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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 110/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Siracusa il Viale Montedoro n. 18 presso lo studio dell'avv. Valerio
Vancheri che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, elettivamente domiciliato a Siracusa in via Italia n. 7 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Lo Carmine che la rappresenta e difende come da procura in atti.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Con decreto del 19 - 22/10/2024, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.1755/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa il 20/11/2022 e notificato il
28/11/2022, con il quale gli era stato ingiunto dalla di pagare la Parte_2 somma di €. 20.487,00 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo, oltre ancora le spese liquidate in decreto.
Deduceva, l'opponente, la infondatezza della pretesa azionata mediante l'opposto decreto invocando il vincolo di solidarietà con il coobbligato Comune di Siracusa.
Rilevava inoltre che, in aderenza agli esiti dell'ATP, disposta per accertare lo stato dei luoghi e individuare le cause e i rimedi in ordine ai danni subiti nel proprio appartamento, il Tribunale di
Siracusa con sentenza n. 768/2017, aveva condannato i convenuti – Comune di Siracusa e CP_2
(che avevano chiamato in garanzia le rispettive compagnie assicurative) - in solido al
[...] risarcimento del danno in forma specifica;
che in esecuzione della condanna di
[...]
impresa assicurativa garante di era quindi avvenuto il pagamento delle CP_1 CP_2
somma dovuta.
Deduceva però che la sentenza di primo grado era stata appellata da e che all'esito CP_2
della nuova CTU disposta dal giudice di secondo grado erano state diversamente individuate le cause dei danni lamentati, in particolare nel dilavamento del terreno di riporto, a sua volta provocato da perdite idriche delle reti idro-fognarie del Comune di Siracusa.
Conseguentemente, stante la responsabilità dell'ente confermata in appello, lamentava che il pagamento della somma da parte di in virtù del vincolo di solidarietà non legittimava CP_1
alcuna richiesta di restituzione, che eventualmente doveva avanzarsi nei confronti del Comune ritenuto responsabile.
Tanto premesso chiedeva di ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte e, per gli effetti, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, deduceva la legittimità della richiesta restituzione delle somme, già avanzata in seno al giudizio d'appello e sulla quale la Corte aveva omesso di pronunciarsi, stante il passaggio in giudicato della sentenza e l'esclusione della responsabilità della nell'evento che aveva CP_2
riguardato la controparte.
Con ordinanza del 18/11/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con decreto del 19 - 22/10/2024, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
L'opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento.
Chiede parte opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo legittima la mancata restituzione delle somme già versate da controparte ed invocando, a sostegno delle proprie difese, il vincolo di solidarietà affermato dal giudice di primo grado e, quindi, la coobbligazione di CP_2 con il Comune di Siracusa, quest'ultimo oggi individuato quale responsabile del danno.
È documentalmente provato il fatto che ha corrisposto in favore Controparte_1 dell'odierna opponente l'importo pari ad €. 20.847,00 - come da bonifico del 07/06/2017 - in esecuzione della sentenza di primo grado n. 768/2017, e che quest'ultima è stata oggetto di riforma da parte giudice d'appello che ha rigettato la domanda proposta da . Parte_1 Dirimente, ai fini della decisione, è la necessità di individuare l'effetto prodotto dalla sentenza di secondo grado in riforma di quella di primo grado, con particolare riguardo al diritto oggi dedotto da parte opposta.
In punto di diritto, si osserva che la pubblicazione della sentenza di riforma determina l'obbligo di restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza riformata, e ciò a prescindere da una espressa statuizione in tal senso.
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni statuito che l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, determina come conseguenza che non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia degli atti e dei provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr.
Cass. civ. 23972/2020)
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente chiarito che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende
"ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. civ. 34011/2021).
Tanto premesso, quanto al caso di specie, in aderenza ai citati orientamenti, si osserva che la domanda di restituzione delle somme, comunque già formulata da in sede di impugnazione della CP_2
sentenza di primo grado, va considerata legittima e fondata.
Va rilevato infatti che la pronuncia della Corte d'Appello, disponendo per il rigetto della domanda promossa da , in riforma della sentenza di primo grado, costituisce titolo Parte_1 sufficiente a supporto della pretesa dell'opposta, stante l'estensione dei suoi effetti (derivanti appunto dalla riforma) anche agli atti di esecuzione spontanea dipendenti dall'esecuzione della sentenza appellata, così da consentire il ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla sua pronuncia.
Difatti, con la nuova statuizione, la Corte, avvalendosi delle conclusioni elaborate a seguito di nuova
CTU, ha escluso che i danni patiti, come formulati dal in primo grado, potessero fondarsi Pt_1
nella condotta riferibile alla ovverosia nella esecuzione dei lavori di scavo da CP_2 quest'ultima eseguiti, escludendo di fatto la responsabilità della società garantita e determinando, conseguentemente, l'assenza di un titolo che potesse giustifica la definitiva acquisizione da parte del delle somme versategli a titolo risarcitorio dall'opposta. Pt_1
Né a conclusioni diverse può giungersi invocando il vincolo di solidarietà, ovvero l' esistenza di un rapporto di solidarietà con il Comune di Siracusa, in forza del quale il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, viene a determinare l'estinzione ipso iure dell'obbligazione.
