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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 3127 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – Romania- il 02.10.1973), elettivamente domiciliata in Parte_1
Tivoli Piazza del Comune n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Nasello giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE CC n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ, ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma 3 legge n. 104/92 nonché il diritto alla prestazione di cui all'art. 12 legge n. 118/71 (pensione di inabilità) e/o in subordine la prestazione di cui all'art. 13 legge n. 118/71 (assegno mensile di assistenza) a decorrere dalla domanda amministrativa del 24.08.2023.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha escluso la sussistenza di tali requisiti medici, ritenendo che la ricorrente fosse invalida civile nella misura del
67% e non si trovasse in condizione di disabilità grave.
1 Con ricorso tempestivamente depositato, la ha contestato le risultanze peritali del Pt_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo, lamentando la genericità ed erroneità dell'elaborato peritale e producendo documentazione medica successiva a sostegno l'aggravamento del quadro clinico del ricorrente. CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Espletata un'integrazione della Ctu medico – legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Il Ctu medico legale (dott.ssa , nell'espletata integrazione peritale, incentrata Persona_1
(anche) sull'esame della documentazione sopravvenuta, ha chiarito che parte ricorrente è affetta da un complesso di infermità [ “ • asma bronchiale allergico • discopatia L5-S1 • coxartrosi sinistra • sindrome ansioso-depressiva • varicosità arti inferiori • ipertensione arteriosa, in terapia • esiti di isteroannessiectomia • laparocele sottombelicale • diabete mellito di recente diagnosi.” ]che determina un grado di invalidità pari al 74% a decorrere dal mese di giugno 2025 senza - però – integrare la condizione di disabile con necessità di elevata assistenza.
In particolare, il Ctu ha affermato che: “ • per la patologia asmatica, la voce n. 6003 “Asma allergico estrinseco 21-30”, assegnando la percentuale massima del 30%; • per il disturbo ansioso- depressivo: la voce n. 2207 “Nevrosi ansiosa 15%”; • per gli esiti dell'isteroannessiectomia: le voci
n. 6603 “Isterectomia totale in età fertile 25%” e n. 6604 “Salpingectomia bilaterale in età fertile
35%” • per la discopatia lombare: la voce n. 7008 “Spondilolistesi 15%”. Conteggiate le suddette menomazioni in coesistenza, secondo formula riduzionistica, si raggiunge la percentuale del 69%, a cui si possono aggiungere ulteriori cinque punti per le ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica, pervenendo al 74%, a decorrere da tre mesi antecedenti alla visita peritale di settembre
2025, tenendo conto anche del diabete mellito di recente diagnosi.
Il paramento di riferimento per l'handicap in condizioni di gravità è la riduzione dell'autonomia correlata all'età, determinata da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
tale riduzione deve richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Valutate le ripercussioni funzionali del soggetto in relazione all'età in attuale compenso, questi non soddisfa la grave condizione di bisogno di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, valida per l'handicap grave”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Dunque, deve affermarsi che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di giugno 2025, mentre va disattesa la domanda riguardante il diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 legge n. 118/71 nonché il
2 riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art 3, comma 3, legge n. 104/92.
Considerato che è stato riconosciuto solo uno dei requisiti medici richiesti, peraltro con decorrenza successiva persino all'introduzione del giudizio di merito, le spese del giudizio, comprese quelle di atp, vanno interamente compensate. CP_ Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitamente poste a carico dell' stante la dichiarazione personale ex art. 152 c.p.c. presentata dalla ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- accerta e dichiara che è invalida civile nella misura del 74%, ai fini della Parte_1 prestazione di cui all'art. 13 legge n. 118/71 a decorrere dal mese di giugno 2025;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per intero le spese processuali;
CP_
- spese di ctu medico-legale a definitivo carico dell'
Tivoli, 16.12.2025
Il Giudice
SI Di IE
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