatasi prima delle richiamate innovazioni normative in materia di autonomia scolastica e relativa all'imputazione allo Stato dell'azione del personale docente dipendente da istituti già dotati di personalità giuridica, quali, ad esempio, gli istituti professionali, ha sostenuto che il personale in questione si trovava in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la naturale conseguenza che, nel caso di danni subiti da un allievo ed ascrivibili al personale docente, legittimato passivo nel giudizio di risarcimento era il e CP_1 non l'istituto. Tali considerazioni valgono ora per tutto il personale, a seguito della attribuzione della personalità giuridica anche alle istituzioni scolastiche che ne erano prive: quindi, il datore di lavoro del personale scolastico è sempre lo Stato, nella personificazione del
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, in capo al quale è rimasto sia il potere disciplinare sia la gestione Controparte_6 economica del rapporto di lavoro. I Dirigenti Scolastici, preposti dal alle singole Istituzioni Scolastiche, invero, devono CP_1 qualificarsi come organi del medesimo e come tali sono deputati al compimento di CP_1 atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - all'Ente in virtù del cd. principio dell'immedesimazione organica. Sulla scorta di tale principio l'atto compiuto dal titolare dell'organo deve essere direttamente imputato all'ente, diretto responsabile per i vizi degli atti adottati dai suoi funzionari e per gli eventuali danni che tali atti abbiano cagionato nella sfera giuridica di terzi. Quanto al merito va detto quanto segue. In primo luogo, va rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal CP_1 che, invero, svolge le proprie difese concentrandosi unicamente sul seguente motivo: ritiene il ricorso inammissibile in quanto il ricorrente – come effettivamente dedotto in ricorso - avrebbe
2 Parte_ presentato la domanda di il 14.12.2018 e, dunque, tardivamente ben oltre il termine indicato nella circolare dell' prot. 4284 del 12.09.2018 con cui veniva disposto “che le CP_2 Parte_ eventuali domande di messa a disposizione ( per l'a.s. 2018-19 saranno accettate e protocollate esclusivamente fino al 15 settembre 2018” (cfr. allegato 5 al ricorso). Appare evidente che quanto riportato in ricorso costituisce un mero errore materiale in quanto dall'esame degli all. n. 6, 7 ,8 al ricorso (cfr. doc. all. al ricorso) emerge chiaramente che la PEC contenente la MAD è stata inoltrata, accettata dal sistema e ricevuta in data 14.9.2018 e dunque entro i termini previsi dalla suddetta circolare. Venendo pertanto al merito del ricorso, il ricorrente ha dedotto che l' di , CP_2 CP_2 tenuto conto nota del n. 37856 del 28.08.2018, che prevede che si ricorre alle MAD in CP_5 caso di esaurimento delle graduatorie di istituto degli aspiranti abilitati al sostegno dando precedenza nell'attribuzione dell'incarico di insegnamento sul Sostegno a coloro che sono in possesso del relativo titolo anche se acquisito tardivamente rispetto i termini prescritti dalle gae e dalle graduatorie di istituto, ha emanato la circolare prot. 3687 del 20.07.2018 disponendo che
“in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, per eventuali incarichi nell'anno scolastico 2018/2019, saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di messa a disposizione presentate dal 01/09/2018 e pervenute entro e non oltre il giorno 30/09/2018” poi rettificata con successiva circolare prot. 4284 del 12.09.2018 con cui veniva disposto “che le eventuali domande di messa a disposizione (MAD) per l'a.s. 2018-19 saranno accettate e protocollate esclusivamente fino al 15 settembre 2018”. Parte_ Ebbene, dopo la presentazione di regolare e tempestiva domanda di e constatata la propria mancata convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato, il ricorrente ha riscontrato che nell'anno scolastico 2018/2019 sono stati stipulati presso l' di CP_2 CP_2 contratti a tempo determinato per l'insegnamento di Sostegno con docenti – nominalmente indicati in ricorso - privi del relativo titolo di specializzazione e che non risultano inseriti nelle graduatorie di II^ e III^ fascia per il posto di sostegno. Il ricorrente infatti ha dedotto e allegato che presso la sede di alla data dell'8.10.2018 CP_2 risultavano incaricati i seguenti docenti: ; Persona_1 Controparte_7 CP_8
; ; Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
; ; CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_19
; ; ; ;
[...] CP_20 Controparte_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24
mentre risultavano vacanti due posti. Controparte_25 Controparte_26 CP_27
In seguito, alla data del 05.11.2018 ai suddetti docenti, si aggiungeva la docente Persona_2
come si evince dall'orario scolastico che allegato (vedi allegati 10 e 11).