Vale la pena evidenziare in proposito che con la sentenza di riforma della pronuncia di primo grado e del rigetto della domanda che ne è derivato la Corte ha escluso la responsabilità tanto della CP_2
quanto del Comune di Siracusa, evidenziando al riguardo che la domanda di risarcimento del
[...]
danno si fondava esclusivamente sul ruolo dei lavori di scavo eseguiti da vedi pag. 12 CP_2 della sentenza della Corte di Appello laddove afferma “ la rovina dell'immobile è stata causata dal dilavamento del terreno da riporto sul quale l'immobile stesso poggiava e che causa esclusiva del dilavamento sono state le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla rete fognaria e idrica del comune di
Siracusa”.
Ne deriva che la ipotetica responsabilità dell'Ente, come delineata con la nuova CTU disposta in appello, attiene ad un diverso titolo della domanda risarcitoria, individuando la causa della rovina dell'immobile nel dilavamento del terreno causato dalle dette perdite idriche, ipotesi in ordine alla quale mancava una domanda in tal senso.
Chiarito quanto sopra va ulteriormente osservato, ricordando il regime probatorio dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo - che pone a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell' opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione - che l'opposta, in osservanza della regula iuris richiamata, ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa, avendo documentato l'avvenuto versamento delle somme (€. 20.847,00) quale impresa assicurativa della e prodotto copia della sentenza della più volte richiamata della Corte d'Appello dalla CP_2 quale si evince l'assenza di responsabilità in capo alla società assicurata.
A fronte della esaustività del quadro probatorio di riferimento offerto da parte opposta, le deduzioni rappresentate da parte dell'opponente possono ritenersi utili a neutralizzarlo e a fondare la invocata revoca dell'opposto decreto, del quale è stata disposta la concessione della provvisoria esecuzione.
Al rigetto della opposizione consegue che le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e del grado di difficoltà della stessa e delle somme (€.208,62) corrisposte per le spese vive della mediazione obbligatoria disposta.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
110/2023 rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1755/2022 nei confronti di Controparte_3
Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_3 che si liquidano nella somma di €. 2.540,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come
[...]
per legge oltre alla somma di euro 208,62 per spese della mediazione obbligatoria.
Siracusa 2 febbraio 2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 110/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Siracusa il Viale Montedoro n. 18 presso lo studio dell'avv. Valerio
Vancheri che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, elettivamente domiciliato a Siracusa in via Italia n. 7 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Lo Carmine che la rappresenta e difende come da procura in atti.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Con decreto del 19 - 22/10/2024, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.1755/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa il 20/11/2022 e notificato il
28/11/2022, con il quale gli era stato ingiunto dalla di pagare la Parte_2 somma di €. 20.487,00 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo, oltre ancora le spese liquidate in decreto.
Deduceva, l'opponente, la infondatezza della pretesa azionata mediante l'opposto decreto invocando il vincolo di solidarietà con il coobbligato Comune di Siracusa.
Rilevava inoltre che, in aderenza agli esiti dell'ATP, disposta per accertare lo stato dei luoghi e individuare le cause e i rimedi in ordine ai danni subiti nel proprio appartamento, il Tribunale di
Siracusa con sentenza n. 768/2017, aveva condannato i convenuti – Comune di Siracusa e CP_2
(che avevano chiamato in garanzia le rispettive compagnie assicurative) - in solido al
[...] risarcimento del danno in forma specifica;
che in esecuzione della condanna di
[...]
impresa assicurativa garante di era quindi avvenuto il pagamento delle CP_1 CP_2
somma dovuta.
Deduceva però che la sentenza di primo grado era stata appellata da e che all'esito CP_2
della nuova CTU disposta dal giudice di secondo grado erano state diversamente individuate le cause dei danni lamentati, in particolare nel dilavamento del terreno di riporto, a sua volta provocato da perdite idriche delle reti idro-fognarie del Comune di Siracusa.
Conseguentemente, stante la responsabilità dell'ente confermata in appello, lamentava che il pagamento della somma da parte di in virtù del vincolo di solidarietà non legittimava CP_1
alcuna richiesta di restituzione, che eventualmente doveva avanzarsi nei confronti del Comune ritenuto responsabile.
Tanto premesso chiedeva di ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte e, per gli effetti, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, deduceva la legittimità della richiesta restituzione delle somme, già avanzata in seno al giudizio d'appello e sulla quale la Corte aveva omesso di pronunciarsi, stante il passaggio in giudicato della sentenza e l'esclusione della responsabilità della nell'evento che aveva CP_2
riguardato la controparte.
Con ordinanza del 18/11/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con decreto del 19 - 22/10/2024, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
L'opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento.
