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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17469/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. SCICCHITANO MARIA- Parte_1
ROSARIA
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
2) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il 5 di ogni mese, un importo pari ad €. 450,00 (€. 225,00 cadauno), rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal
SSN, scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative, sportive nel rispetto del Protocollo d'Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
3) Disporre che il padre possa tenere con sé i minori su semplice accordo con la sig.ra . Pt_1
In caso di disaccordo con le seguenti modalità:
Prima settimana: nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, il padre preleverà i minori dall'abitazione della madre il venerdì sera, con pernotto anche per le sere di sabato e domenica ed accompagnamento a scuola-asilo il lunedì mattina;
il padre potrà vedere i figli un giorno infrasettimanale, dall'uscita dalla scuola-asilo, fino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà
a scuola-asilo.
Seconda settimana: nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé i minori due giorni consecutivi alla settimana con pernottamento e accompagnamento presso la dimora materna o a scuola se in settimana;
Vacanze estive – i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive di vacanza durante il periodo estivo, nel rispetto del principio dell'alternanza, 1-15 agosto - 16-31 agosto, concordando tale periodo entro il mese di maggio;
ovvero in un altro e diverso periodo dell'anno laddove le vacanze di un genitore cadessero in altro e diverso periodo, rispettando però gli impegni scolastici dei minori.
Altre festività - compleanni dei minori e ponti - ad anni alterni.
Con Vittoria di spese.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori (02/06/2021) e (08/09/2023) sono nati dalla relazione tra Per_1 Per_2 [...]
e , non coniugati, i quali hanno cessato la Parte_1 Controparte_1
convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato il 09/10/2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
All'udienza in data 09/06/2025 avanti al Giudice Delegato il resistente, non costituito in giudizio, compariva senza l'assistenza di un difensore e veniva ascoltato. Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha domandato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità né una modifica dell'attuale assetto di vita dei minori che li vede conviventi con la madre.
La ricorrente ha dichiarato che il padre frequenta i figli, pur con incontri limitati e non regolarmente.
Il resistente, presente all'udienza, ha confermato di vedere i figli con anche il pernotto.
Pertanto, in merito al regime di affidamento dei minori ed alla loro collocazione abitativa, si dispone come in dispositivo in accoglimento della domanda attorea.
Quanto al regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordo secondo le modalità indicate in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
La sig.ra nel tempo ha svolto lavori a tempo determinato, in Parte_1
udienza ha dichiarato di essere assunta presso il Mc Donald's con guadagni mensili intorno ai 600/760 euro mensili, non percepisce allo stato l'assegno unico, paga un affitto 350 euro mensili e viene aiutata dai propri genitori. Il sig. ha dichiarato di svolgere lavoretti occasionali – mentre la sig.ra ha CP_1 Pt_1
riferito che il convenuto lavora tutti i giorni - e vive con la sorella che paga l'affitto.
Seppure le condizioni economiche del sig. non siano dunque chiare, egli è sicuramente CP_1
dotato di capacità lavorativa generica e, tenuto conto di tutte le circostanze testé evidenziate, considerata la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il collegio ritiene di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento per euro 450 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione del presente giudizio e della soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di mantenimento per i minori, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla ricorrente nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
DISPONE che il padre possa tenere con sé i minori su semplice accordo con la sig.ra . In Pt_1
caso di disaccordo con le seguenti modalità:
- Prima settimana: nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, il padre preleverà i minori dall'abitazione della madre il venerdì sera, con pernotto anche per le sere di sabato e domenica ed accompagnamento a scuola-asilo il lunedì mattina;
il padre potrà vedere i figli un giorno infrasettimanale, dall'uscita dalla scuola-asilo, fino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola-asilo.
- Seconda settimana: nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé i minori due giorni consecutivi alla settimana con pernottamento e accompagnamento presso la dimora materna o a scuola se in settimana;
- Vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive di vacanza durante il periodo estivo, nel rispetto del principio dell'alternanza, 1-15 agosto - 16-31 agosto, concordando tale periodo entro il mese di maggio;
ovvero in un altro e diverso periodo dell'anno laddove le vacanze di un genitore cadessero in altro e diverso periodo, rispettando però gli impegni scolastici dei minori.
