Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa indicazione dei motivi dell'iscrizione a ruolo straordinario

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso poiché la parte convenuta non ha fornito delucidazioni sul profilo motivatorio che ha indotto l'ufficio a stabilire l'iscrizione a ruolo straordinario. È stato specificato che tale iscrizione non è discrezionale ma vincolata a ragioni di cautela ('periculum in mora') che devono essere adeguatamente riscontrate nell'atto.

  • Rigettato
    Parificazione tra atto di recupero ed atto di accertamento

    Non specificato nel dettaglio, ma la decisione di accoglimento del ricorso implica il rigetto di questa argomentazione come motivo autonomo di annullamento, pur potendo aver contribuito all'esito complessivo.

  • Rigettato
    Misura delle sanzioni applicata

    Non specificato nel dettaglio, ma la decisione di accoglimento del ricorso implica il rigetto di questa argomentazione come motivo autonomo di annullamento, pur potendo aver contribuito all'esito complessivo.

  • Rigettato
    Affidamento straordinario non presuppone 'periculum in mora'

    La Corte ha ritenuto che l'iscrizione a ruolo straordinario sia vincolata a ragioni di cautela ('periculum in mora') di cui va data adeguato riscontro nell'atto, rigettando implicitamente questa argomentazione.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso

    La Corte ha accolto il ricorso, rigettando implicitamente l'eccezione di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo
    Numero : 6
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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