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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI EN, Presidente
TT LA, RE
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820250003044276000 VARI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 490/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stata impugnata la cartella esattoriale (n° 10820250003044276) con cui l'Agenzia delle entrate ha proceduto -stante mancato pagamento di quanto indicato con quattro atti di recupero (menzionati in atti)- ad iscrizione a ruolo per € 1.109.065,12 -al lordo di sanzioni e interessi- con riscossione straordinaria ex art. 15 bis D.P.R. 602/1973.
Parte ricorrente:
· eccepisce l'omessa indicazione dei motivi che han determinato l'avvenuta iscrizione a ruolo straordinario;
ciò che è invece necessario esplicare, come stabilito da C.G.T. di primo grado di L'Aquila con sent. 326/2025, anche e soprattutto in punto di “periculum in mora”;
· argomenta su parificazione tra atto di recupero ed atto di accertamento;
· argomenta sulla misura delle sanzioni applicata (100%), che lede il principio generale della proporzionalità.
Chiede di annullare l'atto impugnato;
con rivalsa delle spese, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle entrate:
· nega che l'affidamento straordinario -previsto dalla legge- presupponga la sussistenza di un “periculum in mora”; CONTRA: quindi? Quale ratio rispetto alla normale esecuzione frazionata in pendenza di giudizio?
· eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso che i motivi addotti andavano espletati nel proc. 195/2025
· argomenta sugli altri profili di doglianza, contestandone la fondatezza.
Chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero di rigettarlo.
Con apposita memoria la parte ricorrente:
· reitera l'argomentazione circa l'insussistenza del necessario presupposto del “periculum in mora” per l'iscrizione a ruolo straordinario;
con conseguente illegittimità della cartella
· reitera le richieste già rese.
Con ulteriore memoria, indica sent. C.G.T. di primo grado di L'Aquila n° 391/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte convenuta non ha fornito delucidazioni in ordine al profilo motivatorio che ha indotto appunto l'ufficio a stabilire l'iscrizione a ruolo straordinario della cartella esattoriale. Detta iscrizione infatti non presuppone una libera e del tutto discrezionale decisione dell'ufficio (che diverrebbe arbitraria), essendo invece vincolata a ragioni di cautela (“periculum in mora”) di cui va data adeguato riscontro nel corpo motivatorio dell'atto.
Il ricorso va quindi accolto e il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando nel proc. 316/2025
RG così decide:
· accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
· condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in
€ 7.500,00 per compenso;
oltre al rimborso del contributo unificato, del rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
con statuizione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Teramo 1/12/2025
IL Giudice estensore
(dott. N. Valletta) La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI EN, Presidente
TT LA, RE
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820250003044276000 VARI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 490/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stata impugnata la cartella esattoriale (n° 10820250003044276) con cui l'Agenzia delle entrate ha proceduto -stante mancato pagamento di quanto indicato con quattro atti di recupero (menzionati in atti)- ad iscrizione a ruolo per € 1.109.065,12 -al lordo di sanzioni e interessi- con riscossione straordinaria ex art. 15 bis D.P.R. 602/1973.
Parte ricorrente:
· eccepisce l'omessa indicazione dei motivi che han determinato l'avvenuta iscrizione a ruolo straordinario;
ciò che è invece necessario esplicare, come stabilito da C.G.T. di primo grado di L'Aquila con sent. 326/2025, anche e soprattutto in punto di “periculum in mora”;
· argomenta su parificazione tra atto di recupero ed atto di accertamento;
· argomenta sulla misura delle sanzioni applicata (100%), che lede il principio generale della proporzionalità.
Chiede di annullare l'atto impugnato;
con rivalsa delle spese, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle entrate:
· nega che l'affidamento straordinario -previsto dalla legge- presupponga la sussistenza di un “periculum in mora”; CONTRA: quindi? Quale ratio rispetto alla normale esecuzione frazionata in pendenza di giudizio?
· eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso che i motivi addotti andavano espletati nel proc. 195/2025
· argomenta sugli altri profili di doglianza, contestandone la fondatezza.
Chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero di rigettarlo.
Con apposita memoria la parte ricorrente:
· reitera l'argomentazione circa l'insussistenza del necessario presupposto del “periculum in mora” per l'iscrizione a ruolo straordinario;
con conseguente illegittimità della cartella
· reitera le richieste già rese.
Con ulteriore memoria, indica sent. C.G.T. di primo grado di L'Aquila n° 391/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte convenuta non ha fornito delucidazioni in ordine al profilo motivatorio che ha indotto appunto l'ufficio a stabilire l'iscrizione a ruolo straordinario della cartella esattoriale. Detta iscrizione infatti non presuppone una libera e del tutto discrezionale decisione dell'ufficio (che diverrebbe arbitraria), essendo invece vincolata a ragioni di cautela (“periculum in mora”) di cui va data adeguato riscontro nel corpo motivatorio dell'atto.
Il ricorso va quindi accolto e il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando nel proc. 316/2025
RG così decide:
· accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
· condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in
€ 7.500,00 per compenso;
oltre al rimborso del contributo unificato, del rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
con statuizione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Teramo 1/12/2025
IL Giudice estensore
(dott. N. Valletta) La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)