Articolo 3 della Legge 15 gennaio 2021, n. 4
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 gennaio 2021
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2021