[...]
Inoltre, alla data del 08.10.2018 Il ricorrente infatti ha dedotto e allegato che presso alla data del 08.10.2018 presso la sede di Cellole, per i posti di sostegno risultavano incaricati solo due docenti (prof.sa e prof. ), mentre ulteriori 6 posti Persona_3 Persona_4 risultavano vacanti. Alla data del 15.10.2018 risultavano ancora vacanti 6 posti, mentre poi alla data del 5.11.2018 risultavano incaricati altresì i seguenti docenti: ; Persona_5 [...]
; ; Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10 CP_28
E (n. 10 docenti in totale), come si evince dall'orario scolastico
[...] Persona_11 allegato (vedi allegati 12, 13, 14).
3 Sul punto, il nulla ha eccepito né ha contestato alcunché (tranne l'infondata eccezione CP_1 di tardività della domanda di cui si è pocanzi detto), incorrendo così nella decadenza ex art. 416, 3 co c.p.c. Inoltre, a seguito di ordinanza ex art. 210 c.p.c. di questo giudice del 24.6.2022 (cfr. fasc. telem.) con cui si disponeva il deposito “dei contratti a tempo determinato stipulati per l'anno scolastico 2018/2019 con personale docente per supplenze relative all'insegnamento di sostegno presso l' di CP_2
- titoli e requisiti dei docenti ai quali è stato conferito incarico di supplenza per l'insegnamento di sostegno CP_2 nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 presso l' di - domande di messa a disposizione dei CP_2 CP_2 docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2018/2019 per supplenze relative all'insegnamento di sostegno presso l' di il depositava “- Nota prot. n. CP_2 CP_2 CP_1
5619 del 31.08.2022, in uno con gli allegati ivi indicati, con cui l' ha indicato i titoli CP_2 posseduti dai docenti ai quali è stato conferito incarico di supplenza per l'insegnamento di sostegno nel corso dell'a.s. 2018/2019, trasmettendo copia dei relativi contratti di lavoro, e rappresentando che l'Istituzione scolastica, per l'a.s. 2018/2019, non ha effettuato nomine su posti di sostegno da MAD” (cfr. note del 18.5.2023). Ebbene, dall'esame dei predetti documenti emerge che nessun docente assunto con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2018/2019 per la disciplina Sostegno era in possesso del relativo titolo di specializzazione, e inoltre il D.S. dell' di ha dichiarato e CP_2 CP_2 dunque confermato che nessuna delle nomine su posti di sostegno era stata effettuata tramite Parte_ domande di . Pertanto, deve ritenersi fondato il ricorso sul presupposto della violazione dell'art. 1 della nota del n. m pi. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE. U. 0037856 del 28.08.2018 CP_5 avente ad oggetto “Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” che dispone “Infine, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione” (cfr. allegato 9 ricorso) e della stessa circolare di Istituto prot. 3687 del 20.07.2018 il D.S. dell'IPSSART di Teano. La nota – si ribadisce -dispone che gli incarichi di supplenza al personale docente per la disciplina Sostegno devono essere conferiti, dopo aver scorso le graduatorie dei docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, ai docenti che hanno conseguito lo stesso titolo tardivamente rispetto ai termini di aggiornamento delle graduatorie, come il ricorrente che ha conseguito il titolo in data 13.6.2018 e che hanno presentato domanda di messa a disposizione;
solo in mancanza di questi ultimi, si potrà procedere alla nomina di docenti sprovvisti del detto titolo di specializzazione. Deve dunque dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria G.A.E. e ai fini dell'anzianità di servizio, che avrebbe maturato nell'a.s. 2018 /2019 così come dedotto in ricorso, ordinando all'amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.
4 Deve essere, invece, rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni non avendo il ricorrente allegato né provato gli elementi costitutivi dello stesso da cui possa desumersi l'esistenza del lamentato danno. Nel corpo del ricorso, infatti, non è stata compiuta alcuna specificazione né quanto al comportamento integrante l'inadempimento datoriale né quanto al danno-conseguenza che si sarebbe generato da tale inadempimento;
ancora, nulla viene dedotto in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni asseritamente subite ed il comportamento tenuto dall'amministrazione. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite sono compensate per la metà mentre per il residuo seguono la soccombenza a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria G.A.E. e ai fini dell'anzianità di servizio, che avrebbe maturato nell'a.s. 2018/2019 così come dedotto in ricorso, ordinando all'amministrazione tutti gli adempimenti consequenziali;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) previa compensazione delle spese di lite per metà, condanna il alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
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