Chiede parte opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo legittima la mancata restituzione delle somme già versate da controparte ed invocando, a sostegno delle proprie difese, il vincolo di solidarietà affermato dal giudice di primo grado e, quindi, la coobbligazione di CP_2 con il Comune di Siracusa, quest'ultimo oggi individuato quale responsabile del danno.
È documentalmente provato il fatto che ha corrisposto in favore Controparte_1 dell'odierna opponente l'importo pari ad €. 20.847,00 - come da bonifico del 07/06/2017 - in esecuzione della sentenza di primo grado n. 768/2017, e che quest'ultima è stata oggetto di riforma da parte giudice d'appello che ha rigettato la domanda proposta da . Parte_1 Dirimente, ai fini della decisione, è la necessità di individuare l'effetto prodotto dalla sentenza di secondo grado in riforma di quella di primo grado, con particolare riguardo al diritto oggi dedotto da parte opposta.
In punto di diritto, si osserva che la pubblicazione della sentenza di riforma determina l'obbligo di restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza riformata, e ciò a prescindere da una espressa statuizione in tal senso.
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni statuito che l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, determina come conseguenza che non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia degli atti e dei provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr.
Cass. civ. 23972/2020)
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente chiarito che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende
"ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. civ. 34011/2021).
Tanto premesso, quanto al caso di specie, in aderenza ai citati orientamenti, si osserva che la domanda di restituzione delle somme, comunque già formulata da in sede di impugnazione della CP_2
sentenza di primo grado, va considerata legittima e fondata.
Va rilevato infatti che la pronuncia della Corte d'Appello, disponendo per il rigetto della domanda promossa da , in riforma della sentenza di primo grado, costituisce titolo Parte_1 sufficiente a supporto della pretesa dell'opposta, stante l'estensione dei suoi effetti (derivanti appunto dalla riforma) anche agli atti di esecuzione spontanea dipendenti dall'esecuzione della sentenza appellata, così da consentire il ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla sua pronuncia.
Difatti, con la nuova statuizione, la Corte, avvalendosi delle conclusioni elaborate a seguito di nuova
CTU, ha escluso che i danni patiti, come formulati dal in primo grado, potessero fondarsi Pt_1
nella condotta riferibile alla ovverosia nella esecuzione dei lavori di scavo da CP_2 quest'ultima eseguiti, escludendo di fatto la responsabilità della società garantita e determinando, conseguentemente, l'assenza di un titolo che potesse giustifica la definitiva acquisizione da parte del delle somme versategli a titolo risarcitorio dall'opposta. Pt_1
Né a conclusioni diverse può giungersi invocando il vincolo di solidarietà, ovvero l' esistenza di un rapporto di solidarietà con il Comune di Siracusa, in forza del quale il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, viene a determinare l'estinzione ipso iure dell'obbligazione.
Vale la pena evidenziare in proposito che con la sentenza di riforma della pronuncia di primo grado e del rigetto della domanda che ne è derivato la Corte ha escluso la responsabilità tanto della CP_2
quanto del Comune di Siracusa, evidenziando al riguardo che la domanda di risarcimento del
[...]
danno si fondava esclusivamente sul ruolo dei lavori di scavo eseguiti da vedi pag. 12 CP_2 della sentenza della Corte di Appello laddove afferma “ la rovina dell'immobile è stata causata dal dilavamento del terreno da riporto sul quale l'immobile stesso poggiava e che causa esclusiva del dilavamento sono state le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla rete fognaria e idrica del comune di
Siracusa”.
Ne deriva che la ipotetica responsabilità dell'Ente, come delineata con la nuova CTU disposta in appello, attiene ad un diverso titolo della domanda risarcitoria, individuando la causa della rovina dell'immobile nel dilavamento del terreno causato dalle dette perdite idriche, ipotesi in ordine alla quale mancava una domanda in tal senso.
Chiarito quanto sopra va ulteriormente osservato, ricordando il regime probatorio dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo - che pone a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell' opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione - che l'opposta, in osservanza della regula iuris richiamata, ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa, avendo documentato l'avvenuto versamento delle somme (€. 20.847,00) quale impresa assicurativa della e prodotto copia della sentenza della più volte richiamata della Corte d'Appello dalla CP_2 quale si evince l'assenza di responsabilità in capo alla società assicurata.
A fronte della esaustività del quadro probatorio di riferimento offerto da parte opposta, le deduzioni rappresentate da parte dell'opponente possono ritenersi utili a neutralizzarlo e a fondare la invocata revoca dell'opposto decreto, del quale è stata disposta la concessione della provvisoria esecuzione.
Al rigetto della opposizione consegue che le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e del grado di difficoltà della stessa e delle somme (€.208,62) corrisposte per le spese vive della mediazione obbligatoria disposta.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
110/2023 rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1755/2022 nei confronti di Controparte_3
Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_3 che si liquidano nella somma di €. 2.540,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come
[...]
per legge oltre alla somma di euro 208,62 per spese della mediazione obbligatoria.
Siracusa 2 febbraio 2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Concetta Maiore