- Altre festività, compleanni dei minori e ponti ad anni alterni.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il 5 di ogni mese, un importo pari ad €. 450,00 (€. 225,00 cadauno), rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative, sportive nel rispetto del Protocollo d'Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato di 1/2 delle spese di lite Controparte_1
sostenute da , spese liquidate per intero in complessivi € 2905,00, oltre Parte_1
rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17469/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. SCICCHITANO MARIA- Parte_1
ROSARIA
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
2) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il 5 di ogni mese, un importo pari ad €. 450,00 (€. 225,00 cadauno), rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal
SSN, scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative, sportive nel rispetto del Protocollo d'Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
3) Disporre che il padre possa tenere con sé i minori su semplice accordo con la sig.ra . Pt_1
In caso di disaccordo con le seguenti modalità:
Prima settimana: nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, il padre preleverà i minori dall'abitazione della madre il venerdì sera, con pernotto anche per le sere di sabato e domenica ed accompagnamento a scuola-asilo il lunedì mattina;
il padre potrà vedere i figli un giorno infrasettimanale, dall'uscita dalla scuola-asilo, fino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà
a scuola-asilo.
Seconda settimana: nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé i minori due giorni consecutivi alla settimana con pernottamento e accompagnamento presso la dimora materna o a scuola se in settimana;
Vacanze estive – i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive di vacanza durante il periodo estivo, nel rispetto del principio dell'alternanza, 1-15 agosto - 16-31 agosto, concordando tale periodo entro il mese di maggio;
ovvero in un altro e diverso periodo dell'anno laddove le vacanze di un genitore cadessero in altro e diverso periodo, rispettando però gli impegni scolastici dei minori.
Altre festività - compleanni dei minori e ponti - ad anni alterni.
Con Vittoria di spese.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori (02/06/2021) e (08/09/2023) sono nati dalla relazione tra Per_1 Per_2 [...]
e , non coniugati, i quali hanno cessato la Parte_1 Controparte_1
convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato il 09/10/2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
All'udienza in data 09/06/2025 avanti al Giudice Delegato il resistente, non costituito in giudizio, compariva senza l'assistenza di un difensore e veniva ascoltato. Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha domandato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità né una modifica dell'attuale assetto di vita dei minori che li vede conviventi con la madre.
La ricorrente ha dichiarato che il padre frequenta i figli, pur con incontri limitati e non regolarmente.
Il resistente, presente all'udienza, ha confermato di vedere i figli con anche il pernotto.
Pertanto, in merito al regime di affidamento dei minori ed alla loro collocazione abitativa, si dispone come in dispositivo in accoglimento della domanda attorea.
Quanto al regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordo secondo le modalità indicate in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
La sig.ra nel tempo ha svolto lavori a tempo determinato, in Parte_1
udienza ha dichiarato di essere assunta presso il Mc Donald's con guadagni mensili intorno ai 600/760 euro mensili, non percepisce allo stato l'assegno unico, paga un affitto 350 euro mensili e viene aiutata dai propri genitori. Il sig. ha dichiarato di svolgere lavoretti occasionali – mentre la sig.ra ha CP_1 Pt_1
riferito che il convenuto lavora tutti i giorni - e vive con la sorella che paga l'affitto.
Seppure le condizioni economiche del sig. non siano dunque chiare, egli è sicuramente CP_1
dotato di capacità lavorativa generica e, tenuto conto di tutte le circostanze testé evidenziate, considerata la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il collegio ritiene di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento per euro 450 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione del presente giudizio e della soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di mantenimento per i minori, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla ricorrente nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
DISPONE che il padre possa tenere con sé i minori su semplice accordo con la sig.ra . In Pt_1
caso di disaccordo con le seguenti modalità:
- Prima settimana: nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, il padre preleverà i minori dall'abitazione della madre il venerdì sera, con pernotto anche per le sere di sabato e domenica ed accompagnamento a scuola-asilo il lunedì mattina;
il padre potrà vedere i figli un giorno infrasettimanale, dall'uscita dalla scuola-asilo, fino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola-asilo.
- Seconda settimana: nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé i minori due giorni consecutivi alla settimana con pernottamento e accompagnamento presso la dimora materna o a scuola se in settimana;
- Vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive di vacanza durante il periodo estivo, nel rispetto del principio dell'alternanza, 1-15 agosto - 16-31 agosto, concordando tale periodo entro il mese di maggio;
ovvero in un altro e diverso periodo dell'anno laddove le vacanze di un genitore cadessero in altro e diverso periodo, rispettando però gli impegni scolastici dei minori.
- Altre festività, compleanni dei minori e ponti ad anni alterni.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il 5 di ogni mese, un importo pari ad €. 450,00 (€. 225,00 cadauno), rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative, sportive nel rispetto del Protocollo d'Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato di 1/2 delle spese di lite Controparte_1
sostenute da , spese liquidate per intero in complessivi € 2905,00, oltre Parte_1
rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.