Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3062 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promosso da
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi con l'avv.to DRAGONE FRANCESCO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in LEVERANO (LE), il 09/08/2007 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di
LEVERANO (LE) al n. 14, P. II, serie C, anno 2007).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza n. 3002/2023, depositata il 07.11.2023, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 10/07/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1) I coniugi non intendono conciliarsi e continueranno a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La ex casa coniugale, sita in Leverano alla via R. Sanzio n. 109, di esclusiva proprietà della sig.ra , rimarrà Pt_2
assegnata alla stessa, unitamente ai mobili e alle suppellettili che l'arredano, mentre il sig. continuerà ad abiterà altrove;
3) Il IG. Pt_1 Pt_1
corrisponderà alla IG.ra a titolo di assegno di mantenimento la Pt_2
4)
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato annualmente in base alla variazione istat a decorrere dall'anno 2026; 5) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver definito ogni aspetto e questione riguardanti il loro rapporto matrimoniale e, quindi, anche i connessi rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo, ragione o causa, ad eccezione del previsto l'assegno di mantenimento a carico del sig. . 6) Come Pt_1
premesso, gli istanti ribadiscono, con la loro sottoscrizione apposta in calce al presente atto, di rinunciare al diritto di comparire personalmente in udienza dinnanzi al Giudice, avvalendosi della facoltà di sostituire tale incombente con il deposito di note scritte. 7) Le spese e compensi del presente ricorso e del relativo procedimento, saranno ripartiti tra gli istanti in parti eguali”).
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre un anno, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del ricorso: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che non sussiste prole, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Si rende, tuttavia, necessaria una precisazione lessicale, con riferimento alle clausole rubricate ai nn. 3, 4 e 5, nel senso che la locuzione “assegno di mantenimento”, in esse contenuta, è da intendersi sostituita, agli effetti del presente procedimento, con quella più appropriata, id est con la locuzione “assegno divorzile”, coerentemente con la esatta denominazione giuridica del trattamento economico periodico di cui trattasi.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], così Parte_2
provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in LEVERANO (LE), il 09/08/2007 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di
LEVERANO (LE) al n. 14, P. II, serie C, anno 2007), alle condizioni di cui al ricorso, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore